Convenzione NU sui diritti del mare

Indice

Parte VII - Alto mare

Articolo 86

Ambito di applicazione della presente Parte

Le disposizioni della presente Parte si applicano a tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago.

Il presente articolo non limita in alcun modo le libertà di cui tutti gli Stati godono nella zona economica esclusiva, conformemente all'articolo 58.

Articolo 87

Libertà dell'alto mare

1. L'alto mare è aperto a tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale.

La libertà dell'alto mare viene esercitata secondo le condizioni sancite dalla presente Convenzione e da altre norme del diritto internazionale.

Essa include, tra l'altro, sia per gli Stati costieri sia per gli Stati privi di litorale, le seguenti libertà:

a) libertà di navigazione;

b) libertà di sorvolo;

c) libertà di posa di cavi sottomarini e condotte, alle condizioni della Parte VI;

d) libertà di costruire isole artificiali e altre installazioni consentite dal diritto internazionale, alle condizioni della Parte VI;

e) libertà di pesca, secondo le condizioni stabilite nella sezione 2;

f) libertà di ricerca scientifica, alle condizioni delle Parti VI e XIII.

2. Tali libertà vengono esercitate da parte di tutti gli Stati, tenendo in debito conto sia gli interessi degli altri Stati che esercitano la libertà dell'alto mare, sia i diritti sanciti dalla presente Convenzione relativamente alle attività nell'Area.

Articolo 88

Uso esclusivo dell'alto mare per fini pacifici

L'alto mare deve essere usato esclusivamente per fini pacifici.

Articolo 89

Illegittimità delle rivendicazioni di sovranità sull'alto mare

Nessuno Stato può legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranità alcuna parte dell'alto mare.

Articolo 90

Diritto di navigazione

Ogni Stato, sia costiero sia privo di litorale, ha il diritto di far navigare nell'alto mare navi battenti la sua bandiera.

Articolo 91

Nazionalità delle navi

1. Ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalità, dell'immatricolazione nel suo territorio, del diritto di battere la sua bandiera.

Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera.

Fra lo Stato e la nave deve esistere un legame effettivo.

2. Ogni Stato rilascia alle navi alle quali ha concesso il diritto di battere la sua bandiera, i relativi documenti.

Articolo 92

Posizione giuridica delle navi

1. Le navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell'alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva.

Una nave non può cambiare bandiera durante una traversata o durante uno scalo in un porto, a meno che non si verifichi un effettivo trasferimento di proprietà o di immatricolazione.

2. Una nave che navighi sotto le bandiere di due o più Stati impiegandole secondo convenienza, non può rivendicare nessuna delle nazionalità in questione nei confronti di altri Stati, e può essere assimilata a una nave priva di nazionalità.

Articolo 93

Navi che battono bandiera delle Nazioni Unite, delle sue agenzie specializzate e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica

Gli articoli precedenti non pregiudicano la posizione delle navi adibite al servizio ufficiale delle Nazioni Unite, delle sue agenzie specializzate o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che battono la bandiera dell'Organizzazione.

Articolo 94

Obblighi dello Stato di bandiera

1. Ogni Stato esercita efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo su questioni di carattere amministrativo, tecnico e sociale sulle navi che battono la sua bandiera.

2. In particolare ogni Stato:

a) tiene un registro delle navi che contenga i nomi e le caratteristiche delle navi che battono la sua bandiera, ad esclusione di quelle che, in virtù di norme internazionali generalmente accettate, per effetto delle loro modeste dimensioni ne sono esenti; e

b) esercita la propria giurisdizione conformemente alla propria legislazione, su tutte le navi che battono la sua bandiera, e sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi, in relazione alle questioni di ordine amministrativo, tecnico e sociale di pertinenza delle navi.

