Conv. eliminazione discriminazione della donna  

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Parte sesta

Articolo 23

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni più favorevoli per realizzare l'uguaglianza tra l'uomo e la donna che possono essere contenute:

a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure

b) in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato.

Articolo 24

Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 25

1) La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

2) Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite è designato come depositario della presente Convenzione.

3) La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

4) La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati.

L'adesione si effettuerà con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 26

1) Ogni Stato parte può richiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2) L'Assemblea generale delle Nazioni Unite decide sulle misure da prendere, se del caso, in merito ad una richiesta di questo tipo.

Articolo 27

1) La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno della data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2) Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione, o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello strumento di ratifica o di adesione dello Stato medesimo.

Articolo 28

1) Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà, e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state fatte al momento della ratifica o dell'adesione.

2) Non sarà autorizzata nessuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

3) Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che informerà tutti gli Stati parti della Convenzione.

La notifica avrà effetto alla data di ricezione.

Articolo 29

1) Ogni controversia tra due o più Stati parti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle parti.

Se nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta conforme allo Statuto della Corte.

2) Ogni Stato parte potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, che non si considera vincolato alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

Gli altri Stati parti non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di uno Stato parte che avrà formulato tali riserve.

3) Ogni Stato parte che avrà formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento, togliere tale riserva, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 30

La presente Convenzione, i cui testi, inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti deliberatamente autorizzati hanno firmato la presente convenzione.


( 1 ) Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione n.... del 18 dicembre 1979 ed aperta alla firma degli Stati membri il 1° marzo 1980

( 2 ) Firmata dall'Italia il 17 luglio 1980 e ratificata il 10 giugno 1985 in seguito ad autorizzazione disposta con la legge del 14 marzo 1985, n. 132, pubblicata nella G.U. del 15 aprile 1985, n. 89, Supp. o

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