Conv. Americana Diritti dell'uomo |
1. La Corte si compone di sette giudici, cittadini di Stati membri dell'Organizzazione, eletti a titolo individuale tra giuristi della più alta autorità morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani, in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie secondo la legge dello Stato di cui sono nazionali o dello Stato che li propone come candidati.
2. Non ci può essere più di un giudice con la cittadinanza di uno stesso Stato.
1. I giudici della Corte sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dagli Stati Parte della presente Convenzione nell'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, su un ventaglio di candidature proposte dagli stessi Stati.
2. Ciascuno Stato Parte può proporre fino a tre candidati, cittadini dello Stato proponente o di qualunque altro Stato membro dell'Organizzazione degli Stati Americani.
Quando è proposta una terna, almeno uno dei candidati dovrà avere la cittadinanza di uno Stato diverso da quello proponente.
1. I giudici della Corte sono eletti per un mandato di sei anni e possono essere rieletti solo una volta.
Per tre giudici scelti in occasione della prima elezione il mandato cessa alla fine del terzo anno.
I nomi di questi tre giudici sono estratti a sorte nell'Assemblea Generale immediatamente dopo l'elezione.
2. Un giudice eletto in sostituzione di un altro il cui mandato non sia completato, svolge le sue funzioni fino al compimento del mandato del predecessore.
3. I giudici restano in carica fino allo scadere del mandato.
Tuttavia, essi continuano a svolgere le loro funzioni riguardanti i casi da loro iniziati, o che siano ancora pendenti, riguardo ai quali non vengono sostituiti dai giudici eletti successivamente.
1. Se un giudice è cittadino di uno Stato che compare come parte in un caso sottoposto al giudizio della Corte, tale giudice mantiene il diritto a conoscere del caso.
2. Se uno dei giudici che si occupano di un caso è cittadino di uno degli Stati che sono parti in un certo caso, ogni altro Stato Parte nel caso può nominare una persona di sua scelta per svolgere nell'ambito della Corte le funzioni di giudice ad hoc.
3. Se tra i giudici che si occupano di un caso nessuno è cittadino di alcuno degli Stati che compaiono come parti del caso, ciascuno di tali Stati può nominare un giudice ad hoc.
4. Il giudice ad hoc deve possedere tutti i requisiti di cui all'art. 52.
5. Se un certo numero di Stati Parte della Convenzione hanno il medesimo interesse relativamente ad un singolo caso, tale gruppo va considerato parte unitaria ai fini delle norme precedenti.
In caso di dubbio, è la Corte a decidere.
Il quorum per le deliberazioni della Corte è di cinque giudici.
La Commissione è rappresentata in tutti i casi portati davanti alla Corte.
1. La sede della Corte viene decisa dagli Stati Parte della Convenzione nella Assemblea Generale dell'Organizzazione; tuttavia la Corte può riunirsi nel territorio di ogni Stato membro dell'Organizzazione degli Stati Americani quando la maggioranza dei giudici lo ritenga opportuno, previo consenso dello Stato interessato.
La sede della Corte può essere modificata dagli Stati Parte della Convenzione con un voto adottato a maggioranza di due terzi.
2. La Corte dispone per la nomina del proprio Segretario.
3. Il Segretario delle Corte ha il suo ufficio presso la sede della Corte; partecipa inoltre alle riunioni che la Corte dovesse tenere fuori dalla propria sede.
La Corte dispone per la propria Segreteria.
La Segreteria opera sotto la direzione del Segretario della Corte, secondo le norme amministrative del Segretariato Generale dell'Organizzazione per tutti gli aspetti non incompatibili con il carattere indipendente della Corte.
Il personale della Segreteria della Corte è nominato dal Segretario generale dell'Organizzazione d'intesa con il Segretario della Corte.
La Corte redige il proprio Statuto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale e adotta il proprio regolamento.
1. Solo gli Stati Parte e la Commissione hanno diritto a sottoporre un caso alla deliberazione della Corte.
2. Perché la Corte possa conoscere di un caso è necessario che siano state concluse le procedure di cui agli articoli 48 e 50.
1. Uno Stato Parte può, al deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione alla presente Convenzione, o successivamente in ogni momento, dichiarare che riconosce come vincolante di pieno diritto, e senza necessità di accordi speciali, la giurisdizione della Corte su tutte le materie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione.
2. La suddetta dichiarazione può essere resa in modo incondizionato, oppure a condizione di reciprocità, per un periodo determinato o per casi specifici.
Deve essere rivolta al Segretario generale dell'Organizzazione, il quale ne trasmette copia agli altri Stati membri dell'Organizzazione e al Segretario della Corte.
3. La competenza della Corte si estende a tutti i casi riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione che le siano sottoposti, a condizione che gli Stati che sono parti in causa riconoscano o abbiano riconosciuto tale competenza, sia con dichiarazione resa ai sensi del precedente paragrafo, sia in forza di un accordo speciale.
1. Se la Corte ritiene che vi sia stata una violazione di un uno dei diritti o libertà protetti dalla presente Convenzione, essa dispone che alla parte offesa sia assicurato il godimento del diritto o libertà violato.
Se del caso, la Corte dispone la riparazione delle conseguenze del provvedimento o della situazione costituente violazione di tale diritto o libertà e che alla parte offesa sia corrisposto un giusto indennizzo.
2. In casi di estrema gravità e urgenza, quando necessario per evitare un danno irreparabile alle persone, la Corte adotta, nelle questioni che sta esaminando, le misure provvisorie che ritiene pertinenti.
Per i casi non ancora sottoposti alla Corte, quest'ultima può agire su richiesta della Commissione.
1. Gli Stati membri dell'Organizzazione possono consultare la Corte circa l'interpretazione della presente Convenzione o di altri trattati concernenti la tutela dei diritti umani negli Stati americani.
Nell'ambito delle loro rispettive competenze, anche gli organi di cui al Capitolo X della Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani, come emendata dal Protocollo di Buenos Aires, possono parimenti consultare la Corte.
2. La Corte, su richiesta di uno Stato dell'Organizzazione, può fornire a tale Stato pareri relativi alla compatibilità di qualunque sua legge nazionale con gli strumenti internazionali citati al paragrafo precedente.
In occasione delle sessioni dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, la Corte sottopone alla considerazione dell'Assemblea un rapporto sul lavoro svolto nell'anno precedente.
In esso vengono precisati, in particolare, i casi in cui uno Stato non ha dato esecuzione alle sentenze della Corte, avanzando in materia le opportune raccomandazioni.
1. La Corte deve emettere sentenze motivate.
2. Se la sentenza non rispecchia in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ciascun giudice ha il diritto di allegare alla sentenza la propria opinione dissidente o separata.
La sentenza della Corte è definitiva e non soggetta ad appello.
In caso di disaccordo circa il significato o la portata della sentenza, la Corte, su richiesta di una delle parti, deve darne un'interpretazione, a condizione che la richiesta sia formulata entro novanta giorni dalla data di notifica della sentenza.
1. Gli Stati Parte alla Convenzione si impegnano a dare esecuzione alla sentenza della Corte in tutti i casi in cui siano parti.
2. La parte della sentenza che dispone il risarcimento del danno può essere eseguita nel paese in questione secondo le procedure nazionali relative all'esecuzione delle sentenze contro lo Stato.
Le parti in causa ricevono notifica della sentenza della Corte; la sentenza è trasmessa anche agli Stati Parte della Convenzione.
Indice |