Doc. concl. della riunione di Madrid 1980
I rappresentanti degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa si sono riuniti a Madrid dall'11 novembre 1980 al 9 settembre 1983 conformemente alle disposizioni dell'Atto Finale relative ai seguiti della Conferenza, nonché sulla base degli altri documenti pertinenti adottati durante il processo della CSCE.
Il Presidente del Governo Spagnolo ha rivolto, il 12 novembre 1980, un'allocuzione ai partecipanti.
Tutti i Capi delle Delegazioni, fra i quali Ministri e Vice-Ministri degli Affari Esteri di alcuni Stati partecipanti, hanno reso dichiarazioni di apertura.
Alcuni Ministri degli Affari Esteri hanno reso dichiarazioni anche in fasi successive.
Hanno presentato contributi i rappresentanti della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite ( ECE/ONU ) e dell'UNESCO.
Hanno ugualmente presentato contributi i seguenti Stati mediterranei non partecipanti: Algeria, Egitto, Israele, Marocco e Tunisia.
I rappresentanti degli Stati partecipanti hanno sottolineato l'alto significato politico della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa e del processo da questa avviato, nonché dei modi e mezzi che questa offre agli Stati per promuovere i loro sforzi diretti ad incrementare la sicurezza, a sviluppare la cooperazione e ad intensificare la comprensione reciproca in Europa.
Essi pertanto hanno riaffermato il loro impegno per il processo della CSCE ed hanno sottolineato l'importanza dell'applicazione di tutte le disposizioni e del rispetto per tutti i principi dell'Atto Finale da parte di ciascuno di loro in quanto elementi essenziali per lo sviluppo di tale processo.
Essi hanno inoltre sottolineato l'importanza che attribuiscono alla sicurezza e ad una effettiva distensione, pur deplorando il deterioramento della situazione internazionale dopo la Riunione di Belgrado 1977.
Conseguentemente, gli Stati partecipanti hanno concordato che si debbano compiere nuovi sforzi per dare pieno effetto all'Atto Finale mediante un'azione concreta, unilaterale, bilaterale e multilaterale, al fine di ristabilire fiducia e credibilità fra gli Stati partecipanti il che permetterebbe un sostanziale miglioramento delle loro relazioni reciproche.
Essi hanno constatato che il futuro del processo della CSCE richiede progressi equilibrati in tutti i capitoli dell'Atto Finale.
Conformemente al mandato previsto nell'Atto Finale e all'ordine del giorno della Riunione di Madrid, i rappresentanti degli Stati partecipanti hanno proceduto ad uno scambio di vedute approfondito sia sull'attuazione delle disposizioni dell'Atto Finale, sia sul'esecuzione dei compiti definiti dalla Conferenza, come pure, nel contesto delle questioni trattate da quest'ultima, sull'approfondimento nelle loro relazioni reciproche, sul miglioramento della sicurezza e sullo sviluppo della cooperazione in Europa e sullo sviluppo del processo di distensione in futuro.
È stato confermato che un tale scambio di vedute approfondito costituisce di per sé un valido contributo alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla CSCE.
In questo contesto è stato convenuto che tali obiettivi possono essere conseguiti solo mediante una continua applicazione, unilateralmente, bilateralmente e multilateralmente, di tutte le disposizioni e il rispetto di tutti i principi dell'Atto Finale.
Nel corso di tale scambio di vedute, sono state espresse opinioni diverse e talvolta contraddittorie sul grado di attuazione dell'Atto Finale finora raggiunto dagli Stati partecipanti.
Pur rilevando alcuni progressi, è stata espressa preoccupazione per le gravi carenze nell'attuazione di tale documento.
Valutazioni critiche secondo punti di vista diversi sono state espresse riguardo all'applicazione e al rispetto dei principi dell'Atto Finale.
Gravi violazioni di taluni di questi principi sono state deplorate nel corso di tali valutazioni.
Pertanto gli Stati partecipanti, rappresentati talvolta ad un più alto livello, hanno ritenuto necessario dichiarare, in varie fasi della Riunione, che l'applicazione rigorosa e il rispetto per questi principi, sotto ogni aspetto, sono essenziali per il miglioramento delle relazioni reciproche fra gli Stati partecipanti.
È stata anche sottolineata la necessità che le relazioni degli Stati partecipanti con tutti gli altri Stati si ispirino allo spirito di questi principi.
È stata espressa preoccupazione per la persistente mancanza di fiducia fra gli Stati partecipanti.
È stata inoltre espressa preoccupazione per la diffusione del terrorismo.
L'applicazione delle disposizioni dell'Atto Finale concernenti le Misure miranti a rafforzare la Fiducia, la Cooperazione nei campi dell'Economia, della Scienza e della Tecnica e dell'Ambiente e quelle relative alla Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori, è stata discussa a fondo.
È stato rilevato che le numerose possibilità offerte dall'Atto Finale non sono state sufficientemente utilizzate.
Sono state anche discusse questioni relative alla Sicurezza e alla Cooperazione nel Mediterraneo.
Gli Stati partecipanti hanno riaffermato il loro impegno per la continuazione del processo della CSCE, concordato nel capitolo sui Seguiti della Conferenza contenuto nell'Atto Finale.
I rappresentanti degli Stati partecipanti hanno preso atto dei rapporti delle riunioni di esperti e del "Forum Scientifico" e nel corso delle loro deliberazioni hanno tenuto conto dei risultati di tali riunioni.
I rappresentanti degli Stati partecipanti hanno esaminato tutte le proposte presentate concernenti le succitate questioni ed hanno concordato quanto segue:
Gli Stati partecipanti esprimono la loro determinazione
- di compiere nuovi sforzi per rendere la distensione un processo efficace, nonché continuo, sempre più vitale e globale, di portata universale, secondo l'impegno assunto nell'Atto Finale;
- di cercare soluzioni ai problemi in sospeso con mezzi pacifici;
- di adempiere coerentemente tutte le disposizioni dell'Atto Finale e, in particolare, di rispettare e applicare rigorosamente e senza riserve tutti i dieci principi contenuti nella Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti, indipendentemente dai loro sistemi politici, economici o sociali, nonché dalla loro dimensione, posizione geografica o livello di sviluppo economico, compreso il loro impegno di ispirarsi a tali principi nelle loro relazioni con tutti gli altri Stati;
- di sviluppare relazioni di cooperazione reciproca, amicizia e fiducia, astenendosi da qualsiasi azione che, contrastando con l'Atto Finale, possa pregiudicare tali reazioni;
- di incoraggiare sforzi concreti per l'applicazione dell'Atto Finale;
- di compiere sforzi concreti per contenere il crescente accumulo degli armamenti, nonché per consolidare la fiducia e la sicurezza e promuovere il disarmo.
Essi riaffermano la loro determinazione di rispettare ed applicare pienamente tali principi e, conformemente, di promuovere con tutti i mezzi, sia nel campo del diritto che della prassi, la loro maggiore efficacia.
Essi ritengono che uno di tali mezzi potrebbe consistere nel dare espressione legislativa - nelle forme appropriate alla prassi e alle procedure proprie di ciascun paese - ai dieci principi enunciati nell'Atto Finale.
