Adottata il 30 agosto 1961 da una Conferenza di Plenipotenziari che si è incontrata nel 1959 e riunita nuovamente nel 1961 in adempimento alla risoluzione dell'Assemblea Generale 896 ( IX ) del 4 dicembre 1954
Entrata in vigore: 13 dicembre 1975, secondo le disposizioni di cui all'art. 18
Gli Stati Contraenti,
Agendo in adempimento alla risoluzione 896 ( IX ) adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1954,
Considerando auspicabile la riduzione dell'apolidia attraverso un trattato internazionale,
Hanno convenuto quanto segue:
1. Ogni Stato Contraente concederà la propria cittadinanza a una persona nata nel suo territorio che sarebbe altrimenti apolide.
Tale cittadinanza sarà concessa:
( a ) Alla nascita, per operazione di legge, oppure
( b ) Previa presentazione di un'istanza presso l'autorità competente, da o per conto della persona interessata, secondo le modalità prescritte dalla legge nazionale.
Salvo le circostanze previste al par. 2 di questo articolo, nessuna di tali istanze potrà essere respinta.
Lo Stato contraente che stabilisce la concessione della propria cittadinanza ai sensi della lettera ( b ) di questo paragrafo, può altresì stabilire che la concessione di tale cittadinanza per operazione di legge avvenga al compimento di una certa età e sia soggetta a certe condizioni, così come stabilito dalla legislazione nazionale.
2. Uno Stato Contraente può stabilire che la concessione della cittadinanza ai sensi della lettera ( b ) del paragrafo 1 di questo articolo sia soggetta a una o più delle seguenti condizioni:
( a ) Che l'istanza sia presentata nel corso di un periodo, fissato dallo Stato Contraente, che abbia inizio non oltre il compimento del diciottesimo anno d'età e che termini non prima del compimento del ventunesimo anno d'età, di modo che alla persona interessata sia concesso almeno un anno durante il quale possa egli/ella stesso/a presentare l'istanza senza dover ottenere autorizzazione legale a tal fine;
( b ) Che la persona interessata abbia soggiornato abitualmente nel territorio dello Stato Contraente per un periodo di tempo fissato dallo Stato interessato, che non superi i cinque anni immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza né i dieci anni in totale;
( c ) Che la persona interessata non sia stata condannata per un reato contro la sicurezza nazionale né che sia stata oggetto di condanna detentiva per un termine uguale o superiore a cinque anni per un reato penale;
( d ) Che la persona interessata sia sempre stata apolide.
3. Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 1 ( b ) e 2 di questo articolo, un/a bambino/a nato/a da un matrimonio nel territorio dello Stato Contraente, la cui madre abbia la cittadinanza di detto Stato, acquisirà tale cittadinanza alla nascita nel caso in cui sia altrimenti apolide.
4. Uno Stato Contraente concederà la propria cittadinanza a una persona che sarebbe altrimenti apolide e che sia impossibilitato/a ad acquisire la cittadinanza dello Stato Contraente nel cui territorio egli/ella è nato/a poiché ha superato l'età per la presentazione dell'istanza o non ha soddisfatto le condizioni relative alla residenza, se la cittadinanza di uno dei genitori al momento della nascita della persona era quella dello Stato Contraente summenzionato.
Se al momento della nascita i genitori non erano in possesso della stessa cittadinanza, la legge nazionale dello Stato Contraente in questione stabilirà se la cittadinanza della persona interessata seguirà quella del padre o quella della madre.
Qualora sia prevista un'istanza per la concessione di tale cittadinanza, questa dovrà essere presentata all'autorità competente da o per conto dell'interessato/a secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale.
Salvo le previsioni di cui al par. 5 di quest'articolo, tale istanza non dovrà essere rifiutata.
5. Lo Stato Contraente può subordinare la concessione della propria cittadinanza ai sensi del paragrafo 4 di quest'articolo alle seguenti condizioni:
( a ) Che l'istanza sia presentata prima che l'istante raggiunga una certa età, non inferiore ai ventitré anni, fissata dallo Stato in questione;
( b ) Che la persona interessata abbia soggiornato abitualmente nel territorio dello Stato Contraente per un certo periodo immediatamente precedente alla presentazione dell'istanza, non superiore ai tre anni, stabilito dal detto Stato;
( c ) Che la persona interessata sia sempre stata apolide.
