Convenzione NU sui diritti del mare |
Ai fini della presente Convenzione:
a) per "Stato-arcipelago" s'intende uno Stato interamente costituito da uno o più arcipelaghi ed eventualmente da altre isole;
b) per "arcipelago" si intende un gruppo di isole, ivi incluse parti di isole, le acque comprese e altri elementi naturali, che siano così strettamente interconnessi tra loro da formare intrinsecamente un unico insieme geografico, economico e politico, oppure siano storicamente considerati come tale.
1. Uno Stato-arcipelago può tracciare linee di base arcipelagiche diritte che congiungano i punti estremi delle isole più esterne e delle scogliere affioranti dell'arcipelago, a condizione che tali linee di base racchiudano le isole principali e definiscano una zona in cui il rapporto tra la superficie marina e la superficie terrestre, ivi inclusi gli atolli, sia compreso tra 1:1 e 9:1.
2. La lunghezza di tali linee di base non deve oltrepassare 100 miglia marine; tuttavia, non oltre il 3% del numero complessivo delle linee di base che racchiudono un arcipelago può superare tale lunghezza, fino a un massimo di 125 miglia marine.
3. Il tracciato di tali linee di base non deve discostarsi in modo apprezzabile dalla configurazione generale dell'arcipelago.
4. Tali linee di base non debbono essere tracciate nella direzione di, o a partire da, bassifondi emergenti a bassa marea ad eccezione del caso che su di essi siano stati costruiti fari o installazioni similari, permanentemente emergenti; oppure ad eccezione del caso che un bassofondo emergente a bassa marea si trovi, tutto o in parte, a una distanza dall'isola più vicina non superiore alla larghezza del mare territoriale.
5. Lo Stato-arcipelago deve definire il proprio sistema di linee di base in modo tale da non separare dall'alto mare o dalla zona economica esclusiva il mare territoriale di un altro Stato.
6. Se una parte delle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago si trova tra due parti di territorio di uno Stato limitrofo, i diritti in essere e ogni altro interesse legittimo che quest'ultimo ha esercitato tradizionalmente in tali acque, nonché tutti i diritti derivati da accordi stipulati tra i due Stati in questione, sussistono e debbono essere rispettati.
7. Al fine di calcolare il rapporto tra la superficie marina e la superficie terrestre di cui al numero 1, si possono considerare come parte integrante della superficie terrestre le acque situate all'interno delle scogliere affioranti intorno alle isole e agli atolli, ivi compresa la parte di tavolato oceanico a scarpata scoscesa, che sia interamente o quasi interamente racchiusa entro una catena di isole calcaree e di scogliere emergenti situate sul perimetro del tavolato.
8. Le linee di base tracciate conformemente al presente articolo vengono indicate su carte nautiche a scala adeguata, al fine di determinarne la posizione.
In alternativa, tali carte possono essere sostituite da elenchi di coordinate geografiche di punti, precisando il datum geodetico utilizzato.
9. Lo Stato-arcipelago deve dare debita diffusione a tali carte nautiche o elenchi di coordinate geografiche, e deve depositarne un esemplare presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
La larghezza del mare territoriale, della zona contigua, della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale viene misurata a partire da linee di base arcipelagi che tracciate conformemente all'articolo 47.
1. La sovranità di uno Stato-arcipelago, si estende alle acque comprese all'interno delle linee di base arcipelagiche tracciate conformemente all'articolo 47, definite "acque arcipelagiche", indipendentemente dalla loro profondità o distanza dalla costa.
2. Tale sovranità si estende allo spazio aereo soprastante le acque arcipelagiche, al relativo fondo marino e al suo sottosuolo, nonché alle risorse ivi contenute.
3. Tale sovranità viene esercitata conformemente alla presente Parte. 4.
Il regime del passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici, stabilito dalla presente Parte, non pregiudica in nessun altro modo il regime giuridico delle acque arcipelagiche, ivi compresi i corridoi di traffico, né l'esercizio di sovranità, da parte dello Stato-arcipelago, su tali acque e sullo spazio aereo soprastante, sul relativo fondo marino, sul suo sottosuolo e sulle risorse ivi contenute.
Entro le proprie acque arcipelagiche, lo Stato-arcipelago può tracciare linee di delimitazione delle acque interne, conformemente agli articoli 9, 10 e 11.
1. Senza pregiudizio dell'articolo 49, gli Stati-arcipelago rispettano accordi preesistenti con altri Stati e riconoscono diritti di pesca tradizionali e altre attività legittime esercitate dagli Stati limitrofi, in certe zone che ricadono all'interno delle loro acque arcipelagiche.
