( adottato dall'Assemblea Generale dell'ONU il 9 dicembre 1975 )
L'Assemblea Generale,
Consapevole dell'impegno che gli Stati Membri hanno assunto, in virtù dello Statuto delle Nazioni Unite, di agire sia congiuntamente che separatamente, in collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per favorire il miglioramento dei livelli di vita, il pieno impiego e condizioni di progresso e di sviluppo nell'ordine economico e sociale;
Riaffermata la sua fede nei diritti dell'uomo e nelle libertà fondamentali e nei principi di pace, di dignità e di valore della persona umana e di giustizia sociale proclamati nello Statuto;
Ricordati i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dei Patti Internazionali sui Diritti Umani, della Dichiarazione dei Diritti del Disabilitato Mentale nonché le norme di progresso sociale già enunciate negli atti costitutivi, nelle convenzioni, nelle raccomandazioni e nelle risoluzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e di altre organizzazioni interessate;
Ricordata altresì la risoluzione 1921 ( LVIII ) del Consiglio economico e sociale, in data 6 maggio 1975, sulla prevenzione dell'invalidità ed il riadattamento dei portatori di handicap;
Sottolineato che la Dichiarazione sul Progresso e lo Sviluppo nel campo Sociale ha proclamato la necessità di proteggere i diritti e di garantire il benessere ed il riadattamento dei portatori di handicap fisici e mentali;
Tenuta presente la necessità di prevenire le invalidità fisiche e mentali, e di aiutare i portatori di handicap a sviluppare le loro attitudini nei più disparati campi d'attività, nonché a promuovere, nella misura più ampia possibile, la loro integrazione in una vita sociale normale;
Consapevole che certi paesi, allo stadio attuale di sviluppo, possono dedicare soltanto sforzi limitati a tale fine;
Proclama la presente Dichiarazione dei Diritti dei Portatori di Handicap e chiede che venga intrapresa un'azione, su piano nazionale ed internazionale, affinché tale Dichiarazione costituisca una base ed un riferimento comuni per la protezione di tali diritti.
1 - Il termine "portatore di handicap" designa qualunque persona incapace di garantirsi per proprio conto, in tutto o in parte, le necessità di una vita individuale e/o sociale normale, in ragione di una minorazione, congenita o no, delle sue capacità fisiche o mentali.
2 - Il portatore di handicap deve fruire di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione.
Tali diritti debbono essere riconosciuti a tutti i portatori di handicap senza eccezione alcuna e senza distinzione o discriminazione per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica e di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di qualunque altra condizione relativa al portatore di handicap stesso o alla sua famiglia.
3 - Il portatore di handicap ha un diritto connaturato al rispetto della sua dignità umana.
Il portatore di handicap, quali che siano l'origine, la natura e la gravità delle sue difficoltà e deficienze, ha gli stessi diritti fondamentali dei suoi concittadini di pari età, il che comporta come primo e principale diritto quello di fruire, nella maggiore misura possibile, di un'esistenza dignitosa altrettanto ricca e normale.
4 - Il portatore di handicap ha gli stessi diritti civili e politici degli altri esseri umani; l'articolo 7 della Dichiarazione dei Diritti del Disabilitato Mentale si applica a qualunque limitazione o soppressione di tali diritti di cui fosse oggetto il portatore di handicap mentale.
5 - Il portatore di handicap ha diritto alle misure destinate a consentirgli la più ampia autonomia possibile.
6 - lì portatore di handicap ha diritto a trattamenti medici, psicologici e funzionali, ivi compresi gli apparecchi di protesi e di ortesi; al riadattamento medico e sociale; all'istruzione, alla formazione, al riadattamento professionale, agli aiuti, ai consigli e agli altri servizi intesi a garantire la valorizzazione ottimale delle sue capacità ed attitudini e ad accelerare il processo della sua integrazione o reintegrazione sociale.
7 - Il portatore di handicap ha diritto alla sicurezza economica e sociale e ad un livello di vita decente.
Egli ha diritto, a seconda delle sue possibilità, a ottenere e a conservare l'impiego o ad esercitare un'occupazione utile, produttiva e remunerata e a far parte di organizzazioni sindacali.
8 - Il portatore di handicap ha diritto che i suoi bisogni particolari siano presi in considerazione a tutti gli stadi della pianificazione economica e sociale.
9 - Il portatore di handicap ha il diritto di vivere in seno alla propria famiglia o ad un focolare alternativo e di partecipare a tutte le attività sociali e creative o ricreative.
Nessun portatore di handicap può essere obbligato in materia di residenza, ad un trattamento differenziato che non sia richiesto dal suo stato o dal miglioramento che possa essere apportato ad esso.
Qualora il soggiorno del portatore di handicap in un istituto specializzato risulti indispensabile, l'ambiente e le condizioni di vita debbono rispecchiare il più possibile quelli della vita normale delle persone della sua età.
10 - Il portatore di handicap deve essere protetto contro ogni sfruttamento, ogni normativa o trattamento discriminatorio, abusivo o degradante.
11 - Il portatore di handicap deve poter beneficiare di un'assistenza legale qualificata allorché tale assistenza si riveli indispensabile alla protezione della sua persona, e dei suoi beni.
Qualora risulti oggetto di procedimenti giudiziari, egli deve beneficiare di una procedura che tenga pienamente conto della sua condizione fisica o mentale.
12 - Le associazioni di categoria possono essere utilmente consultate su tutte le questioni relative ai diritti dei portatori di handicap.
13 - Il portatore di handicap, la sua famiglia e la sua comunità, debbono essere pienamente informati con ogni mezzo appropriato dei diritti contenuti nella presente Dichiarazione.