Un/a bambino/a trovato/a abbandonato/a nel territorio di uno Stato Contraente sarà da considerarsi, in assenza di prova contraria, come nato/a in quel territorio da genitori che hanno la cittadinanza di detto Stato.
Ai fini della determinazione degli obblighi degli Stati Contraenti ai sensi della presente Convenzione, i bambini nati a bordo di una nave o di un aereo rispettivamente battente bandiera o immatricolato in uno Stato Contraente saranno considerati, a seconda dei casi, come nati nel territorio di quello Stato.
1. Uno Stato Contraente concederà la cittadinanza a una persona che non è nata nel territorio di quello Stato e che sarebbe altrimenti apolide, laddove al momento della sua nascita uno dei genitori avesse la cittadinanza di detto Stato.
Se al momento della sua nascita i genitori non possedevano la medesima cittadinanza, la questione se la persona interessata debba acquisire la cittadinanza del padre o quella della madre sarà determinata dal diritto nazionale di detto Stato Contraente.
La cittadinanza concessa ai sensi del presente paragrafo dovrà essere concessa:
( a ) Alla nascita, per operazione di legge, oppure
( b ) Previa presentazione di un'istanza presso l'autorità competente, da o per conto della persona interessata, secondo le modalità prescritte dalla legge nazionale.
Fatte salve le circostanze previste al par. 2 di questo articolo, nessuna di tali istanze potrà essere respinta.
2. Uno Stato Contraente può stabilire che la concessione della cittadinanza ai sensi della lettera ( b ) del paragrafo 1 di questo articolo sia soggetta a una o più delle seguenti condizioni:
( a ) Che l'istanza sia presentata prima che il/la richiedente raggiunga una determinata età, non inferiore ai ventitré anni, fissata dallo Stato in questione;
( b ) Che la persona interessata abbia soggiornato abitualmente nel territorio dello Stato Contraente per un periodo di tempo che può essere fissato dallo Stato interessato, che non superi i tre anni immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza;
( c ) Che la persona interessata non sia stata condannata per un reato contro la sicurezza nazionale;
( d ) Che la persona interessata sia sempre stata apolide.
1. Se la legge di uno Stato Contraente comporta la perdita della cittadinanza a seguito di una qualsiasi variazione dello status personale di un individuo, tra cui matrimonio, cessazione del matrimonio, legittimazione, riconoscimento o adozione, tale perdita sarà subordinata al possesso o all'acquisizione di un'altra cittadinanza.
2. Se, in base alla legge di uno Stato Contraente, un/a bambino/a nato/a al fuori dal matrimonio perde la cittadinanza di tale Stato in seguito a un riconoscimento di filiazione, egli/ella avrà la facoltà di recuperare tale cittadinanza su presentazione di istanza scritta all'autorità competente, e le condizioni cui tale istanza è sottoposta non dovranno essere più rigide di quelle previste al par. 2 dell'art. 1 della presente Convenzione.
Se la legge di uno Stato Contraente prevede la perdita della cittadinanza per il coniuge o i figli di una persona come conseguenza della sua perdita o privazione di quella cittadinanza, tale perdita sarà subordinata al possesso o all'acquisizione di un'altra cittadinanza.
1. ( a ) Se la legge di uno Stato Contraente prevede la perdita o la rinuncia alla cittadinanza, tale rinuncia non comporterà la perdita della cittadinanza a meno che l'interessato non possieda o acquisisca un'altra cittadinanza.
( b ) Le disposizioni di cui alla lett. ( a ) di questo paragrafo non si applicheranno nel caso in cui l'istanza possa risultare incompatibile con i principi sanciti agli artt. 13 e 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
2. Un/a cittadino/a di uno Stato Contraente che chieda la naturalizzazione in un paese straniero non perderà la sua cittadinanza, a meno che non acquisisca o riceva la garanzia di acquisire la cittadinanza di quel paese straniero.
3. Fatto salvo quanto disposto nei parr. 4 e 5 del presente articolo, un/a cittadino/a di uno Stato Contraente non perderà la sua cittadinanza, diventando così apolide, in ragione di allontanamento dal territorio, residenza all'estero, mancata registrazione o per altre ragioni simili.
4. Una persona naturalizzata può perdere la propria cittadinanza in ragione della residenza all'estero per un periodo non inferiore a sette anni consecutivi, come specificato dalla legislazione dello Stato Contraente interessato, nel caso in cui non riesca a dichiarare alle autorità competenti la propria intenzione di mantenere la sua cittadinanza.
