Carta sociale Europea  

Indice

Annesso alla Carta sociale europea ( riveduta )

Portata della Carta sociale europea ( riveduta ) per quanto concerne le persone protette

1 Con riserva delle norme dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, le persone di cui agli articoli 1 a 17 e 20 a 31 comprendono gli stranieri solo nella misura in cui si tratta di cittadini di altre Parti che risiedono legalmente o lavorano regolarmente sul territorio della Parte interessata, con l'intesa che gli articoli in questione saranno interpretati alla luce delle norme degli articoli 18 e 19.

La presente interpretazione non preclude ad una qualsiasi delle Parti di elargire diritti analoghi ad altre persone.

2 Ciascuna Parte concederà ai rifugiati che rispondono alla definizione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 1967, e che risiedono regolarmente sul suo territorio, un trattamento altrettanto favorevole, per quanto possibile, e in ogni caso non meno favorevole di quello al quale si è impegnata ai sensi della Convenzione del 1951 e di tutti gli altri accordi internazionali esistenti e applicabili ai rifugiati sopra menzionati.

3 Ciascuna Parte concederà agli apolidi che corrispondono alla definizione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi e che risiedono regolarmente sul suo territorio, un trattamento altrettanto favorevole, per quanto possibile, ed in ogni caso non meno favorevole di quello al quale si è impegnata ai sensi di detto strumento e di tutti gli altri accordi internazionali esistenti ed applicabili agli apolidi sopra menzionati.

Parte I paragrafo 18, e Parte II, articolo 18, paragrafo 1

Le presenti disposizioni non concernono l'accesso al territorio delle Parti e non pregiudicano le disposizioni della Convenzione europea di stabilimento firmata a Parigi il 13 dicembre 1955.

Parte II

Articolo 1, paragrafo 2

La presente disposizione non può essere interpretata né nel senso di vietare né nel senso di autorizzare clausole o prassi di sicurezza sindacale.

Articolo 2, paragrafo 6

Le Parti potranno prevedere che questa disposizione non si applichi:

a) ai lavoratori che hanno un contratto o un rapporto di lavoro la cui durata totale non supera un mese e/o la cui durata di lavoro settimanale non supera otto ore;

b) quando il contratto o il rapporto di lavoro è di carattere occasionale e/o particolare ed a condizione, in questi casi, che motivi obiettivi giustifichino la non-applicazione.

Articolo 3, paragrafo 4

S'intende, ai fini dell'applicazione di questa disposizione, che le funzioni, l'organizzazione e le condizioni di funzionamento di questi servizi dovranno essere determinate dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale, da convenzioni collettive o in ogni altra maniera appropriata alle condizioni nazionali.

Articolo 4, paragrafo 4

La presente disposizione sarà interpretata nel senso di non vietare un licenziamento immediato in caso di grave mancanza.

Articolo 4, paragrafo 5

Una Parte può prendere l'impegno previsto nel presente paragrafo quando le trattenute sui salari sono vietate per la grande maggioranza di lavoratori, sia dalla legge sia da convenzioni collettive o sentenze arbitrali; fanno eccezione le persone che non sono oggetto di tali strumenti.

Articolo 6, paragrafo 4

Ogni Parte può, per quanto la concerne, regolamentare per legge l'esercizio del diritto di sciopero, a condizione che, ogni altra eventuale limitazione a questo diritto possa essere giustificata in base ai sensi dell'articolo G.

Articolo 7, paragrafo 2

La presente disposizione non impedisce alle Parti di prevedere per legge la possibilità, per gli adolescenti che non hanno l'età minima prevista, di effettuare lavori rigorosamente necessari per la loro formazione professionale quando il lavoro è svolto sotto il controllo del personale competente autorizzato e la sicurezza e la protezione degli adolescenti sul lavoro sono garantite.

Articolo 7, paragrafo 8

S'intende che una Parte ha adempiuto all'impegno previsto nel presente paragrafo quando si conforma al tenore di detto impegno disponendo nella sua legislazione che la grande maggioranza delle persone di età inferiore a diciotto anni non sia impiegata in lavori notturni.

Articolo 8, paragrafo 2

Questa disposizione non può essere interpretata nel senso di sancire un divieto a carattere assoluto.

Potranno essere ammesse eccezioni, ad esempio, nei seguenti casi:

a) se la lavoratrice ha commesso una mancanza che giustifica la rottura del rapporto di lavoro,

b) se l'impresa in oggetto cessa l'attività;

c) se il termine previsto dal contratto di lavoro è scaduto.

Articolo 12, paragrafo 4

L'espressione "e con riserva delle condizioni stabilite in tali accordi" figurante nell'introduzione al presente paragrafo significa che, per quanto concerne le prestazioni indipendenti da un sistema previdenziale contributivo, una Parte può esigere il compimento di un determinato periodo di residenza prima di concedere queste prestazioni ai cittadini di altre Parti.

Articolo 13, paragrafo 4

I governi che non sono Parti alla Convenzione europea di assistenza sociale e medica possono ratificare la Carta per il presente paragrafo, con riserva di accordare ai cittadini delle altre parti un trattamento conforme alle norme di detta Convenzione.

