Cost. della Org. Intern. del lavoro |
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, riunita a Filadelfia nella sua ventiseiesima sessione, adotta in questo decimo giorno di maggio 1944 la presente dichiarazione sugli scopi e le mete dell'Organizzazione internazionale del Lavoro e sui principî che devono guidare la politica dei suoi Membri.
I. La Conferenza riafferma i principi fondamentali sui quali si fonda l'Organizzazione, cioè in particolare:
a) il lavoro non è una merce;
b) la libertà d'espressione del pensiero e di associazione è una condizione indispensabile di un progresso continuo;
c) la povertà, ovunque si trovi, è un pericolo per la prosperità di tutti;
d) la lotta contro il bisogno deve essere condotta con energia instancabile non solo nelle singole nazioni, ma anche in campo internazionale mediante una collaborazione continua; a questa lotta devono partecipare con eguali diritti e doveri i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da una parte e i rappresentanti dei governi dall'altra; di comune intesa essi procederanno a libere discussioni e prenderanno decisioni di carattere democratico intese a favorire il bene della comunità.
II. Convinta che l'esperienza ha pienamente dimostrato la fondatezza della dichiarazione contenuta nella Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, secondo la quale una pace durevole può essere fondata unicamente sulla giustizia sociale, la conferenza afferma che:
a) tutti gli uomini, qualunque sia la loro razza, la loro confessione od il loro sesso, hanno il diritto di aspirare al loro progresso materiale ed al loro sviluppo spirituale nella libertà e nella dignità, nella sicurezza economica e con eguali possibilità per tutti;
b) l'attuazione delle condizioni che permetteranno di giungere a questo risultato deve costituire il fine essenziale di ogni politica nazionale ed internazionale;
c) tutti i programmi d'azione e tutte le misure prese nel campo nazionale ed internazionale, in particolare nel campo economico e finanziario, devono essere valutati in base a questo principio ed accettati solo in quanto appaiono atti a favorire, e non a intralciare, il raggiungimento di questo fine fondamentale;
d) spetta all'Organizzazione internazionale del Lavoro esaminare mirando a questo fine fondamentale tutti i programmi d'azione e tutte le misure di carattere economico o finanziario d'importanza internazionale;
e) nel compimento dei compiti che le sono affidati l'Organizzazione internazionale del Lavoro può, dopo avere tenuto conto di tutti i fattori economici e finanziari determinati, includere nelle sue decisioni e raccomandazioni ogni altra disposizione che reputi opportuna.
III. La Conferenza riconosce l'obbligo solenne per l'Organizzazione internazionale del Lavoro di favorire l'attuazione, nelle varie nazioni del mondo, di programmi che si propongono di conseguire:
a) l'occupazione totale ed il miglioramento delle condizioni di vita;
b) l'impiego degli operai in lavori che procurino loro la soddisfazione di provare tutta la loro abilità e le loro cognizioni professionali e di contribuire nella maggiore misura possibile al benessere comune;
c) l'attuazione di questo scopo, creando, mediante garanzie adeguate per tutti gli interessati, possibilità di formazione ed istituendo mezzi atti a facilitare il trasferimento di lavoratori, comprese le migrazioni di mano d'opera e di coloni;
d) un regolamento dei salari e dei guadagni, della durata del lavoro e delle altre condizioni di lavoro, che dia a tutti la possibilità di equamente godere i frutti del progresso, e garantisca a coloro che hanno bisogno di siffatta protezione il salario minimo indispensabile per vivere;
e) il riconoscimento effettivo del diritto di procedere a trattative collettive e la cooperazione tra i datori di lavoro e la mano d'opera, allo scopo di migliorare continuamente l'organizzazione della produzione, come pure la collaborazione del lavoratori e dei datori di lavoro nell'elaborazione e nell'applicazione della politica sociale ed economica;
f) l'estensione delle misure di sicurezza sociale, per potere garantire a tutti coloro che hanno bisogno di siffatta protezione, un reddito base, come pure cure mediche complete;
g) una protezione adeguata della vita e della salute dei lavoratori in ogni campo d'attività;
h) la protezione dell'infanzia e della maternità;
i) l'introduzione di condizioni soddisfacenti, alimentari e di alloggio, come pure l'istituzione di sufficienti possibilità ricreative e culturali;
j) la garanzia di possibilità eguali nel campo dell'educazione e della formazione professionale.
IV. La Conferenza è convinta che un'utilizzazione più completa e più estesa delle risorse produttive della terra, necessaria per l'attuazione degli scopi enumerati nella presente Dichiarazione, può essere garantita mediante
un'azione efficace nel campo nazionale ed internazionale,
in particolare con misure intese a promuovere l'espansione della produzione e del consumo,
a evitare gravi fluttuazioni economiche,
a conseguire il progresso economico e sociale delle regioni meno progredite,
a garantire una maggiore stabilità dei prezzi delle materie prime e delle derrate sul mercato mondiale e
a favorire lo sviluppo di un commercio internazionale esteso e costante.
La conferenza promette perciò l'intera collaborazione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro a tutte le organizzazioni internazionali, alle quali fosse affidata una parte di responsabilità nell'attuazione di questo grande compito, come pure nel miglioramento della sanità, dell'educazione e del benessere di tutti i popoli.
V. La Conferenza afferma che i principi enunciati nella presente Dichiarazione sono integralmente applicabili a tutti i popoli del mondo e che, se nella loro applicazione, si deve tenere debito conto dello sviluppo sociale ed economico di ogni popolo, la loro applicazione progressiva ai popoli che sono ancora dipendenti da altri, come pure a tutti i popoli che si governano da sè, interessa il mondo civile nel suo complesso.
Il testo che precede è il testo autentico dello strumento d'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, del 1946, debitamente ratificata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro il nove ottobre mille novecento quarantasei, nel corso della sua ventinovesima sessione, riunitasi a Montréal.
I testi francese ed inglese del presente istrumento d'emendamento fanno parimente fede.
In fede di che hanno apposto le loro firme, in questo primo giorno di novembre 1946.
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