Convenzione 169 - Popoli indigeni e tribali |
I membri dei popoli interessati debbono poter beneficiare di mezzi di formazione professionale almeno uguali a quelli accordati agli altri cittadini.
1. Devono essere adottate misure per promuovere la partecipazione volontaria dei membri dei popoli interessati ai programmi di formazione professionale di generale applicazione.
2. Allorché i programmi di formazione professionale di generale applicazione esistenti non rispondano ai bisogni propri dei popoli interessati, i Governi devono, con la loro partecipazione, agire in maniera tale che siano messi a loro disposizione mezzi di formazione specifici.
3. I programmi specifici di formazione devono esser basati sul contesto economico, sulla situazione socioculturale e sulle esigenze concrete dei popoli interessati.
Ogni studio in questo campo dev'essere realizzato in collaborazione con questi popoli, che devono essere consultati con riguardo all'organizzazione ed al funzionamento dei programmi.
Se possibile, qualora decidano in tal senso, questi popoli devono assumere progressivamente la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento di tali programmi formativi.
1. L'artigianato, le industrie rurali e comunitarie, le attività riguardanti l'economia di sussistenza e le attività tradizionali dei popoli interessati come la caccia, la pesca, la caccia con le trappole e la raccolta, devono essere riconosciuti come fattori importanti per il mantenimento della loro cultura, come anche della loro autosufficienza e del loro sviluppo economico.
I Governi debbono, con la partecipazione di detti popoli e nel caso ve ne sia bisogno, fare in modo che tali attività siano sostenute e promosse.
2. Su richiesta dei popoli interessati, dev'essere fornito loro qualora sia possibile, un aiuto tecnologico e finanziario appropriato, che tenga conto delle tecniche tradizionali e delle caratteristiche culturali di detti popoli, come anche dell'importanza di uno sviluppo duraturo ed equo.
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