Sullo status dei rifugiati |
Le Alte Parti Contraenti,
Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata il 10 dicembre 1948 dalla Assemblea Generale, hanno affermato il principio che gli esseri umani senza distinzione debbano usufruire dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha, a più riprese, manifestato il suo profondo interesse per i rifugiati e la sua preoccupazione affinché ad essi venga garantito l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nel senso più ampio possibile;
Considerato che sarebbe auspicabile rivedere e codificare gli accordi internazionali precedenti relativi allo status dei rifugiati ed estendere l'applicazione di questi strumenti e la protezione da essi garantita a mezzo di un nuovo accordo;
Considerato che dalla concessione del diritto di asilo possono derivare obblighi eccezionalmente gravosi per determinati Paesi e che la soluzione più soddisfacente dei problemi, di cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha riconosciuto la portata ed il carattere internazionale, non potrebbe essere raggiunta, quindi, se non attraverso una cooperazione internazionale;
Auspicato che tutti gli Stati, in considerazione del carattere sociale ed umanitario del problema dei rifugiati, facciano quanto è in loro potere per evitare che detto problema diventi causa di tensione tra gli Stati;
Preso atto del fatto che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha per scopo di sorvegliare l'applicazione delle Convenzioni internazionali che provvedono alla protezione dei rifugiati, e riconoscendo che l'effettivo coordinamento dei provvedimenti adottati per risolvere questo problema dipenderà dalla cooperazione tra gli Stati e l'Alto Commissario;
Hanno convenuto quanto segue:
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