3. Ogni Stato adotta, per le navi che battono la sua bandiera, tutte le misure necessarie a salvaguardare la sicurezza in mare, con particolare riferimento a:

a) costruzione, attrezzature e navigabilità delle navi;

b) composizione, condizioni di lavoro e addestramento degli equipaggi, tenendo conto degli appropriati strumenti internazionali;

c) impiego dei segnali, buon funzionamento delle comunicazioni e prevenzione degli abbordi.

4. Tali misure includono le norme necessarie a garantire che:

a) ogni nave, prima dell'immatricolazione e dopo, a intervalli opportuni, sia ispezionata da un ispettore marittimo qualificato, e abbia a bordo le carte e le pubblicazioni nautiche, nonché la strumentazione e le apparecchiature atte a salvaguardare la sicurezza della navigazione;

b) ogni nave sia affidata a un comandante e a ufficiali che posseggano i necessari titoli professionali, con particolare riferimento alla capacità marinaresca, alla condotta della navigazione, alle comunicazioni e all'ingegneria navale; e abbia un equipaggio adeguato, nel numero e nella specializzazione dei suoi componenti, al tipo, alle dimensioni, ai macchinari e alle apparecchiature della nave;

c) il comandante, gli ufficiali e, nella misura appropriata, i membri dell'equipaggio conoscano perfettamente e abbiano l'ordine di rispettare le pertinenti norme internazionali relative alla salvaguardia della vita umana in mare, alla prevenzione degli abbordi, alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento marino, e al buon funzionamento delle radiocomunicazioni.

5. Nell'adottare le misure di cui ai numeri 3 e 4, ogni Stato è tenuto sia ad attenersi alle norme, alle procedure e alle pratiche internazionali generalmente accettate, sia ad assumere qualsiasi iniziativa che si renda necessaria per garantirne l'osservanza.

6. Qualunque Stato che abbia fondati motivi per ritenere che su una nave non sono stati esercitati la giurisdizione e i controlli opportuni, può denunciare tali omissioni allo Stato di bandiera.

Nel ricevere la denuncia, lo Stato di bandiera apre un'inchiesta e, se vi è luogo a procedere, intraprende le azioni necessarie per sanare la situazione.

7. Ogni Stato apre un'inchiesta che sarà condotta da o davanti una o più persone debitamente qualificate, su ogni incidente in mare o di navigazione nell'alto mare, che abbia coinvolto una nave battente la sua bandiera e abbia causato la morte o lesioni gravi a cittadini di un altro Stato, oppure abbia provocato danni seri a navi o installazioni di un altro Stato o all'ambiente marino.

Lo Stato di bandiera e l'altro Stato cooperano allo svolgimento di inchieste aperte da quest'ultimo su uno qualunque di tali incidenti.

Articolo 95

Immunità delle navi da guerra in alto mare

Le navi da guerra godono, nell'alto mare, della completa immunità dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.

Articolo 96

Immunità delle navi impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali.

Le navi di proprietà o al servizio di uno Stato, e da questo impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali, godono nell'alto mare della completa immunità dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.

Articolo 97

Giurisdizione penale in materia di abbordi o di qualunque altro incidente di navigazione

1. In caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell'alto mare, che implichi la responsabilità penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro dell'equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone, se non da parte delle autorità giurisdizionali o amministrative dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza.

2. In ambito disciplinare, lo Stato che ha rilasciato la patente di capitano o un'idoneità o licenza, è il solo competente, dopo aver celebrato un regolare processo, a disporre il ritiro di tali documenti, anche nel caso che il titolare non sia cittadino dello Stato che li ha rilasciati.

3. Il fermo o il sequestro della nave, anche se adottati come misure cautelari nel corso dell'istruttoria, non possono essere disposti da nessuna Autorità che non sia lo Stato di bandiera.

Articolo 98

Obbligo di prestare soccorso

1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri:

a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo;

b) proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa;

c) presti soccorso, in caso di abbordo, all'altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all'altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e qual'è il porto più vicino presso cui farà scalo.