Essi riconoscono l'importanza che i trattati e gli accordi conclusi dagli Stati partecipanti riflettano i principi pertinenti e siano consoni agli stessi e, ove appropriato, facciano ad essi riferimento.
Gli Stati partecipanti riaffermano la necessità di osservare rigorosamente ed efficacemente il principio del non ricorso alla minaccia o all'uso della forza in quanto norma di vita internazionale.
A tal fine essi sottolineano che è loro dovere, in base alle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale, agire conformemente.
Gli Stati partecipanti condannano il terrorismo, compreso il terrorismo nelle relazioni internazionali, in quanto mette a repentaglio o distrugge vite umane innocenti o attenta altrimenti ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali e sottolineano la necessità di adottare misure decisive per combatterlo.
Essi esprimono la loro determinazione di adottare misure efficaci per la prevenzione e la soppressione di atti di terrorismo, sia a livello nazionale che mediante la cooperazione internazionale, compresi accordi bilaterali e multilaterali appropriati, e di ampliare a rafforzare conformemente la cooperazione reciproca per combattere tali atti.
Essi convengono di agire in tal senso conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, alla "Dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi di diritto internazionale riguardanti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati" e all'Atto Finale di Helsinki.
Nell'ambito della lotta contro gli atti di terrorismo essi prenderanno tutte le misure appropriate per impedire che i loro rispettivi territori vengano usati per preparare, organizzare o perpetrare attività terroristiche, comprese quelle dirette contro altri Stati partecipanti e i loro cittadini.
Ciò include anche misure intese a proibire nei loro territori attività illegali di persone, gruppi e organizzazioni che istigano, organizzano o perpetrano atti di terrorismo.
Gli Stati partecipanti confermano che si asterranno dal dare assistenza diretta o indiretta ad attività terroristiche o sovversive o di altro genere dirette a rovesciare violentemente il regime di un altro Stato partecipante.
In conseguenza essi si asterranno, fra l'altro, dal finanziare, fomentare o tollerare qualsiasi attività del genere.
Essi esprimono la loro determinazione di fare il possibile per garantire la sicurezza necessaria a tutti i rappresentanti ufficiali e alle persone che partecipano nei loro territori ad attività rientranti nell'ambito delle relazioni diplomatiche, consolari o di altre relazioni ufficiali.
Essi sottolineano il fatto che tutti gli Stati partecipanti riconoscono nell'Atto Finale l'importanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il cui rispetto è un fattore essenziale di pace, di giustizia e di benessere necessario ad assicurare lo sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra loro, come fra tutti gli Stati.
Gli Stati partecipanti ribadiscono la loro determinazione di promuovere e incoraggiare l'esercizio effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che derivano tutti dalla dignità inerente alla persona umana e sono essenziali al suo libero e pieno sviluppo, e di assicurare un progresso costante e tangibile conformemente all'Atto Finale, mirando ad un ulteriore e continuo sviluppo in questo campo in tutti gli Stati partecipanti indipendentemente dai loro sistemi politici, economici e sociali.
Essi ribadiscono parimenti la loro determinazione di sviluppare le loro leggi e regolamenti nel campo dei diritti civili, politici, economici, sociali, culturali e degli altri diritti dell'uomo e delle libertà dell'uomo e delle libertà fondamentali; inoltre ribadiscono la loro determinazione di garantire l'esercizio effettivo di tali diritti e libertà.
Essi ricordano il diritto dell'individuo di conoscere i propri diritti e doveri e di agire in conseguenza nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come enunciato nell'Atto Finale, e intraprenderanno, nei loro rispettivi paesi, le azioni necessarie per garantire efficacemente tale diritto.
Gli Stati partecipanti riaffermano che riconosceranno e rispetteranno ed inoltre concordano di intraprendere le azioni necessarie a garantire la libertà dell'individuo di professare e praticare, solo o in comune con altri, una religione o un credo agendo secondo i dettami della propria conoscenza.
In tale contesto, essi consulteranno, quando necessario, i culti, le istituzioni e le organizzazioni religiose che operano nell'ambito costituzionale dei loro rispettivi paesi.
Essi considereranno favorevolmente le richieste da parte di comunità religiose di credenti, che praticano o sono disposti a praticare il proprio culto nell'ambito costituzionale dei loro Stati, di concessione dello status previsto nei loro rispettivi paesi per i culti, le istituzioni e le organizzazioni religiose.
Essi sottolineano inoltre l'importanza di un costante progresso per garantire il rispetto e l'effettivo godimento dei diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali, nonché per proteggere i loro interessi legittimi come previsto nell'Atto Finale.
Essi sottolineano l'importanza di garantire la parità dei diritti dell'uomo e della donna; di conseguenza essi concordano di intraprendere tutte le azioni necessarie per promuovere una partecipazione ugualmente effettiva dell'uomo e della donna nella vita politica, economica, sociale e culturale.
Gli Stati partecipanti garantiranno il diritto dei lavoratori di costituire liberamente sindacati e di aderirvi, il diritto dei sindacati di esercitare liberamente le proprie attività e gli altri diritti enunciati nelle pertinenti convezioni internazionali.
Essi rivelano che tali diritti saranno esercitati in conformità con le leggi dello Stato e in conformità con gli obblighi di diritto internazionale assunto dallo Stato.
Essi incoraggeranno, in modo appropriato, comunicazioni e contatti diretti fra tali sindacati e i loro rappresentanti.
Essi riaffermano che i governi, le istituzioni, le organizzazioni e le persone hanno un ruolo pertinente e positivo da svolgere per contribuire al conseguimento dei summenzionati obiettivi della loro cooperazione.
Essi riaffermano l'importanza particolare della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, delle Convenzioni Internazionali sui Diritti dell'Uomo e di altri strumenti internazionali pertinenti, per i loro sforzi comuni e individuali volti a stimolare e sviluppare il rispetto universale per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali;
essi invitano tutti gli Stati partecipanti ad agire in conformità di tali strumenti internazionali ed invitano quegli Stati partecipanti che non l'abbiano ancora fatto a prendere in considerazione la possibilità di aderire a tali convenzioni.
Essi convengono di considerare favorevolmente l'uso di tavole rotonde bilaterali, da tenersi su una base volontaria tra delegazioni composte da ciascuno Stato partecipante, per la discussione di questioni inerenti ai diritto dell'uomo e alle libertà fondamentali, conformemente ad un ordine del giorno concordato in uno spirito di rispetto reciproco, al fine di conseguire una maggiore comprensione e cooperazione in base alle disposizioni dell'Atto Finale.
Essi decidono di convocare una riunione di esperti degli Stati partecipanti su questioni relative al rispetto, nei loro Stati, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto ogni aspetto, come enunciato nell'Atto Finale.
Su invito del Governo del Canada, la riunione di esperti si terrà a Ottawa, ed inizierà il 7 maggio 1985.
Essa elaborerà conclusioni e raccomandazioni da presentare ai governi di tutti gli Stati partecipanti.
La riunione sarà preceduta da una riunione preparatoria che si terrà ad Ottawa su invito del governo del Canada, ed inizierà il 23 aprile 1985.
