Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza |
Gli Stati parti al presente Protocollo,
Incoraggiati dal considerevole sostegno ottenuto dalla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che dimostra una volontà generalizzata di operare per la promozione e la protezione dei diritti del fanciullo,
Ribadendo che i diritti dei fanciulli devono essere specialmente protetti, e lanciando un appello affinché la situazione dei bambini, indistintamente, sia costantemente migliorata, affinché essi possano crescere ed essere educati in condizioni di pace e di sicurezza,
Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli ed estesi dei conflitti armati sui bambini, e per le ripercussioni a lungo termine che esse possono avere sulla durata della pace, della sicurezza e dello sviluppo,
Condannando il fatto che i fanciulli siano bersagli viventi in situazioni di conflitti armati, nonché gli attacchi diretti a luoghi protetti dal diritto internazionale, in particolare dove i bambini sono numerosi, come le scuole e gli ospedali,
Prendendo atto dell'adozione dello Statuto della Corte penale internazionale, che include fra i crimini di guerra nei conflitti armati sia internazionali che non internazionali, la chiamata di leva o l'arruolamento nelle forze armate nazionali di bambini di età inferiore a 15 anni, o il fatto di farli partecipare attivamente alle ostilità;
Considerando di conseguenza che, per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nella Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, occorre accrescere la protezione di questi ultimi rispetto a qualsiasi coinvolgimento in conflitti armati,
Notando che l'articolo primo della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo specifica che, ai sensi di detta Convenzione, per fanciullo si intende ogni essere umano che non ha ancora compiuto 18 anni, a meno che egli non divenga maggiorenne prima, in forza della legislazione che gli è applicabile,
Convinti che un Protocollo opzionale alla Convenzione che elevi l'età minima per un eventuale arruolamento nelle forze armate e la partecipazione alle ostilità, potrà contribuire con efficacia all'attuazione del principio secondo il quale l'interesse del bambino deve costituire un criterio predominante in tutte le azioni che lo concernono,
Notando che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa tenutasi nel dicembre 1995, ha raccomandato alle Parti al conflitto di prendere tutte le misure possibili al fine di evitare che i fanciulli di età inferiore a 18 anni prendano parte alle ostilità,
Rallegrandosi per l'adozione all'unanimità, in giugno 1999, della Convenzione n.182 ( 1999 ) dell'OIL relativa al divieto delle peggiori forme di lavoro minorile, ed ad una azione immediata in vista della loro eliminazione che vieti fra l'altro il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini da utilizzare in conflitti armati,
Condannando con profonda preoccupazione il reclutamento, l'addestramento e l'uso di fanciulli per le ostilità, all'interno e al di là dei confini nazionali, ad opera di gruppi armati diversi dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità di coloro che arruolano, addestrano e utilizzano bambini a tal fine,
Richiamando l'obbligo di ciascuna parte ad un conflitto armato di attenersi alle disposizioni del diritto internazionale umanitario,
Sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica gli scopi e i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare all'articolo 51, e le norme pertinenti del diritto umanitario,
In considerazione del fatto che sono indispensabili per la piena protezione dei fanciulli, in particolare durante i conflitti armati e sotto un'occupazione straniera, condizioni di pace e di sicurezza basate sul rispetto integrale degli scopi e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e sull'osservanza degli strumenti dei diritti dell'uomo applicabili,
Riconoscendo le particolari esigenze dei fanciulli i quali, in ragione della loro situazione economica e sociale o del loro sesso, sono particolarmente vulnerabili all'arruolamento o all'utilizzazione nelle ostilità in violazione del presente Protocollo,
Consapevoli altresì della necessità di tenere conto delle cause profonde, economiche, sociali e politiche della partecipazione dei bambini ai conflitti armati,
Convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per garantire il riadattamento fisico e psico-sociale, e il reinserimento sociale dei fanciulli che sono vittime di conflitti armati,
Incoraggiando la partecipazione delle comunità, in particolare dei fanciulli e dei bambini vittime, alla diffusione dell'informazione e ai programmi di istruzione concernenti l'applicazione del presente Protocollo,
Hanno concordato quanto segue
Articolo 1
Gli Stati parti adottano ogni misura possibile in pratica, per vigilare che i membri delle loro forze armate di età inferiore a 18 anni non partecipano direttamente alle ostilità.
Articolo 2
Gli Stati parti vigilano affinché le persone di età inferiore a 18 anni non siano oggetto di un arruolamento obbligatorio nelle loro forze armate.
Articolo 3
1. Gli Stati parti rilevano in anni l'età minima per l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali, rispetto a quello stabilità al paragrafo 3 dell'articolo 38 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, in considerazione dei principi iscritti in detto articolo e riconoscendo che, in virtù della Convenzione, coloro che non hanno compiuto 18 anni hanno diritto a una protezione speciale.