2. Ogni Stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora a questo fine con gli Stati adiacenti tramite accordi regionali.

Articolo 99

Divieto di trasporto degli schiavi

Ogni Stato adotta misure efficaci per prevenire e perseguire il trasporto degli schiavi a bordo di navi autorizzate a battere la sua bandiera, e per prevenire l'uso illecito della propria bandiera a tal fine.

Uno schiavo che si rifugia a bordo di una nave, qualunque sia la sua bandiera, è libero ipso facto.

Articolo 100

Obbligo di collaborazione alla repressione della pirateria

Tutti gli Stati esercitano la massima collaborazione per reprimere la pirateria nell'alto mare o in qualunque altra area che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato.

Articolo 101

Definizione di pirateria

Si intende per pirateria uno qualsiasi degli atti seguenti:

a) ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina, commesso a fini privati dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, e rivolti:

i) nell'alto mare, contro un'altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi trasportati;

ii) contro una nave o un aeromobile, oppure contro persone e beni, in un luogo che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato;

b) ogni atto di partecipazione volontaria alle attività di una nave o di un aeromobile, commesso nella consapevolezza di fatti tali da rendere i suddetti mezzi nave o aeromobile pirata;

c) ogni azione che sia di incitamento o di facilitazione intenzionale a commettere gli atti descritti alle lettere a) o b).

Articolo 102

Atti di pirateria commessi da una nave da guerra o da una nave o da un aeromobile di Stato i cui equipaggi si siano ammutinati

Gli atti di pirateria di cui all'articolo 101, commessi da una nave da guerra, oppure da una nave o da un aeromobile di Stato, il cui equipaggio si sia ammutinato e abbia preso il controllo della nave o dell'aeromobile, sono assimilati gli atti commessi da navi o aeromobili privati.

Articolo 103

Definizione di nave o aeromobile pirata

Una nave o un aeromobile sono considerati nave o aeromobile pirata se le persone che ne hanno il controllo intendono servirsene per commettere uno degli atti descritti all'articolo 101.

Lo stesso vale se la nave o l'aeromobile sono stati impiegati per commettere uno di tali atti, fintanto che restano sotto il controllo delle persone che di essi si sono rese colpevoli.

Articolo 104

Conservazione o perdita della nazionalità da parte di navi o aeromobili pirata

Le navi e gli aeromobili possono conservare la propria nazionalità anche nel caso che abbiano commesso atti di pirateria.

La conservazione o la perdita della nazionalità vengono sancite dalla legge dello Stato che ha concesso la nazionalità.

Articolo 105

Sequestro di navi o aeromobili pirata

Nell'alto mare o in qualunque altro luogo fuori della giurisdizione di qualunque Stato, ogni Stato può sequestrare una nave o aeromobile pirata o una nave o aeromobile catturati con atti di pirateria e tenuti sotto il controllo dei pirati; può arrestare le persone a bordo e requisirne i beni.

Gli organi giurisdizionali dello Stato che ha disposto il sequestro hanno il potere di decidere la pena da infliggere nonché le misure da adottare nei confronti delle navi, aeromobili o beni, nel rispetto dei diritti dei terzi in buona fede.

Articolo 106

Responsabilità per sequestri infondati

Quando il sequestro di una nave o aeromobile sospettati di pirateria è stato effettuato sulla base di prove insufficienti, lo Stato che ha disposto il sequestro è responsabile, di fronte allo Stato di cui la nave o aeromobile hanno la nazionalità, di qualunque perdita o danno causato da tale sequestro.

Articolo 107

Navi e aeromobili autorizzati ad effettuare sequestri per atti di pirateria

Un sequestro per atti di pirateria può essere effettuato solo da parte di navi da guerra o aeromobili militari, oppure da altri tipi di navi o aeromobili che siano chiaramente contrassegnati e riconoscibili quali mezzi in servizio di Stato, e siano autorizzati a tali operazioni.