Conformemente alla raccomandazione contenuta nel rapporto della Riunione di Esperti di Montreux, sarà convocata un'altra riunione di esperti degli Stati partecipanti, su invito del governo della Grecia.
Essa si terrà ad Atene ed inizierà il 21 marzo 1984 allo scopo di continuare, in base a quanto previsto dall'Atto Finale, l'esame di un metodo generalmente accettabile per la soluzione pacifica delle controversie mirante ad integrare i metodi esistenti.
La riunione terrà conto dell'impostazione comune indicata nel summenzionato rapporto.
Ricordando il diritto di ogni Stato partecipante di appartenere o non appartenere a organizzazioni internazionali, di essere o non essere parte di trattati bilaterali o multilaterali, compreso il diritto di essere o non essere parte di trattati di alleanza come pure il diritto alla neutralità, gli Stati partecipanti prendono nota della dichiarazione del Governo della Repubblica di Malta in cui si dichiara che, come contributo efficace alla distensione, alla pace e alla sicurezza nella regione del mediterraneo, la Repubblica di malta è uno Stato neutrale che aderisce ad una politica di non allineamento.
Essi invitano tutti gli Stati a rispettare tale dichiarazione.
Gli Stati partecipanti,
Ricordando le disposizioni dell'Atto Finale in base alle quali essi riconoscono l'interesse di tutti loro per gli sforzi miranti a ridurre il rischio di un confronto militare e a promuovere i disarmo.
Hanno concordato di convocare una Conferenza sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e sul disarmo in Europa.
Scopo della Conferenza, in quanto parte sostanziale ed integrante del processo multilaterale avviato dalla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, con la partecipazione di tutti gli Stati firmatari dell'Atto Finale, è quello di intraprendere, per stadi, azioni nuove, efficaci e concrete destinate a realizzare progressi nel rafforzamento della fiducia e della sicurezza e nel conseguimento del disarmo, in modo da conferire efficacia ed espressione al dovere degli Stati di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza nelle loro relazioni reciproche.
La Conferenza inizierà, in tal modo, un progresso la cui prima fase sarà delicata ai negoziati e all'adozione di una serie di misure reciprocamente complementari per rafforzare la fiducia e la sicurezza destinate a ridurre il rischio di un confronto militare in Europa.
La prima fase della Conferenza si terrà a Stoccolma e inizierà il 17 gennaio 1984.
Sulla base della parità di diritti, dell'equilibrio e della reciprocità, di un pari rispetto per gli interessi di sicurezza di tutti gli Stati partecipanti alla CSCE e dei loro rispettivi obblighi per quanto riguarda le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e i disarmo in Europa, tali misure per rafforzare la fiducia e la sicurezza comprenderanno l'intera Europa, nonché l'area marittima e lo spazio aereo vicini.
Esse saranno militarmente significative e politicamente vincolanti e saranno associate a forme di controllo adeguate corrispondenti al loro contenuto.
Per quanto riguarda l'area marittima e lo spazio aereo vicini, tali misure saranno applicabili alle attività di tutti gli Stati partecipanti che ivi si effettuano qualora tali attività pregiudichino la sicurezza in Europa e costituiscano al tempo stesso una parte di quelle attività svolgentesi nell'intera Europa come sopra indicata, che essi concorderanno di notificare.
I necessari dettagli saranno elaborati attraverso i negoziati sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e al sicurezza in seno alla Conferenza.
Nulla nella definizione della zona di cui sopra diminuirà gli obblighi già assunti in virtù dell'Atto Finale.
Le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza da concordare in seno alla Conferenza saranno applicabili a tutte le zone definite in qualsiasi disposizione dell'Atto Finale relativa alle misure miranti a rafforzare la fiducia e a taluni altri aspetti della sicurezza e del disarmo.
Le disposizioni stabilite dai negoziatori entreranno in vigore nelle forme e secondo le procedure concordate dalla Conferenza.
Tenendo conto del suddetto scopo della conferenza, la prossima riunione degli Stati partecipanti sui Seguiti della CSCE, da tenersi a Vienna con inizio il 4 novembre 1986, valuterà i progressi compiuti nel corso della prima fase della Conferenza.
Tenendo conto delle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale e avendo esaminato i risultati conseguiti dalla prima fase della Conferenza, nonché alla luce di altri pertinenti negoziati sulla sicurezza e il disarmo riguardanti l'Europa, una futura riunione sui Seguiti della CSCE considererà il modo e i mezzi appropriati per consentire agli Stati partecipanti di proseguire i loro sforzi in favore della sicurezza e del disarmo in Europa, e in particolare la possibilità di perfezionare il presente mandato per la fase successiva della Conferenza sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e sul disarmo in Europa.
Una riunione preparatoria, incaricata della definizione dell'ordine del giorno, del calendario e di altre modalità organizzative per la prima fase della Conferenza sarà tenuta a Helsinki e inizierà i 25 ottobre 1983.
La sua durata non dovrà superare tre settimane.
Le disposizioni procedurali, i metodi di lavoro come pure la scala di ripartizione delle spese validi per la CSCE si applicheranno, mutatis mutandis, alla Conferenza e alla riunione.
I servizi segretariato tecnico saranno forniti dal paese ospite.
Gli Stati partecipanti considerano che l'applicazione di tutte le disposizioni dell'Atto Finale e il pieno rispetto dei principi che reggono le loro relazioni, enunciati in tale Atto, costituiscono una base essenziale per lo sviluppo della cooperazione fra loro nei campi dell'economia, della scienza e della tecnica e dell'ambiente.
Essi riaffermano nel contempo la loro convinzione che la cooperazione in tali campi contribuisce al rafforzamento della pace e della sicurezza in Europa e nel mondo ne suo insieme.
In tale spirito essi ribadiscono la loro determinazione di proseguire e intensificare tale cooperazione fra loro, indipendentemente dai loro sistemi economici e sociali.
Gli Stati partecipanti confermano che è loro interesse promuovere condizioni adeguate e favorevoli per sviluppare ulteriormente la cooperazione commerciale e industriale fra loro, in particolare applicando pienamente tutte le disposizioni del secondo capitolo dell'Atto Finale, allo scopo di utilizzare maggiormente le possibilità offerte dal loro potenziale economico, scientifico e tecnico.
In tale contesto e tenendo conto degli sforzi già compiuti unilateralmente, bilateralmente e multilateralmente per superare ogni genere di ostacoli al commercio, essi riaffermano la loro intenzione di compiere ulteriori sforzi miranti a ridurre o eliminare progressivamente ogni genere di ostacoli allo sviluppo del commercio.
Tenendo conto delle attività già realizzate dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite ( ECE/ONU ) per quanto riguarda ogni genere di ostacoli al commercio, essi raccomandano che gli ulteriori lavori in questo campo siano diretti in particolare alla individuazione di tali ostacoli ed al loro esame, al fine di reperire i mezzi per ridurli o eliminarli progressivamente, per contribuire a uno sviluppo armonico delle loro relazioni economiche.