2. Ciascuno Stato parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione a questo strumento una dichiarazione vincolante, indicante l'età minima a decorrere dalla quale è autorizzato l'arruolamento volontario nelle sue forze armate nazionali e descrive le garanzie che ha previsto per vigilare affinché l'arruolamento non sia contratto forzosamente o sotto costrizione.
3. Gli Stati parti che autorizzano l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali prima di 18 anni instaurano garanzie che assicurano almeno quanto segue:
a) che tale arruolamento sia effettivamente volontario;
b) che tale arruolamento abbia luogo con il consenso illuminato dei genitori o dei tutori legali dell'interessato;
c) che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri inerenti al servizio militare e nazionale;
d) che essi forniscano una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi a detto servizio.
4. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, rafforzare la sua dichiarazione mediante una notifica a tal fine indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa tutti gli altri Stati parti.
Questa notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.
5. L'obbligo di rilevare l'età minima dell'arruolamento volontario di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli istituti scolastici posti sotto l'amministrazione o il controllo delle forze armate degli Stati parti, in conformità agli articoli 28 e 29 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo.
Articolo 4
1. I gruppi armati, distinti dalle forze armate di uno Stato, non dovrebbero in alcuna circostanza arruolare né utilizzare nelle ostilità effettivi aventi un'età inferiore a 18 anni.
2. Gli Stati parti prendono tutte le misure possibili in pratica per impedire l'arruolamento e l'utilizzazione di queste persone, in particolare provvedimenti a carattere giuridico per vietare e sanzionare penalmente tali prassi.
3. L'applicazione del presente articolo del Protocollo non ha effetto sullo statuto giuridico di qualsiasi parte a un conflitto armato.
Articolo 5
Nessuna norma del presente Protocollo può essere interpretata nel senso di impedire l'applicazione di disposizioni della legislazione di uno Stato parte, di strumenti internazionali e del diritto internazionale umanitario, più favorevoli alla realizzazione dei diritti del fanciullo.
Articolo 6
1. Ciascuno Stato parte adotta tutte le misure – di natura giuridica, amministrativa e di altra natura – richieste per assicurare l'applicazione e l'effettiva osservanza delle norme del presente Protocollo nei limiti della sua competenza.
2. Gli Stati parti s'impegnano a far ampiamente conoscere i principi e le norme del presente Protocollo agli adulti come pure ai fanciulli, grazie a mezzi appropriati.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura praticamente possibile affinché coloro i quali dipendono dalla loro competenza e sono arruolati o utilizzati nelle ostilità, in violazione del presente Protocollo, siano smobilitati o in qualsiasi altro modo liberati dagli obblighi militari.
Se del caso, gli Stati parti concedono a tali soggetti tutta l'assistenza appropriata in vista del loro riadattamento fisico e psicologico e del loro reinserimento sociale.
Articolo 7
1. Gli Stati parti cooperano all'applicazione del presente Protocollo, in particolare in vista di prevenire qualsiasi attività contraria a quest'ultimo, e di riadattare e di reinserire a livello sociale le persone che sono vittime di atti contrari al presente Protocollo, ivi compreso mediante la cooperazione tecnica e l'assistenza finanziaria.
Tale assistenza e tale cooperazione avverranno in consultazione con gli Stati parti interessati e con le organizzazioni internazionali competenti.
2. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono tale assistenza per mezzo di programmi multilaterali, bilaterali o di altra natura già in corso di realizzazione, o, se del caso, nell'ambito di un fondo di contributi volontari costituito in conformità alle regole stabilite dall'Assemblea generale.
Articolo 8
1. Ciascuno Stato parte presenta, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, per quel che lo concerne, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazioni dettagliate sui provvedimenti che ha adottato per dare effetto alle disposizioni del presente Protocollo, in particolare quelle relative alla partecipazione e all'arruolamento.
2. Dopo la presentazione del rapporto dettagliato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all'articolo 44 della Convenzione, ogni informazione integrativa relativa all'applicazione del presente Protocollo.
Gli altri Stati parti al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni integrative sull'applicazione del presente Protocollo.
Articolo 9
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni Stato.
Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il Segretario generale, nella sua qualità di depositario della Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati parti della Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, riguardo al deposito di ciascuna dichiarazione, ai sensi dell'articolo 13.
Articolo 10
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il proprio suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 11
1. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata.
La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Tuttavia, se alla scadenza di tale termine di un anno, lo Stato parte autore della denuncia è impegnato in un conflitto armato, quest'ultima non avrà effetto prima della fine di questo conflitto.
2.Tale denuncia non libera lo Stato parte dai suoi obblighi ai sensi del presente Protocollo in ragione di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la denuncia ha effetto, né pregiudica in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse stato investito prima della data di entrata in vigore della denuncia.
Articolo 12
1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, con richiesta di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento e metterla ai voti.
Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ogni emendamento adottato a maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore, esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni precedente emendamento da essi accettato.
Articolo 13
1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.
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