Conf. Sic. e Coop. in Europa - Atto Finale |
Gli Stati partecipanti,
Considerando lo sviluppo dei contatti come un elemento importante del rafforzamento delle relazioni amichevoli e della fiducia tra i popoli,
Affermando l'importanza che essi attribuiscono, in relazione ai loro attuali sforzi per migliorare le condizioni in tale campo, alle considerazioni umanitarie,
Desiderando in questo spirito di sviluppare, con la prosecuzione della distensione, ulteriori sforzi volti a realizzare un continuo progresso in tale campo
E consapevoli che le questioni in materia debbono essere regolate dagli Stati interessati a condizioni reciprocamente accettabili,
Si prefiggono come obiettivo di facilitare una maggiore libertà di movimento e di contatti, sul piano individuale e collettivo, privato o ufficiale, fra le persone, le istituzioni e le organizzazioni degli Stati partecipanti, e di contribuire alla soluzione dei problemi di interesse umano che sorgono a tale riguardo,
Si dichiarano pronti a adottare a tali fini le misure che essi considerano appropriate, nonchè a concludere, ove necessario, accordi o intese tra loro, e
Esprimono l'intenzione, sin d'ora di procedere all'applicazione di quanto segue:
Allo scopo di promuovere l'ulteriore sviluppo di contatti sulla base dei legami familiari gli Stati partecipanti esamineranno favorevolmente le richieste di spostamento, al fine di permettere alle persone l'entrata o l'uscita dal proprio territorio, a titolo temporaneo e, se si desidera, su una base di regolarità, per visitare membri delle loro famiglie.
Le richieste concernenti spostamenti temporanei allo scopo di visitare membri delle proprie famiglie saranno trattate senza distinzione riguardo al Paese di origine o di destinazione:
le formalità richieste per il rilascio di documenti di viaggio e dei visti saranno applicate in tale spirito.
La preparazione e il rilascio di tali documenti e visti avranno luogo entro termini ragionevoli;
i casi di urgente necessità - quali gravi malattie o decessi - riceveranno trattamento prioritario.
Essi prenderanno le misure che possono essere necessarie per far sì che gli oneri imposti per il rilascio di documenti ufficiali di viaggio e dei visti siano di entità accettabile.
Essi riaffermano che la presentazione di una richiesta relativa a contatti motivati da legami familiari non comporterà modifiche dei diritti e degli obblighi del richiedente o di membri della sua famiglia.
Gli Stati partecipanti esamineranno in uno spirito positivo ed umano le domande presentate da persone che desiderino ricongiungersi ai membri della loro famiglia, prestando particolare attenzione alle richieste di carattere urgente - come quelle provenienti da persone ammalate o anziane.
Essi tratteranno la domanda in questo campo con tutta la diligenza possibile.
Essi ridurranno ove necessario gli oneri ai quali tali domande sono soggette in modo che siano a un livello ragionevole.
Le domande per motivi di riunificazione familiare che non siano state accolte potranno essere rinnovate al livello appropriato e saranno riesaminate dalle autorità, secondo i casi, dei Paesi di residenza o di destinazione a intervalli ragionevolmente brevi;
in tali casi gli oneri saranno percepiti soltanto quando le domande siano state accolte.
Le persone le cui domande di riunificazione alle famiglie siano state accolte potranno portare con sè o spedire le loro masserizie, effetti e oggetti personali;
a tale fine gli Stati partecipanti utilizzeranno tutte le possibilità offerte dai regolamenti in vigore.
Nell'attesa di essere definitivamente riuniti, i membri di una stessa famiglia potranno incontrarsi e stabilire contatti fra loro conformemente alle modalità concernenti i contatti sulla base dei legami familiari.
Gli Stati partecipanti appoggeranno le attività svolte dalle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che si occupano dei problemi relativi alla riunificazione delle famiglie.
Essi confermano che la presentazione di una domanda relativa alla riunificazione di una famiglia non comporterà modifiche dei diritti e degli obblighi del richiedente o di membri della sua famiglia.
Lo Stato partecipante di accoglimento prenderà le misure opportune per quanto concerne l'occupazione delle persone provenienti da altri Stati partecipanti le quali assumano residenza permanente in detto Stato allo scopo di ricongiungersi con i membri della loro famiglia che siano cittadini dello Stato medesimo, e farà in modo che vengano loro offerte possibilità di educazione, assistenza sanitaria e previdenza sociale uguali a quelle di cui dispongono i propri cittadini.
Gli Stati partecipanti esamineranno favorevolmente, ispirandosi a considerazioni umanitarie, le richieste di permessi di uscita o di entrata da parte di persone che abbiano deciso di sposare un cittadino di altro Stato partecipante.