Sulla base delle disposizioni dell'Atto Finale concernenti i contatti di affari e le agevolazioni, gli Stati partecipanti dichiarano la loro intenzione di compiere sforzi per consentire un'attuazione più efficiente e rapida dei negoziati e delle attività nel campo degli affari e di creare inoltre condizioni atte a facilitare contatti più stretti fra i rappresentanti e gli esperti delle ditte venditrici, da un lato, e delle ditte acquirenti e consumatrici, dall'altro, in tutte le fasi dell'operazione.
Essi promuoveranno inoltre altre forme di contatti operativi fra venditori e consumatori, quali l'organizzazione di simposi e dimostrazioni di carattere tecnico e corsi di addestramento post-vendita o di riqualificazione per personale tecnico delle ditte e delle organizzazioni consumatrici.
Essi inoltre concordano di prendere misure per sviluppare e migliorare ulteriormente le agevolazioni e le condizioni di lavoro dei rappresentanti delle ditte e delle organizzazioni straniere nel loro territorio, compresi i servizi di telecomunicazione per i rappresentanti di tali ditte e organizzazioni, nonché per sviluppare questi e altri servizi per il personale con residenza temporanea, compreso in particolare il personale impiegato in loco.
Essi si adopereranno inoltre per adottare misure per snellire quanto più possibile le procedure per l'iscrizione di rappresentanze e uffici di ditte straniere, nonché per la concessione di visti di entrata a rappresentanti del settore degli affari.
Gli Stati partecipanti dichiarano la loro intenzione di assicurare la regolare pubblicazione e diffusione, nel modo più rapido possibile, di informazioni economiche e commerciali compilate in maniera da facilitare la valutazione delle opportunità del mercato e da contribuire così efficacemente al processo di sviluppo del commercio internazionale e della cooperazione industriale.
A tal fine e allo scopo di compiere ulteriori progressi per conseguire gli obiettivi enunciati nelle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale, essi intendono intensificare i loro sforzi per migliorare la comparabilità, la concretezza e la chiarezza delle loro statistiche economiche e commerciali, adottando, in particolare, ove necessario, le seguenti misure:
integrare le loro statistiche economiche e commerciali con indici riepilogativi adeguatamente definiti, basati, per quanto possibile, su valori costanti;
pubblicare le loro statistiche provvisorie, quando tecnicamente possibile, almeno trimestralmente;
pubblicare i loro rilievi statistici con sufficienti dettagli per conseguire gli obiettivi sopracitati, in particolare usando per loro statistiche sul commercio estero una suddivisione per prodotti che consenta di individuare determinati prodotti a scopo di analisi di mercato;
adoperarsi affinché le loro statistiche economiche e commerciali non siano meno complete di quelle precedentemente pubblicate dallo Stato interessato.
Essi inoltre esprimono la loro volontà di cooperare per un pronto completamento di lavori in seno ai competenti organi delle Nazioni Unite sull'armonizzazione e sull'allineamento delle nomenclature statistiche.
Gli Stati partecipanti riconoscono inoltre l'utilità di rendere le informazioni economiche e commerciali esistenti negli altri Stati partecipanti facilmente accessibili, tramite i canali appropriati, alle imprese e alle ditte dei loro paesi.
Gli Stati partecipanti, consci della necessità di migliorare ulteriormente le condizioni atte a permettere il funzionamento più efficiente delle istituzioni e delle ditte che operano nel campo del marketing, promuoveranno uno scambio più attivo delle conoscenze e delle tecniche necessarie per un marketing efficace e incoraggeranno relazioni più intense fra tali istituzioni e ditte.
Essi concordano di utilizzare pienamente le possibilità offerte dall'ECE/ONU per promuovere la cooperazione in questo campo.
Gli Stati partecipanti rilevano la crescente frequenza delle loro relazioni economiche di operazioni di compensazione in tutte le loro forme.
Essi riconoscono che operazioni del genere, se concluse su una base reciprocamente accettabile, possono svolgere un ruolo utile.
Riconoscono inoltre che il rapporto fra acquisti e vendite in tali operazioni può creare problemi.
Tenendo conto degli studi già effettuati dall'ECE/ONU in tale campo, essi raccomandano che gli ulteriori lavori su questo tema siano diretti in particolare ad individuare tali problemi e ad esaminare i modi di risolverli e contribuire ad uno sviluppo armonico delle loro relazioni economiche.
Gli Stati partecipanti riconoscono che l'espansione della cooperazione industriale, basata sul loro interesse reciproco e motivata da considerazioni economiche, può contribuire all'ulteriore sviluppo e alla diversificazione delle loro relazioni economiche e ad una più ampia utilizzazione della tecnologia moderna.
Essi rilevano il ruolo utile che possono svolgere gli accordi bilaterale sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, compresi ove appropriato, quelle a lungo termine.
Essi esprimono inoltre la loro volontà di promuovere condizioni favorevoli per lo sviluppo della cooperazione industriale fra le organizzazioni, le imprese e le ditte competenti.
A tal fine e allo scopo di facilitare l'individuazione di nuove possibilità per progetti di cooperazione industriale essi riconoscono l'auspicabilità di sviluppare ulteriormente e migliorare le condizioni per le attività nel campo degli affari e lo scambio di informazioni economiche e commerciali fra le organizzazioni, le imprese e le ditte competenti, comprese le piccole e medie imprese.
Essi rilevano inoltre che qualora ciò fosse nell'interesse reciproco di partners potenziali, si potrebbero prevedere nuove forme di cooperazione industriale, anche con organizzazioni, istituzioni e ditte di paesi terzi.
Essi raccomandano che l'ECE/ONU prosegua le sue attività nel campo della cooperazione industriale e continui a prestar loro particolare attenzione, fra l'altro, indirizzando ulteriormente i propri sforzi allo studio dei modi di promuovere condizioni favorevoli allo sviluppo della cooperazione in tale campo, ivi compresa l'organizzazione di simposi e seminari.
Gli Stati partecipanti si dichiarano pronti a proseguire i loro sforzi miranti ad ampliare la partecipazione delle piccole e medie imprese alla cooperazione commerciale e industriale.
Consapevoli dei problemi che interessano particolarmente tali imprese, gli Stati partecipanti si adopereranno ulteriormente per migliorare le condizioni indicate nei paragrafi precedenti al fine di facilitare le operazioni di tali imprese nei campi summenzionati.
Gli Stati partecipanti raccomandano inoltre che l'ECE/ONU sviluppi i suoi studi speciali relativi a tali problemi.
Gli Stati partecipanti riconoscono la crescente importanza della cooperazione nel campo dell'energia, quella, fra l'altro, a lungo termine, su base sia bilaterale che multilaterale.
Rilevando con compiacimento i risultati finora ottenuti grazie a tali sforzi e in particolare il lavoro svolto dall'ECE/ONU, essi esprimono il loro appoggio per la prosecuzione della cooperazione perseguita dagli Alti Consulenti per l'energia presso i governi dell'ECE/ONU al fine di adempiere al loro mandato in tutte le sue parti.
Gli Stati partecipanti riaffermano il loro interesse a ridurre e prevenire gli ostacoli tecnici agli scambi commerciali e rilevano con compiacimento l'accresciuta operazione in tale campo, incluso il lavoro dei funzionari governativi responsabili delle politiche di normazione nell'ambito dell'ECE/ONU.