Articolo 108

Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Tutti gli Stati cooperano alla repressione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope commesso da navi nell'alto mare in violazione delle convenzioni internazionali.

2. Ogni Stato che abbia motivi fondati per ritenere che una nave che batte la sua bandiera sia implicata nel traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope, può richiedere la collaborazione di altri Stati nella repressione del traffico.

Articolo 109

Trasmissioni non autorizzate dall'alto mare

1. Tutti gli Stati cooperano alla repressione delle trasmissioni non autorizzate dall'alto mare.

2. Ai fini della presente Convenzione, per "trasmissioni non autorizzate" si intendono le radiotrasmissioni o le telediffusioni che avvengono da bordo di una nave o da installazioni situate nell'alto mare, destinate alla generale ricezione pubblica in violazione delle norme internazionali, fatta eccezione per la trasmissione di richieste di soccorso.

3. Chiunque sia responsabile di trasmissioni non autorizzate può essere sottoposto a procedimento giurisdizionale istruito dagli organi giudiziari:

a) dello Stato di bandiera della nave;

b) dello Stato presso cui l'installazione è registrata;

c) dello Stato di cui il responsabile è un soggetto che ne abbia la nazionalità;

d) di uno qualunque degli Stati che ricevono le trasmissioni; oppure

e) di uno qualunque degli Stati le cui radiocomunicazioni autorizzate subiscono interferenze.

4. Nell'alto mare, uno Stato che ha giurisdizione, conformemente al precedente numero 3, può arrestare, alle condizioni dell'articolo 110, qualunque persona o nave implicata nelle trasmissioni non autorizzate e può sequestrare le apparecchiature trasmittenti.

Articolo 110

Diritto di visita

1. Salvo il caso in cui gli atti di ingerenza derivino da poteri conferiti in virtù di trattati, una nave da guerra che incrocia una nave straniera nell'alto mare non avente diritto alla completa immunità secondo il disposto degli articoli 95 e 96, non può legittimamente abbordarla, a meno che non vi siano fondati motivi per sospettare che:

a) la nave sia impegnata in atti di pirateria;

b) la nave sia impegnata nella tratta degli schiavi;

c) la nave sia impegnata in trasmissioni abusive e lo Stato di bandiera della nave da guerra goda dell'autorità di cui all'articolo 109;

d) la nave sia priva di nazionalità; oppure

e) pur battendo una bandiera straniera o rifiutando di esibire la sua bandiera, la nave abbia in effetti la stessa nazionalità della nave da guerra.

2. Nei casi di cui al numero 1, la nave da guerra può procedere con gli accertamenti necessari a verificare il diritto della nave a battere la propria bandiera.

A questo fine può inviare alla nave sospettata una lancia al comando di un ufficiale.

Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini a bordo, che saranno svolte con ogni possibile riguardo.

3. Se i sospetti si mostrano infondati e purché la nave non abbia commesso alcun atto che li giustifichi, essa sarà indennizzata di ogni danno o perdita che possa aver subito.

4. Queste disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche agli aeromobili militari.

5. Queste disposizioni si applicano anche ad altre navi o aeromobili autorizzati, che siano chiaramente contrassegnati e identificabili come navi o aeromobili in servizio di Stato.

Articolo 111

Diritto di inseguimento

1. È consentito l'inseguimento di una nave straniera quando le competenti autorità dello Stato costiero abbiano fondati motivi di ritenere che essa abbia violato le leggi e i regolamenti dello Stato stesso.

L'inseguimento deve iniziare quando la nave straniera o una delle sue lance si trova nelle acque interne, nelle acque arcipelagiche, nel mare territoriale, oppure nella zona contigua dello Stato che mette in atto l'inseguimento, e può continuare oltre il mare territoriale o la zona contigua solo se non è stato interrotto.

Non è necessario che nel momento in cui la nave straniera che si trova nel mare territoriale o nella zona contigua riceve l'ordine di fermarsi, la nave che ha emesso l'intimazione si trovi ugualmente nel mare territoriale o nella zona contigua.