5. Nel caso di un/a cittadino/a di uno Stato Contraente nato/a al di fuori del territorio di detto Stato, la legge nazionale può subordinare il mantenimento della propria cittadinanza al fatto che, trascorso un anno dal compimento della maggiore età, la persona in questione sia in quel momento residente nel territorio dello Stato o che si sia registrata presso l'autorità competente.
6. Fatte salve le circostanze di cui al presente articolo, laddove la perdita della cittadinanza di uno Stato Contraente rendesse una persona apolide, egli/ella non perderà la sua cittadinanza, anche qualora tale perdita non fosse espressamente vietata da ogni altra disposizione della presente Convenzione.
1. Uno Stato Contraente non priverà una persona della sua cittadinanza, qualora tale privazione rendesse tale persona apolide.
2. Fatte salve le circostanze di cui al par. 1 del presente articolo, una persona può essere privata della cittadinanza di uno Stato Contraente:
( a ) Nei casi in cui, a norma dei parr. 4 e 5 dell'art. 7, è ammissibile che una persona perda la sua cittadinanza;
( b ) Laddove la cittadinanza sia stata ottenuta per mezzo di dichiarazioni false o frodi.
3. Fatte salve le circostanze di cui al par. 1 del presente articolo, uno Stato Contraente può mantenere il diritto di privare una persona della sua cittadinanza qualora, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, esso specifichi l'intenzione di conservare tale diritto sulla base di uno o più dei seguenti motivi, già previsti dalla legislazione nazionale in vigore a quel tempo:
( a ) Nel caso in cui, incompatibilmente con il suo dovere di lealtà verso lo Stato Contraente, la persona:
( i ) In violazione di un divieto esplicito dallo Stato Contraente, abbia reso o continuato a rendere servizi, oppure abbia ricevuto o continuato a ricevere emolumenti da un altro Stato, oppure
( ii ) Si sia comportata in modo da recare grave pregiudizio agli interessi vitali dello Stato;
( b ) Nel caso in cui la persona abbia prestato un giuramento, o reso una dichiarazione formale di fedeltà ad un altro Stato, o dato prova definitiva della sua determinazione a ripudiare la sua fedeltà allo Stato Contraente.
4. Uno Stato Contraente non potrà esercitare il potere di privazione ai sensi dei parr. 2 e 3 del presente articolo, se non in conformità con la legge, che dovrà prevedere per l'interessato il diritto ad un equo processo dinanzi a un tribunale o ad altro organo indipendente.
Uno Stato Contraente non può privare alcuna persona o gruppo di persone della loro cittadinanza per motivi razziali, etnici, religiosi o politici.
1. Ogni trattato tra gli Stati Contraenti a disciplina dei trasferimenti di territorio dovrà contenere disposizioni intese a garantire che nessuna persona diventi apolide a seguito di tale trasferimento.
Ogni Stato Contraente si adopererà per garantire che nessun trattato da esso concluso con Stati che non sono parte della presente Convenzione includa disposizioni di questo genere.
2. In mancanza di tali disposizioni, uno Stato Contraente a cui venga trasferito un territorio o che si trovi invece ad acquisire un territorio, dovrà concedere la cittadinanza alle persone che diventerebbero altrimenti apolidi a seguito del trasferimento o dell'acquisizione.
Non appena possibile, a seguito del deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione, gli Stati Contraenti promuoveranno l'istituzione di un organismo nell'ambito delle Nazioni Unite competente ad esaminare l'istanza delle persone che intendano avvalersi della presente Convenzione e ad assistere le stesse nella presentazione dell'istanza presso le autorità competenti.
1. Con riferimento a uno Stato Contraente che non conceda la cittadinanza alla nascita per operazione di legge ai sensi del par. 1 dell'art. 1 e dell'art. 4 della presente Convenzione, le disposizioni di cui al par. 1 dell'art. 1 e all'art. 4 si applicheranno, a seconda dei casi, tanto alle persone nate prima quanto a quelle nate in seguito all'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. Le disposizioni di cui al par. 4 dell'art. 1 della presente Convenzione si applicheranno sia alle persone nate prima che a quelle nate in seguito alla sua entrata in vigore.
3. Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente Convenzione si applicheranno solo ai bambini abbandonati trovati nel territorio di uno Stato Contraente dopo l'entrata in vigore della Convenzione in quello Stato.