Essi incoraggeranno la conclusione di accordi internazionali sulla certificazione riguardanti, ove appropriato, la reciproca accettazione di sistemi di certificazione che offrano garanzie reciprocamente soddisfacenti.
Gli Stati partecipanti raccomandano di intraprendere azioni appropriate per facilitare il ricorso all'arbitrato ed estenderne il campo di applicazione quale strumento di composizione delle controversie nell'ambito del commercio internazionale e della cooperazione industriale.
Essi raccomandano in particolare l'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul riconoscimento e l'applicazione delle sentenze arbitrali straniere del 1958, nonché un ricorso più ampio alle regole arbitrali elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale.
Essi inoltre raccomandano che, in base alle disposizioni dell'Atto Finale, venga concessa alle parti libertà di scelta degli arbitri e del luogo dell'arbitrato, compresa la scelta degli arbitri e del luogo dell'arbitrato in un paese terzo.
Gli Stati partecipanti riconoscono il ruolo importante del progresso scientifico e tecnico nello sviluppo economico e sociale di tutti i paesi in particolare di quelli che sono in sviluppo dal punto di vista economico.
Tenendo conto degli obiettivi che i paesi o le istituzioni interessati perseguono nelle loro relazioni bilaterali e multilaterali, essi sottolineano l'importanza di sviluppare ulteriormente, su una base reciprocamente vantaggiosa e sulla scorta di reciproci accordi e altre intese, le forme e i metodi di cooperazione nei campi della scienza e della tecnica previsti nell'Atto Finale, ad esempio,
programmi internazionale e progetti in comune,
utilizzando inoltre varie forme di contatti compresi i contatti diretti e individuali fra gli scienziati e gli specialisti,
nonché contatti e comunicazioni fra le organizzazioni interessate, le istituzioni scientifiche e tecniche e le imprese.
In questo contesto essi riconoscono l'utilità di migliorare gli scambi e la diffusione di informazioni relative agli sviluppi scientifici e tecnici quale mezzo per facilitare, su una base reciprocamente vantaggiosa, lo studio e il trasferimento delle realizzazioni scientifiche e tecniche nei campi di cooperazione concordati tra le parti interessate, nonché l'accesso alle medesime.
Gli Stati partecipanti raccomandano che nel campo della scienza e della tecnica l'ECE/ONU presti debita attenzione, nei modi e con i mezzi appropriati, all'elaborazione di studi e progetti pratici per lo sviluppo della cooperazione tra i paesi membri.
Inoltre gli Stati partecipanti, tenendo presente la parte pertinente del rapporto del "Forum Scientifico", concordano di incoraggiare lo sviluppo della cooperazione scientifica nel campo dell'agricoltura a livello bilaterale, multilaterale e subregionale, allo scopo, fra l'altro, di migliorare gli allevamenti zootecnici e le colture e di assicurare un uso e una conservazione ottimale delle risorse idriche.
A tal fine essi promuoveranno una maggiore cooperazione fra le istituzioni e i centri di ricerca nei loro paesi mediante lo scambio di informazioni, l'attuazione di programmi di ricerca in comune, l'organizzazione di convegni fra scienziati e specialisti e con altri metodi.
Gli Stati partecipanti invitano l'ECE/ONU e le altre organizzazioni internazionali competenti ad appoggiare l'attuazione di queste attività e ad esaminare le possibilità di prevedere un più ampio scambio delle informazioni scientifiche e tecniche nel campo dell'agricoltura.
Gli Stati partecipanti accolgono con soddisfazione le importanti iniziative prese per rafforzare, nell'ambito dell'ECE/ONU, la cooperazione nel campo dell'ambiente, compresa la Riunione ad alto livello sulla protezione dell'ambiente ( 13-16 novembre 1979 ).
Tenuto debito conto dei lavori intrapresi o previsti in seno ad altre competenti organizzazioni internazionali, essi raccomandano di proseguire gli sforzi in questo campo e in particolare di:
- dare priorità all'efficace attuazione delle disposizioni della Risoluzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero adottata nella Riunione ad alto livello,
- ratificare prontamente la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero firmata nella Riunione ad alto livello,
- applicare le Raccomandazioni contenute nella Dichiarazione sulle tecnologie che comportano i rifiuti bassi o nulli e sulla riutilizzazione e sul riciclaggio dei rifiuti,
- applicare le Decisione B e C della 35a Sessione dell'ECE/ONU relative alla Dichiarazione sulla politica di prevenzione e di lotta contro l'inquinamento idrico, compreso l'inquinamento transfrontaliero,
- appoggiare l'attuazione del programma di lavoro dell'ECE/ONU nel campo della protezione dell'ambiente, compreso, fra l'altro, il lavoro in corso nel campo della protezione della flora e della fauna.
Nel contesto delle disposizioni dell'Atto finale sul lavoro migrante in Europa, gli Stati partecipanti rilevano che i recenti sviluppi dell'economia mondiale hanno influito sulla situazione dei lavoratori migranti.
A tale riguardo gli Stati partecipanti esprimono il loro desiderio che i paesi ospiti e i paesi di origine, mossi da uno spirito di reciproco interesse e di cooperazione, intensifichino i loro contatti per migliorare ulteriormente la situazione generale dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, per quanto riguarda, fra l'altro, la protezione dei loro diritti umani, compresi i loro diritti economici, sociali e culturali, tenendo specialmente presenti i problemi specifici dei lavoratori migranti della seconda generazione.
Essi si adopereranno inoltre per prevedere o promuovere, ove esista una richiesta ragionevole, un adeguato insegnamento della lingua e della cultura dei paesi di origine.
Gli Stati partecipanti raccomandano che, fra le altre misure miranti a facilitare il reinserimento sociale ed economico dei lavoratori migranti rimpatriati, venga assicurata, mediante appropriati strumenti legislativi o accordi reciproci, la corresponsione delle pensioni acquisite o stabilite in base al sistema di previdenza sociale al quale tali lavoratori sono stati iscritti nel paese ospite.
Gli Stati partecipanti riconoscono inoltre l'importanza, per il loro sviluppo economico, di promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze sulla formazione dei quadri dirigenti.
A tal fine essi raccomandano l'organizzazione, in una struttura appropriata già esistente e con l'ausilio di organizzazioni interessate quali, ad esempio, l'ECE/ONU e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, di un simposio di responsabili delle istituzioni e dei servizi specializzati nel settore della formazione dei quadri dirigenti per amministrazioni e imprese allo scopo di scambiare informazioni sui problemi e sui metodi di tale formazione, raffrontare esperienze e incoraggiare lo sviluppo di relazioni tra i centri interessati.
Gli Stati partecipanti rilevano con compiacimento il valido contributo apportato dall'ECE/ONU all'applicazione multilaterale delle disposizioni dell'Atto Finale riguardanti la cooperazione nei campi dell'economia, della scienza e della tecnica e dell'ambiente.