Se la nave straniera si trova nella zona contigua, quale è definita all'articolo 33, l'inseguimento può essere intrapreso solo se sono stati violati i diritti a tutela dei quali la zona è stata istituita.

2. Il diritto di inseguimento si esercita mutatis mutandis in caso di violazione, nella zona economica esclusiva o nella piattaforma continentale, incluse le zone di sicurezza circostanti le installazioni situate sulla piattaforma continentale, delle leggi e regolamenti dello Stato costiero applicabili, conformemente alla presente Convenzione, alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale, incluse le zone di sicurezza.

3. Il diritto di inseguimento cessa non appena la nave inseguita entra nel mare territoriale del proprio Stato o di un terzo Stato.

4. L'inseguimento non si considera iniziato se non dopo che la nave che insegue abbia raggiunto con ogni mezzo disponibile la certezza che la nave inseguita o una delle sue lance o altre imbarcazioni, che lavorino congiuntamente alla nave inseguita utilizzata come nave madre, si trovino all'interno del mare territoriale, della zona contigua, della zona economica esclusiva o al di sopra della piattaforma continentale.

L'inseguimento può cominciare solo dopo che l'ordine di arresto sia stato emesso con un segnale visivo o sonoro, a distanza adeguata perché venga ricevuto dalla nave straniera.

5. Il diritto di inseguimento può essere esercitato solo da navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili in servizio di Stato che siano chiaramente contrassegnate e identificabili come tali, e siano autorizzate a tali operazioni.

6. Quando l'inseguimento è effettuato da un aeromobile:

a) si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni di cui ai numeri da 1 a 4;

b) l'aeromobile che emette l'ordine di arresto deve esso stesso eseguire l'inseguimento fintanto che non subentrino una nave o un altro aeromobile dello Stato costiero da esso allertati, a meno che l'aeromobile non sia in grado di eseguire il fermo direttamente.

Per eseguire un fermo fuori dal mare territoriale non è sufficiente che la nave sia stata semplicemente avvistata dall'aeromobile in circostanze incriminanti o sospette: è necessario che abbia ricevuto l'intimazione di fermarsi e contemporaneamente sia stata inseguita, senza interruzioni nell'inseguimento, dallo stesso aeromobile o da altri aeromobili o navi.

7. Il rilascio di una nave che sia stata sottoposta a fermo all'interno delle zone di giurisdizione di uno Stato e sia stata scortata in un porto dello stesso Stato per essere sottoposta a inchiesta da parte delle competenti autorità, non può essere reclamato invocando il solo fatto che essa ha attraversato sotto scorta, se le circostanze lo hanno reso necessario, una parte della zona economica esclusiva o dell'alto mare.

8. Una nave che abbia ricevuto l'ordine di fermarsi o sia stata sottoposta al fermo fuori dal mare territoriale in circostanze che non giustificano l'esercizio del diritto di inseguimento, verrà indennizzata di ogni eventuale perdita o danno conseguente a tali misure.

Articolo 112

Diritto di posa di condotte e cavi sottomarini

1. Tutti gli Stati hanno il diritto di posare condotte e cavi sottomarini sul fondo dell'alto mare al di là della piattaforma continentale.

2. A tali condotte e cavi sottomarini si applica l'articolo 79, 5.

Articolo 113

Rottura o danneggiamento di condotte o cavi sottomarini

Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a definire come reati perseguibili la rottura o il danneggiamento deliberato o imputabile a negligenza colposa, da parte di navi che battono la sua bandiera o di persone che ricadono sotto la sua giurisdizione, di condotte o cavi dell'alta tensione sottomarini, come pure di cavi telegrafici o telefonici nell'alto mare in modo che vengano interrotte o ostacolate le comunicazioni telegrafiche o telefoniche.