La trattazione delle pratiche e il rilascio dei documenti richiesti per gli scopi summenzionati nonché per la celebrazione del matrimonio saranno conformi alle disposizioni accettate per la riunificazione delle famiglie.
Gli Stati partecipanti applicheranno ugualmente le disposizioni accettate per la riunificazione delle famiglie allorché esamineranno le domande presentate da persone provenienti da Paesi partecipanti diversi allo scopo di trasferire, a matrimonio avvenuto, la residenza permanente loro e dei figli minori nello Stato di normale residenza dell'una o dell'altra.
Gli Stati partecipanti intendono facilitare più largamente gli spostamenti di loro cittadini per motivi personali o professionali, e a tale scopo intendono in particolare:
- semplificare gradualmente e trattare con flessibilità le pratiche per l'uscita e l'entrata;
- alleggerire i regolamenti relativi ai movimenti nel loro territorio di cittadini degli Stati partecipanti, tenendo debitamente conto delle esigenze di sicurezza.
Essi si sforzeranno di ridurre gradualmente, ove necessario, gli oneri imposti per i visti e i documenti ufficiali di viaggio.
Essi intendono esaminare, se necessario, i mezzi - compresa, nella misura in cui ciò sia appropriato, la conclusione di convenzioni consolari multilaterali o bilaterali o altri accordi o strumenti in materia
- in vista di migliorare le intese relative ai servizi consolari, compresa l'assistenza legale e consolare.
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Essi confermano che i culti religiosi e le istituzioni ed organizzazioni religiose, operanti nel quadro costituzionale degli Stati partecipanti, ed i loro rappresentanti possono, nell'ambito della loro attività, avere fra loro contatti e incontri, nonchè scambiare informazioni.
Gli Stati partecipanti considerano che il turismo contribuisce alla migliore conoscenza della vita, della cultura e della storia degli altri paesi, all'incremento della comprensione fra i popoli, al miglioramento dei contatti e ad un più largo uso del tempo libero.
Essi intendono promuovere lo sviluppo del turismo individuale e collettivo, e in particolare intendono:
- promuovere le visite ai loro rispettivi Paesi, incoraggiando la fornitura di servizi appropriati e lo snellimento e l'accelerazione delle formalità necessarie per tali visite;
- incrementare, sulla base, ove necessario, di accordi o intese appropriati, la cooperazione per lo sviluppo del turismo, considerando in particolare in sede bilaterale le possibilità di incrementare le informazioni relative ai viaggi negli altri Paesi, all'accoglimento dei turisti e alla disponibilità dei servizi, nonchè le altre questioni di reciproco interesse concernenti la materia.
Gli Stati partecipanti intendono promuovere lo sviluppo di contatti e scambi fra i giovani, incoraggiando:
- maggiori scambi e contatti a breve o a lungo termine fra i giovani che lavorano, che ricevono una formazione professionale o che attendono agli studi, mediante accordi bilaterali o multilaterali o mediante programmi regolari in tutti i casi ove ciò sia possibile;
- lo studio, da parte delle loro organizzazioni giovanili, delle possibilità di concludere accordi concernenti le modalità della cooperazione multilaterale fra i giovani;
- accordi o programmi regolari relativi all'organizzazione di scambi di studenti di seminari giovanili internazionali, di corsi di formazione professionale e di studio delle lingue estere;
- l'ulteriore espansione del turismo giovanile e la concessione di mezzi adeguati a tale scopo;
- lo sviluppo, laddove possibile, degli scambi, dei contatti e della cooperazione su base bilaterale o multilaterale fra le organizzazioni che rappresentino larghe categorie di giovani che lavorano, che ricevono una formazione professionale o attendono agli studi;
- la consapevolezza fra i giovani dell'importanza di sviluppare la comprensione reciproca e di rafforzare le relazioni amichevoli e la fiducia fra i popoli.
Al fine di intensificare i legami e la cooperazione esistenti nel campo dello sport, gli Stati partecipanti incoraggeranno i contatti e gli scambi in tale settore, ivi compresi gli incontri e le competizioni sportive di ogni genere, fondandosi sulle norme, i regolamenti e gli usi internazionali in vigore.
Nella prospettiva dell'ulteriore sviluppo dei contatti fra istituzioni governative e organizzazioni ed associazioni non governative, ivi comprese le organizzazioni femminili, gli Stati partecipanti faciliteranno la convocazione di riunioni nonché gli spostamenti di delegazioni, di gruppi e di singole persone.
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