Consapevoli delle potenzialità dell'ECE/ONU per l'intensificazione della cooperazione in tali campi, essi raccomandano l'utilizzazione più ampia possibile dei meccanismi e delle risorse esistenti al fine di proseguire e consolidare l'applicazione delle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale nell'interesse dei paesi membri, inclusi quei paesi nella regione dell'ECE/ONU che sono in sviluppo dal punto di vista economico.
Gli Stati partecipanti, tenendo presente la volontà da loro espressa nelle disposizioni dell'Atto Finale, ribadiscono la determinazione di ciascuno di loro di promuovere relazioni economiche internazionali stabili ed eque nell'interesse reciproco di tutti gli Stati e, in tale spirito, di partecipare equamente alla promozione e al rafforzamento della cooperazione economica con i paesi in sviluppo, in particolare con quelli meno sviluppati.
Essi inoltre rilevano l'utilità di individuare ed attuare, in particolare in cooperazione con i paesi in sviluppo, progressi concreti al fine di contribuire allo sviluppo economico di tali paesi.
Essi si dichiarano altresì disposti a contribuire agli sforzi comuni per l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale per l'attuazione della Strategia del Terzo Decennio delle Nazioni Unite per lo sviluppo, così com'è stata adottata.
Essi riconoscono l'importanza di avviare negoziati globali, reciprocamente vantaggiosi ed adeguatamente preparati, relativi alla cooperazione economica internazionale per lo sviluppo.
Gli Stati partecipanti, tenendo presente che la sicurezza in Europa, considerata nel più ampio contesto della sicurezza mondiale, è strettamente connessa con la sicurezza nell'area del Mediterraneo nel suo insieme, riaffermano la loro intenzione di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla giustizia nella regione del Mediterraneo.
Essi inoltre esprimono la loro volontà
- di prendere misure positive per ridurre le tensioni e rafforzare la stabilità, la sicurezza e la pace nel Mediterraneo e a tal fine intensificare gli sforzi per trovare, attraverso mezzi pacifici, soluzioni giuste, valide e durevoli ai cruciali problemi in sospeso, senza ricorrere alla forza o ad altri mezzi incompatibili con i Principi dell'Atto Finale, in modo da promuovere la fiducia e la sicurezza e da far prevalere la pace nella regione;
- di adottare misure intese ad accrescere la fiducia e la sicurezza;
- di sviluppare relazioni di buon vicinato con tutti gli Stati nella regione, tenendo nella debita considerazione la reciprocità e nello spirito dei principi contenuti nella Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti dell'Atto Finale;
- di studiare ulteriormente la possibilità di riunioni ad hoc degli Stati mediterranei intese a rafforzare la sicurezza e ad intensificare la cooperazione nel Mediterraneo.
Inoltre gli Stati partecipanti considereranno, nell'ambito dell'applicazione del rapporto di La Valletta, le possibilità offerte dai nuovi sviluppi delle infrastrutture dei trasporti per facilitare nuovi interscambi commerciali e industriali, nonché dal miglioramento delle esistenti reti di trasporto e da un più ampio coordinamento degli investimenti nel settore dei trasporti tra le parti interessate.
In tale contesto, essi raccomandano di intraprendere uno studio, nell'ambito dell'ECE/ONU, al fine di determinare il flusso attuale e potenziale dei trasporti nel Mediterraneo che interessa gli Stati partecipanti e altri Stati di tale regione, tenendo conto dei lavori in corso in tale campo.
Essi considereranno inoltre la questione di introdurre o estendere, in conformità degli esistenti regolamenti IMO, l'uso di tecniche idonee in materia di aiuti alla navigazione marittima, soprattutto negli stretti.
Essi inoltre rilevano con soddisfazione i risultati della Riunione di Esperti tenutasi a La Valletta sulla cooperazione economica, scientifica e culturale nell'ambito del Capitolo dell'Atto Finale sul Mediterraneo.
Essi ribadiscono le conclusioni e le raccomandazioni del Rapporto di tale Riunione e concordano di conformarsi alle stesse.
Essi inoltre prendono atto degli sforzi che vengono attualmente compiuti per applicarle nel modo appropriato.
A tale scopo gli Stati partecipanti concordano di convocare un seminario dal 16 al 26 ottobre 1984 da tenersi a Venezia su invito del Governo Italiano, al fine di passare in rassegna le iniziative già intraprese o previste, in tutti i settori indicati nel Rapporto della Riunione di La Valletta e di stimolare, ove necessario, sviluppi più ampi in tali settori.
Rappresentanti delle competenti organizzazioni internazionali e rappresentanti degli Stati mediterranei non partecipanti saranno invitati a questo seminario in conformità delle regole e della pratica adottate nella Riunione di La Valletta.
Gli Stati partecipanti,
Ricordando i paragrafi introduttivi del Capitolo dell'Atto Finale sulla Cooperazione nel Settore Umanitario e in altri Settori, inclusi quelli concernenti lo sviluppo della comprensione reciproca fra loro e la distensione e quelli concernenti i progressi negli scambi nel campo della cultura e dell'educazione, una più ampia diffusione dell'informazione, i contatti fra le persone e la soluzione dei problemi umanitari,
Decisi a proseguire ed ampliare la cooperazione in tali settori e a realizzare una più completa utilizzazione delle possibilità offerte dall'Atto finale,
Concordano sin d'ora di applicare quanto segue:
Gli Stati partecipanti tratteranno favorevolmente le domande relative a contatti e incontri regolari sulla base dei legami familiari, alla riunificazione delle famiglie e ai matrimoni fra cittadini di Stati diversi e decideranno in merito ad esse nello stesso spirito.
Essi decideranno il più rapidamente possibile in merito alle domande per incontri familiari che abbiano carattere d'urgenza; in merito a quelle per la riunificazione delle famiglie e per il matrimonio fra cittadini di Stati diversi, secondo la prassi normale, entro sei mesi e per quelle relative ad altri incontri familiari entro limiti di tempo gradualmente ridotti.
Essi confermano che la presentazione o il rinnovo delle domande relative a questi casi non modificheranno i diritti e gli obblighi dei richiedenti o dei loro familiari per quanto riguarda, fra l'altro, l'occupazione, l'alloggio, il permesso di residenza, l'assistenza familiare e l'accesso all'assistenza sociale, economica o educativa, nonché altri diritti ed obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti del corrispondente Stato partecipante.
Gli Stati partecipanti forniranno le necessarie informazioni sulle procedure che i richiedenti dovranno seguire in tali casi e sui regolamenti che dovranno osservare e inoltre, su domanda del richiedente, forniranno i moduli relativi.
Essi ridurranno gradualmente, ove necessario, gli oneri imposti in relazione a tali domande, compresi quelli per visti e passaporti, al fine di portarli ad un livello moderato rispetto al reddito medio mensile nel corrispondente Stato partecipante.
I richiedenti saranno informati il più rapidamente possibile sulla decisione presa.
In caso di rifiuto i richiedenti saranno anche informati del loro diritto di ripresentare la domanda dopo periodi di tempo ragionevolmente brevi.