I termini e le condizioni per l'esercizio dei diritti e delle attività in questione, nonché la loro natura ed estensione e le zone entro le quali essi verranno esercitati, vengono disciplinati con accordi bilaterali stipulati dagli Stati su richiesta di uno qualunque di essi.
Tali diritti non possono essere trasferiti o esercitati in comune con un terzo Stato o con soggetti aventi la sua nazionalità.
2. Uno Stato-arcipelago deve rispettare i cavi sottomarini già messi in opera da altri Stati, che attraversino le sue acque senza toccare la costa.
Uno Stato-arcipelago deve consentire la manutenzione e la sostituzione di tali cavi, non appena sia stato informato della loro posizione e della intenzione di riparazioni o sostituzioni.
1. Alle condizioni dell'articolo 53 e senza pregiudizio dell'articolo 50, le navi di tutti gli Stati godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso acque arcipelagiche, definito nella Parte II, sezione 3.
2. Lo Stato-arcipelago, senza effettuare discriminazioni di diritto o di fatto tra navi straniere, può sospendere temporaneamente, in zone specifiche delle proprie acque arcipelagiche, l'esercizio del diritto di passaggio inoffensivo da parte di navi straniere se tale misura si rende indispensabile per proteggere la propria sicurezza.
La sospensione entra in vigore solo dopo che ad essa sia stata data la debita pubblicità.
1. Uno Stato-arcipelago può istituire corridoi di traffico e rotte aeree nello spazio aereo soprastante, che siano idonei al passaggio continuo e rapido di navi e aeromobili stranieri all'interno o al di sopra delle proprie acque arcipelagiche e nel mare territoriale ad esse adiacente.
2. Tutte le navi e tutti gli aeromobili godono del diritto di passaggio in tali corridoi di traffico arcipelagici e rotte aeree.
3. Per "passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici" si intende l'esercizio dei diritti di navigazione e sorvolo conformemente alla presente Convenzione e secondo le normali modalità di navigazione, al solo fine del transito continuo, rapido e senza impedimenti, tra una parte dell'alto mare o zona economica esclusiva e un'altra parte dell'alto mare o zona economica esclusiva.
4. Tali corridoi di traffico e rotte aeree attraversano le acque arcipelagiche e il mare territoriale adiacente, e comprendono tutte le rotte di passaggio normalmente usate per la navigazione internazionale nelle acque arcipelagiche o per il sorvolo nello spazio aereo soprastante nonché, per quanto riguarda le navi, tutti i normali canali di navigazione all'interno di tali rotte, restando inteso che non si renderà necessario istituire ulteriori rotte, di convenienza comparabile, tra gli stessi punti di entrata e di uscita.
5. Tali corridoi di traffico e rotte aeree sono definiti da una serie di linee assiali continue che congiungono i punti di entrata delle rotte di passaggio ai punti di uscita.
Durante il passaggio nei corridoi arcipelagici le navi e gli aeromobili non debbono discostarsi di oltre 25 miglia marine da ciascun lato di tali linee assiali, mantenendosi tuttavia a una distanza dalla costa non inferiore al 10% della distanza che separa i punti più vicini delle isole situate ai lati del corridoio.
6. Uno Stato-arcipelago che indichi corridoi di traffico conformemente al presente articolo può anche prescrivere schemi di separazione del traffico per garantire la sicurezza del passaggio delle navi che attraversano canali di larghezza limitata all'interno di tali corridoi.
7. Quando le circostanze lo esigano e dopo aver dato la debita diffusione al provvedimento, uno Stato-arcipelago può modificare i corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico precedentemente indicati o prescritti.
8. Tali corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico debbono essere conformi alle norme internazionali generalmente accettate.
9. Per indicare o sostituire corridoi di traffico oppure per prescrivere o sostituire schemi di separazione del traffico, uno Stato-arcipelago deve sottoporre le relative proposte all'organizzazione internazionale competente.
Tale organizzazione può adottare esclusivamente i corridoi di traffico o gli schemi di separazione del traffico che siano stati concordati con lo Stato-arcipelago, e solo allora quest'ultimo può indicare, prescrivere, o sostituire gli stessi.
10. Lo Stato-arcipelago deve indicare chiaramente, su carte nautiche alle quali viene data la debita diffusione, la linea assiale dei corridoi di traffico e degli schemi di separazione del traffico da esso stesso indicati o prescritti.
11. Le navi in passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici rispettano tali corridoi e schemi di separazione del traffico indicati o prescritti conformemente al presente articolo.
12. Se uno Stato-arcipelago non istituisce corridoi di traffico o rotte aeree, il diritto di passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici può essere esercitato utilizzando le rotte normalmente seguite per la navigazione internazionale.
Gli articoli 39, 40, 42 e 44 si applicano, mutatis mutandis, al passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici.
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