Articolo 16

S'intende che la protezione concessa da questa disposizione include le famiglie monoparentali.

Articolo 17

S'intende che la presente disposizione include tutte le persone di età inferiore a diciotto anni, a meno che la maggiore età non sia prevista prima ai sensi della legislazione applicabile, fatte salve le altre specifiche disposizioni previste dalla Carta, in particolare l'articolo 7.

Ciò non implica l'obbligo di provvedere all'insegnamento obbligatorio fino all'età sopra menzionata.

Articolo 19, paragrafo 6

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, s'intende per "famiglia de lavoratore migrante" almeno il coniuge del lavoratore ed i suoi figli non sposati, per tutto il tempo in cui sono considerati minori dalla legislazione pertinente dello Stato d'accoglienza e che sono a carico del lavoratore.

Articolo 20

1 S'intende che le materie di competenza della sicurezza sociale e le disposizioni relative ai sussidi di disoccupazione, alle prestazioni di vecchiaia ed alle prestazioni ai superstiti, possono essere escluse dalla sfera di applicazione del presente articolo.

2 Non saranno considerate discriminatorie ai sensi del presente articolo le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto concerne la gravidanza, il parto ed il periodo post-natale.

3 Il presente articolo non preclude l'adozione di misure specifiche volte a rimediare ad ineguaglianze di fatto.

4 Potranno essere escluse dalla portata del presente articolo o da alcune delle sue disposizioni le attività professionali che in ragione del loro carattere o delle condizioni del loro esercizio possono essere affidate solo a persone di un determinato sesso.

Tale norma non può essere interpretata nel senso di obbligare le Parti a stabilire per via legislativa, o a regolamentare la lista delle attività professionali che, per via del loro carattere o delle condizioni del loro esercizio, possono essere riservate ai lavoratori di un determinato sesso.

Articolo 21 e 22

1 Ai fini dell'applicazione di questi articoli l'espressione "rappresentanti dei lavoratori" indica le persone riconosciute tali dalla legislazione o dalla prassi nazionali.

2 L'espressione "la legislazione e la prassi nazionale" indica a seconda dei casi, oltre alle leggi ed ai regolamenti, le convenzioni collettive, altri accordi tra i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori, gli usi e le decisioni giudiziarie pertinenti.

3 Ai fini dell'applicazione di questi articoli, il termine "impresa" sarà interpretato nel senso di un insieme di beni materiali ed incorporei, avente o non personalità giuridica, destinato alla produzione di beni o alla prestazione di servizi a scopo economico e che dispone di potere decisionale per quanto riguarda il suo comportamento sul mercato.

4 S'intende che le comunità religiose e le loro istituzioni possono essere escluse dall'applicazione di questi articoli anche quando tali istituzioni sono "imprese" ai sensi del paragrafo 3.

Gli istituti che perseguono attività ispirate da determinati ideali o guidate da concetti morali tutelati dalla legislazione nazionale, possono essere esclusi dall'applicazione di questi articoli nella misura necessaria a tutelare l'orientamento dell'impresa.

5 S'intende che quando in uno Stato i diritti enunciati nei presenti articoli sono esercitati in vari stabilimenti dell'impresa la Parte interessata deve essere considerata come adempiente agli obblighi derivanti da queste disposizioni.

6 Le Parti possono escludere dalla sfera di applicazione dei presenti articoli le imprese il cui organico non raggiunge una determinata soglia fissata dalla legislazione o dalla prassi nazionale.

Articolo 22

1 Questa disposizione non pregiudica né i poteri né gli obblighi degli Stati in materia di adozione di regolamenti relativi all'igiene ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, né le competenze e le responsabilità degli organi incaricati di vigilare sull'osservanza della loro applicazione.

2 I termini "servizi e strutture sociali e socio-culturali" indicano i servizi e le strutture a carattere sociale e/o culturale offerti ai lavoratori da alcune imprese come l'assistenza sociale, campi sportivi, sale di allattamento, biblioteche, colonie di vacanze, ecc.

Articolo 23, paragrafo 1

Ai fini dell'applicazione di questo paragrafo, l'espressione "il più a lungo possibile" fa riferimento alle capacità fisiche, psicologiche, ed intellettuali della persona anziana.

Articolo 24

1 S'intende che ai fini di questo articolo il termine "licenziamento" indica la cessazione del rapporto di lavoro su iniziativa del datore di lavoro.

2 S'intende che il presente articolo comprende tutti i lavoratori, ma che una Parte può escludere interamente o parzialmente dalla sua tutela le seguenti categorie di lavoratori salariati:

a) i lavoratori assunti ai sensi di un contratto di lavoro vertente su un determinato periodo o un determinato compito;

b) i lavoratori in periodo di prova o che non hanno il periodo di anzianità richiesto, sempre che la durata di questo periodo sia stata stabilita in anticipo e che sia ragionevole;

c) i lavoratori ingaggiati a titolo occasionale per un breve periodo.

