L'Assemblea Generale, Considerato che uno dei principi fondamentali dello Statuto delle Nazioni Unite è quello della dignità e dell'uguaglianza inerenti a tutti gli esseri umani e che tutti gli Stati membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente che separatamente, in collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di promuovere e di incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione,
Considerato che la Dichiarazione universale dei diritti umani ed i Patti Internazionali relativi ai diritti umani proclamano i principi di non discriminazione e di uguaglianza di fronte alla legge e il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo;
Considerato che l'inosservanza e la violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o i credo, sono stati direttamente o indirettamente all'origine di guerre e di grandi sofferenze inflitte all'umanità, in special modo qualora siano serviti come mezzo d'ingerenza esterna negli affari interni di altri Stati e per attizzare l'odio tra i popoli e le nazioni;
Considerato che la religione o il credo costituiscono, per colui che li professi, uno degli elementi fondamentali della sua concezione della vita e che la libertà di religione o di credo deve essere integralmente rispettata e garantita,
Considerato che è essenziale contribuire alla comprensione, alla tolleranza e al rispetto per quanto concerne la libertà di religione o di credo ed assicurarsi che risulti inammissibile l'utilizzo della religione o del credo a fini incompatibili con lo Statuto delle Nazioni Unite, gli altri strumenti pertinenti delle Nazioni Unite ed i fini ed i principi della presente Dichiarazione:
Convinta che la libertà di religione o di credo dovrebbe altresì contribuire alla realizzazione degli obiettivi di pace mondiale, di giustizia sociale e di amicizia tra i popoli e all'eliminazione delle ideologie o delle pratiche del colonialismo e della discriminazione razziale;
Preso nota con soddisfazione dell'adozione, sotto gli auspici delle Nazioni Unite delle agenzie specializzate, di varie convenzioni, tese ad eliminare diverse forme di discriminazione, e dell'entrata in vigore di alcune di esse;
Preoccupata per le manifestazioni di intolleranza e per l'esistenza di pratiche discriminatorie in materia di religione o di credo che si riscontrano ancora in certe parti del mondo;
Decisa ad adottare ogni misura necessaria per eliminare rapidamente ogni forma e manifestazione di questa intolleranza e a prevenire e combattere qualsiasi discriminazione fondata sulla religione o il credo;
Proclama la presente Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo,
Articolo 1
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Questo diritto include la libertà di professare una religione o qualunque altro credo di propria scelta, nonché la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, sia a livello individuale che in comune con altri, sia in pubblico che in privato, per mezzo del culto e dell'osservanza di riti, della pratica e dell'insegnamento.
2. Nessun individuo sarà soggetto a coercizioni di sorta che pregiudichino la sua libertà di professare una religione o un credo di propria scelta.
3. La libertà di professare la propria religione o il proprio credo potrà essere soggetta alle sole limitazioni prescritte dalla legge e che risultino necessarie alla tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica o della morale o delle libertà e dei diritti fondamentali altrui.
Articolo 2
1. Nessun individuo può essere soggetto a discriminazioni di sorta da parte di uno Stato, un'istituzione, di un gruppo o di un qualsiasi individuo sulla base della propria religione o del proprio credo.
2. Ai fini della presente Dichiarazione, l'espressione "intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo" sta a significare ogni forma di distinzione, di esclusione, di restrizione o di preferenza basate sulla religione o il credo, avente per scopo o per effetto la soppressione la limitazione del riconoscimento, del godimento o dell'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di eguaglianza.
Articolo 3
La discriminazione tra gli esseri umani per motivi di religione o di credo costituisce un affronto alla dignità umana ed un disconoscimento dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite, e dovrà essere condannata in quanto violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti umani ed enunciati in dettaglio nei Patti Internazionali relativi ai diritti umani, e viene altresì condannata come un ostacolo alle relazioni amichevoli e pacifiche tra le nazioni.
Articolo 4
1. Tutti gli Stati dovranno adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare qualsiasi discriminazione fondata sulla religione o il credo, nel riconoscimento, nell'esercizio e nel godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutti i campi della vita civile, economica, politica, sociale e culturale.
2. Tutti gli Stati si sforzeranno di adottare misure legislative o di revocare, all'occorrenza, quelle che sono in vigore, al fine di proibire ogni forma di discriminazione, di questo tipo, e di adottare ogni misura appropriata per combattere l'intolleranza fondata sulla religione o il credo.
Articolo 5
1. I genitori o, all'occorrenza, i tutori legali di un fanciullo hanno il diritto di organizzare la vita in seno alla famiglia in conformità alla propria religione o al loro credo e tenuto conto dell'educazione morale secondo cui ritengono che il fanciullo debba essere allevato.
2. Ogni fanciullo dovrà godere del diritto di ricevere un'educazione in materia di religione o di credo secondo i desideri dei genitori o, all'occorrenza, dei suoi tutori legali, e non dovrà essere costretto a ricevere un'educazione religiosa contraria ai desideri dei suoi genitori e dei suoi tutori legali, sulla base del principio ispirativo dell'interesse del fanciullo.
3. Il fanciullo dovrà essere protetto contro ogni forma di discriminazione fondata sulla religione o il credo.
Egli dovrà essere allevato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia tra i popoli, di pace e di fraternità universale, di rispetto della religione o del credo altrui e nella piena consapevolezza che la sua energia ed i suoi talenti debbono essere dedicati al servizio dei propri simili.
4. Qualora un fanciullo non si trovi né sotto la tutela dei genitori, né sotto quella di tutori legali, i desideri espressi da questi ultimi, o qualunque testimonianza raccolta sui loro desideri in materia di religione o di credo, saranno tenuti in debita considerazione, sulla base del principio ispirativo dell'interesse del fanciullo.
5. Le pratiche di una religione o di un credo in cui è allevato un fanciullo non devono recare danno alla sua salute fisica o mentale e al suo completo sviluppo, tenuto conto del paragrafo 3 dell'articolo 1 della presente Dichiarazione.
Articolo 6
In conformità all'articolo 1 della presente Dichiarazione e previa riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del suddetto articolo, il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di credo include, tra l'altro, le libertà seguenti:
a) La libertà di professare un culto e di tenere riunioni connesse ad una religione o a un credo, e di istituire e mantenere luoghi a tali fini;
b) La libertà di fondare e di mantenere appropriate istituzioni di tipo caritativo o umanitario;
c) La libertà di produrre, acquistare ed usare, in misura adeguata, gli oggetti necessari ed i materiali relativi ai riti e alle tradizioni di una religione o di un credo;
d) La libertà di insegnare una religione o un credo in luoghi adatti a tale scopo;
e) La libertà di sollecitare e di ricevere contributi volontari, di natura finanziaria e di altro tipo, da parte di privati e di istituzioni;
f) La libertà di formare, di nominare, di eleggere, di designare per successione gli appropriati leaders, in conformità ai bisogni e alle norme di qualsiasi religione o credo;
g) La libertà di rispettare i giorni di riposo e di celebrare le festività ed i riti di culto secondo i precetti della propria religione o credo;
h) La libertà di istituire e di mantenere comunicazioni con individui e comunità in materia di religione o di credo, a livello nazionale ed internazionale.
Articolo 7
I diritti e libertà proclamati nella presente Dichiarazione sono accordati nella legislazione nazionale, in modo che ciascuno sia in grado di fruire di tali diritti e libertà nella pratica
Articolo 8
Nessuna disposizione della presente Dichiarazione sarà interpretata come restrizione o deroga ai diritti enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nei Patti internazionali relativi ai diritti umani.