Patto internazionale sui diritti civili e politici |
Articolo 48
1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.
2. Il presente Patto è soggetto a ratifica.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo I del presente articolo.
4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 49
1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito dei trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 50
Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.
Articolo 51
1. Ogni Stato parte dei presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla con vocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti.
Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite.
Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto al l'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.
Articolo 52
Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:
a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'art. 48;
b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore; in conformità all'art. 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'art. 51.
Articolo 53
1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'art. 48.
* Il Patto è stato adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione n. 2200 A (XXI) del 16 dicembre 1966 ed è entrato in vigore il 23 marzo 1976.
La firma dell'Italia risale al 18 gennaio 1967 e la ratifica al 15 settembre 1978.
Il 15 settembre 1978 la Repubblica italiana ha riconosciuto la competenza del Comitato sui diritti umani, eletto in base all'art. 28 del Patto, a ricevere ed esaminare comunicazioni con cui uno stato parte avanza rilievi circa il mancato adempimento degli obblighi stabiliti dal presente Patto da parte di un altro stato parte.
Al momento della ratifica, il governo Italiano ha avanzato le seguenti dichiarazioni e riserve al Patto ( trad. redazionale ): "La Repubblica italiana, considerando che l'espressione "arresto o detenzione illegali" contenuta nel paragrafo 5 dell'art. 9 può dar luogo a divergenze d'interpretazione, dichiara d'interpretare l'espressione summenzionata come riferentesi esclusivamente ai casi di arresto o detenzione contrari alle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 9.
Il paragrafo 4 dell'art. 12 non costituisce ostacolo alla applicazione della disposizione transitoria XIII della Costituzione italiana concernente il divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato di alcuni membri di Casa Savoia.
Le disposizioni della lettera d) del paragrafo 3 dell'art 14 sono considerate compatibili con le vigenti disposizioni italiane che disciplinano la presenza dell'imputato al processo e determinano i casi nei quali è ammessa l'autodifesa o è richiesta l'assistenza di un difensore.
Il paragrafo 5 dell'art. 14 non costituisce ostacolo alla applicazione delle vigenti disposizioni italiane che, in conformità alla Costituzione della Repubblica italiana, disciplinano lo svolgimento in unico grado del giudizio di fronte alla Corte Costituzionale nelle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri.
Riferendosi all'ultima frase del paragrafo 1 dell'art. 15 "se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne", la Repubblica italiana dichiara di interpretare questa disposizione come applicabile esclusivamente alle procedure in corso.
Pertanto, una persona che sia già stata condannata con una decisione definitiva non potrà beneficiare di una legge posteriore a tale decisione, che preveda l'applicazione di una pena più lieve.
Le disposizioni del paragrafo 3 dell'art. 19 sono considerate compatibili con il vigente regime di autorizzazione per la radio-televisione nazionale e con le restrizioni stabilite dalla legge per le emittenti radiofoniche e televisive locali e per i ripetitori di emittenti straniere."
Il 5 ottobre 1993, il governo italiano avanza la seguente obiezione: "Il governo italiano ... obietta alla riserva all'art. 6, paragrafo 5, contenuta nello strumento di ratifica degli Stai Uniti d'America.
É opinione dell'Italia che riserve alle disposizioni dell'art. 6 non siano permesse, alla luce di quanto stabilito nel paragrafo 2 dell'art. 4 del presente Patto.
Pertanto la riserva è nulla e priva di effetti, in quanto incompatibile con l'oggetto e lo scopo dell'art. 6 del Patto.
Inoltre, nell'interpretazione del governo italiano, la riserva apposta all'art. 7 del Patto non tocca gli obblighi assunti dagli stati parti del Patto stesso sulla base dell'art. 2 di quest'ultimo.
Tali obiezioni non costituiscono ostacolo all'entrata in vigore del Patto tra l'Italia e gli Stati Uniti.
Indice |