Gli Stati partecipanti riaffermano il loro impegno di applicare pienamente le disposizioni concernenti le missioni diplomatiche, le altre missioni ufficiali e le sedi consolari degli altri Stati partecipanti, contenute nelle pertinenti convenzioni multilaterali o bilaterali, e di facilitare il normale funzionamento di tali missioni.
L'accesso di visitatori a tali missioni sarà garantito tenendo debito conto delle necessarie misure di sicurezza di tali missioni.
Essi riaffermano altresì la loro volontà di adottare, nell'ambito della loro competenza, provvedimenti ragionevoli, comprese, quando appropriato, le necessarie misure di sicurezza, al fine di assicurare condizioni soddisfacenti per lo svolgimento, nel loro territorio, di attività nel quadro della cooperazione reciproca, quali manifestazioni sportive e culturali, cui prendano parte i cittadini di altri Stati partecipanti.
Gli Stati partecipanti si adopereranno, ove appropriato, per migliorare le condizioni relative all'assistenza legale, consolare e sanitaria per i cittadini di altri Stati partecipanti che si trovano temporaneamente nel loro territorio per motivi personali o professionali, tenendo debito conto delle convenzioni o degli accordi multilaterali o bilaterali pertinenti.
Essi applicheranno nella forma più completa le pertinenti disposizioni dell'Atto Finale, di modo che i culti, le istituzioni, le organizzazioni religiose e i loro rappresentanti possano sviluppare, nel campo della propria attività, contratti e incontri fra loro e scambiare informazioni.
Gli Stati partecipanti incoraggeranno contatti e scambi fra i giovani e favoriranno l'ampliamento della cooperazione fra le loro organizzazioni giovanili.
Essi favoriranno lo svolgimento fra i giovani e le organizzazioni giovanili di manifestazioni ed attività educative, culturali ed altre attività similari.
Essi favoriranno altresì lo studio di problemi relativi alle giovani generazioni.
Gli Stati partecipanti promuoveranno lo sviluppo del turismo giovanile, individuale o collettivo, ove necessario sulla base di intese, incoraggiando, in particolare, la concessione di facilitazioni appropriate da parte delle autorità competenti nel settore dei trasporti e delle organizzazioni turistiche degli Stati partecipanti, o di facilitazioni del tipo offerto dalle autorità ferroviarie che partecipano al sistema "Inter-Rail".
Gli Stati partecipanti incoraggeranno ulteriormente una più libera e ampia diffusione dell'informazione stampata, periodica e non periodica, importata dagli altri Stati partecipanti, nonché l'aumento del numero dei punti di vendita al pubblico di tali pubblicazioni.
Tali pubblicazioni saranno anche accessibili nelle sale di lettura delle grandi biblioteche pubbliche e di istituzioni analoghe.
In particolare, per facilitare il miglioramento della diffusione dell'informazione scritta, gli Stati partecipanti incoraggeranno contatti e negoziati fra le loro ditte e organizzazioni competenti allo scopo di concludere accordi e contratti a lungo termine destinati ad aumentare la quantità e il numero delle testate di giornali ed altre pubblicazioni importate dagli altri Stati partecipanti.
Essi considerano auspicabile che i prezzi al dettaglio delle pubblicazioni estere non siano eccessivi rispetto ai prezzi nei loro paesi d'origine.
Essi confermano la loro intenzione, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale, di ampliare ulteriormente le possibilità di abbonamento per il pubblico.
Essi favoriranno l'ulteriore ampliamento della cooperazione fra i mezzi di informazione di massa e i loro rappresentanti, in particolare fra il personale redazionale di agenzie di stampa, giornali, organizzazioni radiotelevisive, nonché società cinematografiche.
Essi incoraggeranno uno scambio più regolare di notizie, articoli, supplementi e informazioni radioteletrasmesse, nonché lo scambio di personale redazionale per una migliore conoscenza delle rispettive prassi.
Su una base di reciprocità, essi miglioreranno i servizi materiali e tecnici previsti per i cronisti radiotelevisivi accreditati a titolo permanente o temporaneo.
Inoltre essi faciliteranno contatti diretti fra i giornalisti, nonché contatti nell'ambito delle organizzazioni professionali.
Essi decideranno in merito alle domande di visto dei giornalisti senza indebiti ritardi e riesamineranno le domande che sono state respinte entro un periodo di tempo ragionevole.
Inoltre i giornalisti che desiderino effettuare spostamenti per motivi personali e non per servizi giornalistici fruiranno dello stesso trattamento degli altri visitatori provenienti dal loro paese di origine.
Essi concederanno ai corrispondenti permanenti e ai loro familiari conviventi visti di entrata e di uscita multipli, validi per un anno.
Gli Stati partecipanti esamineranno la possibilità di concedere, ove necessario sulla base di accordi bilaterali, l'accreditamento e le relative agevolazioni ai giornalisti di altri Stati partecipanti accreditati a titolo permanente in paesi terzi.
Essi faciliteranno lo spostamento dei giornalisti degli altri Stati partecipanti nei loro territori, in particolare adottando, ove necessario, misure concrete per offrire loro la possibilità di spostamenti più estesi, tranne che nelle zone vietate per motivi di sicurezza.
Essi informeranno in anticipo i giornalisti, quando possibile, qualora nuove zone vengano vietate per motivi di sicurezza.
Essi offriranno maggiori possibilità e, ove necessario, migliori condizioni ai giornalisti di altri Stati partecipanti per stabilire e mantenere contatti e comunicazioni personali con le loro fonti di informazione.
Essi autorizzeranno di norma i giornalisti radiotelevisivi, su loro richiesta, a farsi accompagnare dai propri tecnici del suono e del video e ad utilizzare le proprie attrezzature.
Analogamente, i giornalisti potranno portare con sé materiale di consultazione, compresi appunti personali, da usare rigorosamente a scopo professionale.
Gli Stati partecipanti faciliteranno, ove necessario, l'apertura e il funzionamento, nelle loro capitali, di centri stampa o di istituzioni che svolgano le stesse funzioni, accessibili alla stampa nazionale ed estera con adeguati servizi operativi per quest'ultima.
Essi inoltre considereranno ulteriori modi e mezzi per assistere i giornalisti di altri Stati partecipanti consentendo loro in tal misura di risolvere i problemi di ordine pratico che possano incontrare.
Essi si adopereranno, adottando misure appropriate, per rendere accessibili alle persone, alle istituzioni e alle organizzazioni non governative interessate le informazioni pertinenti riguardanti le possibilità offerte da accordi e programmi culturali bilaterali, facilitando in tal modo una loro applicazione efficace.
Gli Stati partecipanti incoraggeranno ulteriormente una più ampia diffusione di libri, di film e di altre forme e mezzi di espressione culturale degli altri Stati partecipanti, nonché l'accesso ad essi, migliorando a tal fine, con mezzi appropriati, su base bilaterale e multilaterale le condizioni per lo scambio internazionale, commerciale e non commerciale, dei loro beni culturali, in particolare riducendo gradualmente i diritti doganali su tali beni.