Questa disposizione viene applicata anche nel caso di qualunque comportamento che appaia suscettibile di provocare tale rottura o danneggiamento, o che sia intenzionalmente diretto a provocarli.

Non viene tuttavia applicata nel caso di rotture o danni provocati da persone che hanno agito al solo scopo legittimo di salvare se stessi o la propria nave, dopo aver adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare rotture o danneggiamento.

Articolo 114

Rottura o danneggiamento di una condotta o cavo sottomarino da parte del proprietario di un'altra condotta o cavo sottomarino

Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a garantire che, qualora persone soggette alla sua giurisdizione che siano i proprietari di un cavo o di una condotta sottomarini situati nell'alto mare, nel posare o riparare quel cavo o quella condotta, provochino rotture o danni a un altro cavo o condotta, esse sopportino il costo delle riparazioni.

Articolo 115

Indennizzo per perdite subite nell'evitare il danneggiamento di condotte o cavi sottomarini

Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a garantire che il proprietario di una nave, che possa dimostrare di aver subito la perdita di un'ancora, di una rete o di qualunque altra attrezzatura di pesca al fine di evitare danni a una condotta o cavo sottomarino, sia indennizzato dal proprietario di essi, a condizione che il proprietario della nave abbia adottato ogni ragionevole misura di precauzione.

Sezione 2 Conservazione e gestione delle risorse biologiche dell'alto mare

Articolo 116

Diritto di pesca nell'alto mare

Tutti gli Stati hanno diritto che i soggetti aventi la loro nazionalità esercitino la pesca nell'alto mare, subordinatamente:

a) ai loro obblighi convenzionali;

b) ai diritti e obblighi nonché agli interessi degli Stati costieri previsti, tra l'altro, all'articolo 63, 2, e agli articoli da 64 a 67; e

c) alle disposizioni della presente sezione.

Articolo 117

Obblighi degli Stati nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalità di adottare misure di conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare

Tutti gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalità necessarie per assicurare la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, o di collaborare a tal fine con altri Stati.

Articolo 118

Cooperazione degli Stati alla conservazione e gestione delle risorse biologiche

Gli Stati cooperano alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche dell'alto mare.

Gli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalità sfruttano le stesse risorse biologiche oppure risorse diverse nella stessa area, debbono negoziare fra loro al fine di adottare le misure necessarie alla conservazione di tali risorse.

A tale scopo collaborano all'istituzione di organizzazioni regionali o subregionali per la pesca.

Articolo 119

Conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare

1. Nel determinare le quote consentite di pesca e nell'adottare altre misure per la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, gli Stati:

a) adottano misure, sulla base della più attendibile documentazione scientifica in loro possesso, per conservare o ristabilire il popolamento delle specie pescate a livelli che ne assicurino la resa massima alla luce dei pertinenti fattori economici e ambientali, ivi incluse le particolari esigenze degli Stati in via di sviluppo, tenendo anche conto dei metodi di pesca, dell'interdipendenza dei banchi e di ogni altro requisito minimo internazionale generalmente raccomandato a livello subregionale, regionale o mondiale.

b) prendono in considerazione gli effetti di tali misure sulle specie associate alle specie pescate o da esse dipendenti, al fine di conservarne o ristabilirne il popolamento a un livello tale che la loro riproduzione non rischi di essere compromessa.

2. La documentazione scientifica disponibile, le statistiche relative al pescato e all'attività di pesca, e gli altri dati concernenti la conservazione dei banchi di pesce debbono essere diffusi e scambiati con regolarità attraverso le competenti organizzazioni internazionali in ambito subregionale, regionale o mondiale, quando sia opportuno e con la partecipazione di tutti gli Stati interessati.

3. Gli Stati interessati vigilano che le misure di conservazione e la loro applicazione non comportino discriminazioni di diritto o di fatto nei confronti dei pescatori di un qualunque Stato.

Articolo 120

Mammiferi marini

L'articolo 65 si applica anche alla conservazione e alla gestione dei mammiferi marini nell'alto mare.

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