3 Ai fini di quest'articolo non costituiscono valido motivo di licenziamento, in particolare:

a) l'affiliazione sindacale, o la partecipazione ad attività sindacali al di fuori delle ore di lavoro o, con il consenso del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro;

b) il fatto di sollecitare, di esercitare o di avere un mandato di rappresentanza dei lavoratori;

c) l'aver fatto causa o partecipato a procedure intentate contro un datore di lavoro in ragione di allegate violazioni della legislazione o l'aver presentato un ricorso davanti alle autorità amministrative competenti;

d) la razza, il colore della pelle, il sesso, lo stato matrimoniale, le responsabilità familiari, la gravidanza, la religione, le opinioni politiche, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale;

e) i congedi per maternità o i congedi concessi ai genitori per la cura dei figli;

f) l'assenza temporanea dal lavoro per causa di malattia o d'infortunio.

4 S'intende che l'indennizzo o ogni altra riparazione adeguata in caso di licenziamento senza valido motivo deve essere determinata secondo la legislazione o regolamentazione nazionale, convenzioni collettive o in ogni altra maniera adeguata alle condizioni nazionali.

Articolo 25

1 L'autorità competente può a titolo eccezionale e previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, escludere sulla base del carattere speciale del loro rapporto d'impiego talune categorie di lavoratori dalla tutela prevista nella presente disposizione.

2 S'intende che il termine "insolvenza" sarà definito dalla legge e dalla prassi nazionale.

3 I crediti dei lavoratori che sono oggetto di questa disposizione devono almeno comprendere:

a) i crediti dei lavoratori a titolo del salario inerente ad un determinato periodo ( che non deve essere inferiore a tre mesi nel caso di crediti privilegiati ed a otto settimane nel caso di crediti garantiti ) precedente l'insolvenza o la cessazione del rapporto di lavoro;

b) i crediti dei lavoratori a titolo di ferie retribuite, dovuti in ragione del lavoro effettuato durante l'anno in cui è avvenuta l'insolvenza o la cessazione del rapporto d'impiego;

c) i crediti dei lavoratori a titolo di importi dovuti per altre assenze retribuite inerenti ad un determinato periodo ( che non deve essere inferiore a tre mesi nel caso di crediti privilegiati ed a otto settimane nel caso di crediti garantiti ) precedente l'insolvenza o la cessazione del rapporto di lavoro;

4 Le legislazioni e le regolamentazioni nazionali possono restringere la tutela dei crediti dei lavoratori ad un determinato ammontare in funzione di un livello socialmente accettabile.

Articolo 26

S'intende che il presente articolo non obbliga le Parti a promulgare una legislazione.

S'intende che il paragrafo 2 non comprende le molestie sessuali.

Articolo 27

S'intende che il presente articolo si applica ai lavoratori di entrambi i sessi aventi responsabilità familiari nei confronti dei loro figli a carico, nonché di altri membri della loro famiglia diretta i quali necessitano manifestamente delle loro cure o del loro sostegno, qualora tali responsabilità limitino le loro possibilità di prepararsi all'attività economica, di accedervi, di parteciparvi o di progredire.

Le espressioni "figli a carico" e "altri membri della famiglia diretta che necessitano manifestamente di cure e di sostegno" s'intendono secondo il tenore definito dalla legislazione nazionale delle Parti.

Articolo 28 e 29

Ai fini dell'applicazione di questi articoli, l'espressione "rappresentanti dei lavoratori" indica le persone riconosciute in quanto tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale.

Parte III

S'intende che la Carta contiene impegni giuridici a carattere internazionale la cui applicazione è sottoposta unicamente al controllo di cui nella parte IV.

Articolo A, paragrafo 1

S'intende che i paragrafi numerati possono comprendere articoli che contengono un solo paragrafo.

Articolo B, paragrafo 2

Ai fini del paragrafo 2 dell'articolo B, le disposizioni della Carta riveduta corrispondono alle norme della Carta che recano lo stesso numero di articolo o di paragrafo, ad eccezione:

a) dell'articolo 3, paragrafo 2, della Carta riveduta che corrisponde all'articolo 3, paragrafi 1 e 3 della Carta;

b) dell'articolo 3, paragrafo 3, della Carta riveduta che corrisponde all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della Carta;

c) dell'articolo 10, paragrafo 5, della Carta riveduta che corrisponde all'articolo 10, paragrafo 4 della Carta;

d) dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta riveduta che corrisponde all'articolo 17 della Carta.

Parte V

Articolo E

Una differenza di trattamento fondata su un motivo obiettivo e ragionevole non è considerata discriminatoria.

Articolo F

L'espressione "in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico" sarà interpretata in modo da includere anche la minaccia di guerra.

Articolo I

S'intende che i lavoratori esclusi secondo l'annesso dagli articoli 21 e 22 non sono considerati nel novero dei lavoratori interessati.

Articolo J

Il termine "emendamento" s'intende nel senso di includere anche l'inclusione di nuovi articoli nella Carta.

Indice