Gli Stati partecipanti si adopereranno per incoraggiare la traduzione, la pubblicazione e la diffusione di opere nel campo della letteratura e in altri settori dell'attività culturale degli altri Stati partecipanti, specialmente quelle prodotte nelle lingue meno parlate, facilitando la cooperazione fra le case editrici, in particolare mediante lo scambio di elenchi di libri che potrebbero essere tradotti, nonché di altre informazioni pertinenti.
Essi contribuiranno allo sviluppo di contatti, cooperazione e progetti comune fra gli Stati partecipanti riguardanti la protezione, la conservazione e la registrazione del patrimonio storico e dei monumenti, nonché le relazioni fra l'uomo, l'ambiente e tale patrimonio;
essi esprimono il loro interesse per la possibilità di convocare una conferenza intergovernativa su tali temi nell'ambito dell'UNESCO.
Gli Stati partecipanti incoraggeranno le loro organizzazioni radiotelevisive a sviluppare ulteriormente la presentazione delle realizzazioni culturali e artistiche di altri Stati partecipanti in base ad accordi bilaterali e multilaterali fra tali organizzazioni, prevedendo, fra l'altro, scambi di informazioni sulle produzioni, trasmissioni di spettacoli e programmi di altri Stati partecipanti, coproduzioni, inviti come ospiti di direttori d'orchestra e registi, nonché la reciproca assistenza a troupes cinematografiche per film culturali.
Su invito del Governo dell'Ungheria, un "Forum Culturale" avrà luogo a Budapest, con inizio il 15 ottobre 1985.
Vi parteciperanno eminenti personalità nel campo della cultura degli Stati partecipanti.
Il "Forum" discuterà problemi interconnessi, riguardanti l'attività creativa, la diffusione e la cooperazione, compresi la promozione e l'ampliamento dei contatti e degli scambi nei diversi campi della cultura.
Un rappresentante dell'UNESCO sarà invitato ad esporre in seno al "Forum" le opinioni di tale Organizzazione.
Il "Forum" sarà preparato da una riunione di esperti la cui durata non dovrà superare due settimane e che avrà luogo a Budapest, su invito dell'Ungheria, con inizio il 21 novembre 1984.
Gli Stati partecipanti promuoveranno la conclusione di intese e di accordi governativi e non governativi nel campo dell'educazione e della scienza da attuare con la partecipazione di istituzioni educative o di altre istituzioni competenti.
Gli Stati partecipanti contribuiranno a migliorare ulteriormente gli scambi di studenti, insegnanti e studiosi e il loro accesso alle rispettive istituzioni educative, culturali e scientifiche, nonché il loro accesso al materiale informativo pubblico in conformità delle leggi e dei regolamenti prevalenti in ciascun paese.
In tale contesto essi faciliteranno i viaggi di studiosi, insegnanti e studenti all'interno dello Stato ospite, la loro presa di contatto con i propri colleghi e incoraggeranno inoltre biblioteche, istituti di istruzione superiore e istituzioni analoghe nei loro territori a mettere a disposizione di studiosi, insegnanti e studenti di altri Stati partecipanti i cataloghi e gli elenchi di materiale di archivio pubblico.
Essi incoraggeranno uno scambio più regolare di informazioni su programmi, corsi e seminari di formazione scientifica per giovani scienziati e faciliteranno una più ampia partecipazione a queste attività di giovani scienziati di diversi Stati partecipanti.
Essi inviteranno le competenti organizzazioni e istituzioni nazionali e internazionali ad appoggiare, ove appropriato, la realizzazione di tali attività di formazione.
I rappresentanti degli Stati partecipanti hanno rilevato l'utilità dei lavori svolti nel corso del "Forum Scientifico" tenutosi ad Amburgo, Repubblica Federale di Germania, dal 18 febbraio al 3 marzo 1980.
Tenendo conto dei risultati del "Forum Scientifico", gli Stati partecipanti hanno invitato le organizzazioni internazionali, nonché le organizzazioni scientifiche e gli scienziati degli Stati partecipanti a prendere nella dovuta considerazione le sue conclusioni e raccomandazioni.
Gli Stati partecipanti favoriranno l'ampliamento delle possibilità di insegnamento e studio delle lingue europee meno diffuse o meno studiate.
A tal fine essi stimoleranno, nell'ambito della loro competenza, l'organizzazione di corsi universitari estivi e altri corsi, nonché la partecipazione agli stessi, la concessione di borse di studio per traduttori e il potenziamento delle facoltà linguistiche inclusa, in caso di necessità, la fornitura di nuove attrezzature per lo studio di tali lingue.
Gli Stati partecipanti esprimono la loro disponibilità ad intensificare fra loro nonché in seno alle competenti organizzazioni internazionali, lo scambio di materiali didattici, libri di testo, carte geografiche, bibliografie e altro materiale educativo al fine di promuovere una migliore conoscenza reciproca e di facilitare una presentazione più completa dei loro rispettivi paesi.
Conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale, nonché alla loro determinazione e al loro impegno di proseguire il processo multilaterale iniziato dalla CSCE, gli Stati partecipanti convocheranno regolarmente altre riunioni fra i loro rappresentanti.
La terza di queste riunioni si terrà a Vienna e inizierà il 4 novembre 1986.
L'ordine del giorno, il programma di lavoro e le modalità della Riunione principale di Madrid si applicheranno, mutatis mutandis, alla Riunione principale di Vienna a meno che la riunione preparatoria sottocitata non prenda altre decisioni al riguardo.
Al fine di apportare modifiche all'ordine del giorno, al programma di lavoro e alle modalità della Riunione principale di Madrid, una riunione preparatoria avrà luogo a Vienna e inizierà il 23 settembre 1986.
Resta inteso che in questo contesto le modifiche riguardano quei punti che richiedono una variazione a seguito del cambiamento di data e luogo, del sorteggio e della menzione di altre riunioni tenute conformemente alle decisioni della Riunione di Madrid 1980.
La durata della riunione preparatoria non dovrà superare due settimane.
Gli Stati partecipanti decidono inoltre che nel 1985 il X Anniversario della firma dell'Atto Finale della CSCE sia debitamente celebrato ad Helsinki.
La durata delle riunioni menzionate nel presente documento, salvo se diversamente concordato, non dovrebbe superare sei settimane.
I risultati di tali riunioni saranno presi in considerazione, nel modo appropriato, nella Riunione sui Seguiti di Vienna.
Tutte le riunioni summenzionate si terranno conformemente al paragrafo 4 del capitolo sui "Seguiti della Conferenza" dell'Atto Finale.
Il Governo della Spagna è pregato di trasmettere il presente documento al Segretario Generale delle Nazioni Unite, al Direttore Generale dell'UNESCO e al Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa delle nazioni Unite.
Il Governo della Spagna è altresì pregato di trasmettere il presente documento ai Governi degli Stati Mediterranei non partecipanti.
Il testo di questo documento sarà pubblicato in ogni Stato partecipante, che lo diffonderà e lo divulgherà il più ampiamente possibile.
I rappresentanti degli Stati partecipanti esprimono la loro profonda gratitudine al popolo e al Governo della Spagna per l'eccellente organizzazione della Riunione di Madrid e per la calorosa ospitalità riservata alle Delegazioni che hanno partecipato alla Riunione.
Madrid, 6 settembre 1983