Cost. della Org. Intern. del lavoro |
1. I Membri s'impegnano ad applicare le convenzioni che hanno ratificato, conformemente alle disposizioni della presente Costituzione, ai territori non metropolitani che rappresentano nelle relazioni internazionali, compresi i territori sotto tutela che sono incaricati di amministrare, a meno che le questioni trattate nella convenzione siano di competenza propria delle autorità del territorio, o che la convenzione sia resa inapplicabile dalle condizioni locali; restano riservate le modificazioni che fossero necessarie per adattare le convenzioni alle condizioni locali.
2. Ogni Membro che ratifica una convenzione deve, entro il più breve termine possibile dopo la ratificazione, presentare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione che specifichi, per quanto concerne territori che non siano quelli previsti nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, in che misura esso s'impegna a fare applicare le disposizioni della convenzione e contenga tutti gli schiarimenti prescritti da siffatta convenzione.
3. I Membri che hanno presentato una dichiarazione in virtù del capoverso precedente possono comunicare periodicamente, in conformità della convenzione, nuove dichiarazioni che modifichino dichiarazioni anteriori e precisino la situazione dei territori contemplati nel capoverso precedente.
4. Quando le questioni trattate dalla convenzione sono di competenza propria delle autorità di un territorio non metropolitano, il Membro responsabile delle relazioni internazionali di detto territorio deve comunicare la convenzione entro il più breve termine possibile al governo del territorio, affinchè questo governo possa legiferare in merito o prendere altre misure.
In seguito il Membro, d'intesa con il governo del territorio, può presentare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione con la quale accetta gli obblighi della convenzione in nome del territorio di cui si tratta.
5. Una dichiarazione di accettazione degli obblighi di una convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro:
a) da due o più Membri dell'Organizzazione per un territorio posto sotto la loro autorità congiunta;
b) da qualsiasi autorità internazionale responsabile dell'amministrazione di un territorio in virtù delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite o di altre disposizioni in vigore concernenti detto territorio.
6. L'accettazione degli obblighi di una convenzione in virtù dei capoversi quarto e quinto implica l'accettazione, in nome del territorio interessato, degli obblighi che derivano dalla convenzione e degli obblighi che, secondo la Costituzione dell'Organizzazione si applicano anche alle convenzione ratificate.
Nella dichiarazione di accettazione possono essere specificate le modifiche della convenzione che fossero necessarie per adattare la convenzione alle condizioni locali.
7. Ogni Membro o autorità internazionale che ha presentato una dichiarazione in virtù dei capoversi quarto o quinto del presente articolo può comunicare periodicamente, in conformità della convenzione, nuove dichiarazioni che modificano dichiarazioni precedenti o disdicono l'accettazione degli obblighi di convenzioni in nome del territorio interessato.
8. Se gli obblighi di una convenzione non sono accettati in nome di uno dei territori contemplati nei capoversi quarto o quinto del presente articolo, il Membro o i Membri oppure l'autorità internazionale presentano al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro un rapporto sulla legislazione e sulla prassi di questo territorio per quanto concerne le questioni trattate nella convenzione;
il rapporto deve indicare in che misura le disposizioni della convenzione hanno acquistato o acquisteranno efficacia nella legislazione, nei provvedimenti amministrativi, nei contratti collettivi o in qualsiasi altro provvedimento,
e deve inoltre specificare quali difficoltà impediscono o ritardano l'accettazione della convenzione.
Gli emendamenti alla presente Costituzione adottati dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei voti emessi dai delegati presenti entreranno in vigore quando saranno stati ratificati o accettati dai due terzi dei Membri dell'Organizzazione in cui sono compresi cinque degli dieci membri rappresentati nel Consiglio di amministrazione come membri più influenti per importanza industriale, conformemente alle norme del terzo capoverso dell'articolo 7 della presente Costituzione.
1. Tutte le questioni o controversie concernenti l'interpretazione della presente Costituzione e delle successive convenzioni concluse dai Membri in virtù di detta Costituzione devono essere sottoposte all'esame della Corte internazionale di giustizia.
2. Il Consiglio d'amministrazione può, nonostante le disposizioni del primo capoverso del presente articolo, stabilire e sottoporre alla Conferenza, per approvazione, norme per l'istituzione di un tribunale, incaricato di decidere ogni questione o controversia concernente l'interpretazione di una convenzione, che potesse essere deferita al tribunale dal Consiglio d'amministrazione, o conformemente ai termini di detta convenzione.
Le decisioni o i pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia vincolano i tribunali istituiti in virtù del presente capoverso.
Le sentenze di siffatti tribunali devono essere comunicate ai Membri dell'Organizzazione e le osservazioni di questi ultimi saranno presentate alla Conferenza.
1. L'Organizzazione internazionale del Lavoro può convocare le conferenze regionali e fondare le istituzioni regionali che le sembrassero utili per il raggiungimento degli scopi dell'Organizzazione.
2. I poteri, le funzioni e la procedura delle conferenze regionali sono soggetti alle norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione e da esso presentate alla Conferenza generale per conferma.
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