Convenzione 169 - Popoli indigeni e tribali

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Parte II - Terre

Art. 13

1. Nell'applicazione delle disposizioni di questa parte della convenzione, i Governi devono rispettare l'importanza speciale, per la cultura e per i valori spirituali dei popoli interessati, della relazione che essi intrattengono con le terre od i territori ( o, a seconda dei casi, con entrambi ) che essi occupano od altrimenti utilizzano; ed in particolare gli aspetti collettivi di questa relazione.

2. L'utilizzo negli articoli 15 e 16 del termine "terre" comprende il concetto di territori, esteso alla totalità dell'ambiente delle regioni che i popoli interessati occupano od altrimenti utilizzano.

Art. 14

1. I diritti di proprietà e di possesso sulle terre che questi popoli abitano tradizionalmente devono essere loro riconosciuti.

Si devono inoltre adottare delle misure adeguate al caso per la salvaguardia del diritto dei popoli interessati all'utilizzo delle terre non occupate esclusivamente da loro, ma alle quali essi hanno tradizionalmente accesso per le proprie attività tradizionali e di sussistenza.

A questo riguardo deve prestarsi particolare attenzione alla situazione dei popoli nomadi e degli agricoltori itineranti.

2. I Governi devono adottare misure adeguate per l'identificazione delle terre tradizionalmente occupate dai popoli interessati, e per garantire l'effettiva tutela dei loro diritti di proprietà e di possesso.

3. Nel quadro del sistema giuridico nazionale, devono essere istituite procedure adeguate alla decisione delle rivendicazioni territoriali provenienti dai popoli interessati.

Art. 15

1. Devono essere salvaguardati in nodo speciale i diritti dei popoli interessati alle risorse naturali delle loro terre.

Questi diritti comprendono, per questi popoli, la partecipazione all'utilizzo, alla gestione ed alla conservazione di queste risorse.

2. Nel caso in cui lo Stato mantiene la proprietà dei minerali o delle risorse del sottosuolo, o i diritti ad altre risorse di cui sono dotate le terre, i Governi devono stabilire o mantenere procedure di consultazione dei popoli interessati per determinare, prima d'intraprendere o d'autorizzare ogni programma di ricerca o di sfruttamento delle risorse delle loro terre, se e fino a che punto gli interessi di questi popoli ne sono minacciati.

I popoli interessati devono, ogni volta in cui ciò sia possibile, partecipare ai vantaggi derivanti da queste attività e devono ricevere un equo indennizzo per ogni danno che potrebbero subire a causa di tali attività.

Art. 16

1. Ad eccezione dei casi indicati nei seguenti paragrafi del presente articolo, i popoli interessati non devono essere trasferiti dalle terre che occupano.

2. Qualora in via d'eccezione si giudichino necessari il trasferimento ed il reinsediamento di detti popoli, questi non potranno avvenire se non col loro consenso liberamente espresso in piena cognizione di causa.

Qualora tale consenso non possa ottenersi, trasferimento e reinsediamento non potranno avvenire se non a seguito di procedure stabilite dalla legislazione nazionale e comprendenti, se del caso, inchieste pubbliche in cui i popoli interessati abbiano la possibilità d'essere rappresentati in modo efficace.

3. Ogniqualvolta sia possibile, detti popoli devono avere il diritto di ritornare alle proprie terre tradizionali alla cessazione delle regioni che ne hanno motivato il trasferimento.

4. Nel caso in cui un tale ritorno non sia possibile, secondo quanto determinato in un accordo ovvero, in assenza di un accordo, secondo procedure appropriate, detti popoli devono ricevere, nella maniera migliore possibile, terre di qualità e di status giuridico almeno uguali a quelli delle terre occupate in precedenza, e che permettano loro di sovvenire ai loro bisogni presenti e d'assicurare il loro sviluppo futuro.

Quando i popoli interessati esprimano la preferenza per un indennizzo in forma specifica od in natura, essi devono essere indennizzati in tal modo, riservandosi le appropriate garanzie.

5. Le persone così trasferite e reinsediate devono essere integralmente risarcite per ogni perdita e per ogni danno subito a tal causa.

Art. 17

1. Devono essere rispettati i modi di trasferimento dei diritti fondiari fra i propri membri, stabiliti dai popoli interessati.

2. I popoli interessati devono essere consultati qualora si esamini la loro capacità di alienare le proprie terre o di trasferire in altro modo i propri diritti sulle stesse al di fuori della loro comunità.

3. Deve essere impedito alle persone non appartenenti a detti popoli di sfruttarne le consuetudini o l'ignoranza della legge al fine di ottenere la proprietà, il possesso o l'uso delle terre di loro appartenenza.

Art. 18

La legge deve prevedere sanzioni adeguate per ogni ingresso non autorizzato alle terre dei popoli interessati, e per ogni sfruttamento non autorizzato di dette terre, ed i Governi devono adottare misure per impedire tali violazioni.

Art. 19

I programmi nazionali in materia agricola devono garantire ai popoli interessati condizioni equivalenti a quelle di cui beneficiano gli altri componenti della popolazione per quanto riguarda:

a) la concessione di terre aggiuntive quando le terre di cui detti popoli dispongono sono insufficienti ad assicurar loro gli elementi di una normale esistenza, od a far fronte ad una loro eventuale crescita demografica;

b) la concessione dei mezzi necessari alla valorizzazione delle terre che questi popoli già possiedono.

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