Convenzione 169 - Popoli indigeni e tribali  

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Parte X - Disposizioni finali

Art. 36

La presente convenzione modifica la convenzione sui popoli indigeni e tribali del 1957.

Art. 37

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del lavoro

Art. 38

1. La presente convenzione non vincolerà che i Membri dell'Organizzazione Internazionale del lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche da porte di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.

3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Art. 39

1. Ogni Membro ratificatore della presente convenzione può denunziarla allo scadere di un decennio dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato.

La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo la sua registrazione.

2. Ogni Membro ratificatore della presente convenzione che, nel termine di un anno dallo scadere del periodo di un decennio menzionato nel precedente paragrafo, non userà della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo, sarà obbligato per un nuovo decennio e, per il seguito, potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio, alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 40

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà ad ogni Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratifica e denunzia che gli saranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Art. 41

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite, le informazioni complete relative ad ogni ratifica e ad ogni atto di denunzia che avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.

Art. 42

Ogni volta in cui lo giudicherà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sarà il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 43

1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova convenzione rivedendo in tutto od in parte la presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

a) la ratifica da parte di un Membro della convenzione riformulata avrà senz'altro, nonostante l'articolo 39 di cui sopra, l'effetto di una denunzia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riformulata sia entrata in vigore;

b) a decorrere dalla data d'entrata in vigore della nuova convenzione riformulata, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l'avranno ratificata e che non ratificheranno la convenzione riformulata.

Art. 44

Le versioni francese e inglese del testo della presente convenzione sono entrambe vincolanti.

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