Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

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Capo I - Dignità

Articolo 1 - Dignità umana

La dignità umana è inviolabile.

Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2 - Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.

2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo 3 - Diritto all'integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,

il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,

il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,

il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo 4 - Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 5 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. È proibita la tratta degli esseri umani.

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