La presente Convenzione non andrà interpretata nel senso di modificare le disposizioni più favorevoli in materia di riduzione dell'apolidia che possono essere contenute nelle leggi, in vigore o di futura emanazione, di uno Stato Contraente o che possono essere contenute in qualsiasi altra convenzione, trattato o accordo, in vigore al momento o in futuro, tra due o più Stati Contraenti.
Ogni controversia tra gli Stati Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, laddove non possa essere risolta in altro modo, dovrà essere presentata di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti coinvolte nella controversia.
1. La presente Convenzione si applicherà a tutti i territori non autonomi, fiduciari, coloniali e agli altri territori non metropolitani che abbiano uno Stato Contraente responsabile delle loro relazioni internazionali; fatte salve le disposizioni di cui al par. 2 del presente articolo, tale Stato Contraente dovrà, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare il territorio o i territori non metropolitani ai quali si applicherà ipso facto la Convenzione come conseguenza di tale firma, ratifica o adesione.
2. In tutti i casi in cui, in materia di cittadinanza, un territorio non metropolitano non abbia lo stesso trattamento del territorio metropolitano, o in tutti i casi in cui le leggi o le prassi costituzionali dello Stato Contraente o del territorio non metropolitano richiedano il previo consenso di un territorio non metropolitano affinché tale Convenzione trovi applicazione in tale territorio, lo Stato Contraente si adopererà per ottenere il consenso necessario da parte del territorio non metropolitano entro il termine di dodici mesi dalla data della firma della Convenzione da parte dello stesso Stato Contraente, e quando tale consenso sarà stato ottenuto lo Stato Contraente lo notificherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
La presente Convenzione si applicherà al territorio o ai territori indicati in tale notifica a partire dalla data di ricevimento da parte del Segretario Generale.
3. Dopo la scadenza del periodo di dodici mesi di cui al par. 2 del presente articolo, gli Stati Contraenti interessati informeranno il Segretario Generale dei risultati delle consultazioni con quei territori non metropolitani di cui sono responsabili in materia di relazioni internazionali e che possono aver negato il consenso all'applicazione della presente Convenzione.
1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma dal 30 agosto 1961 al 31 maggio 1962 presso la sede delle Nazioni Unite.
2. La presente Convenzione sarà aperta alla firma da parte di:
( a ) Tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite;
( b ) Ogni altro Stato invitato a partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite per l'eliminazione o la riduzione di futuri casi di apolidia;
( c ) Ogni Stato invitato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a sottoscrivere o ad aderire alla presente Convenzione.
3. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
4. Gli Stati di cui al par. 2 del presente articolo possono aderire alla presente Convenzione.
L'adesione dovrà essere effettuata con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
1. Qualsiasi Stato al momento della firma, ratifica o adesione può apporre riserve agli artt. 11, 14 o 15.
2. Non sono ammesse altre riserve alla presente Convenzione.
1. La presente Convenzione entrerà in vigore due anni dopo la data del deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione.
2. In ogni Stato che ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione, essa entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito da parte di detto Stato dello strumento di ratifica o di adesione o, se successiva, alla data in cui tale Convenzione entra in vigore in conformità con le disposizioni di cui al par. 1 del presente articolo.
1. Ogni Stato Contraente può denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
La denuncia avrà effetto per lo Stato Contraente interessato un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.
2. Nei casi in cui, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15, la presente Convenzione sia diventata applicabile a un territorio non metropolitano di uno Stato Contraente, detto Stato può, in qualsiasi momento successivo, con il consenso del territorio interessato, dare comunicazione al Segretario Generale delle Nazioni Unite denunciando la presente Convenzione separatamente per quanto concerne tale territorio.
La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale, che informerà gli altri Stati Contraenti di tale comunicazione e della data in cui è stata ricevuta.
1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri menzionati all'art. 16 quanto segue:
( a ) Le firme, ratifiche ed adesioni previste all'art. 16;
( b ) Le riserve di cui all'art. 17,
( c ) La data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore secondo quanto stabilito all'art. 18;
( d ) Le denunce di cui all'art. 19.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, al più tardi dopo che sarà stato depositato il sesto strumento di ratifica o di adesione, porterà all'attenzione dell'Assemblea Generale la questione dell'istituzione, ai sensi dell'art. 11, dell' organismo ivi menzionato.
La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.
In fede di quanto sopra i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a New York, il trenta agosto millenovecentosessantuno, in un unico esemplare, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede e che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e di cui le copie certificate conformi saranno consegnate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite a tutti i Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri di cui all'art. 16 della presente Convenzione