I Convenzione di Ginevra

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Capitolo IX. - Repressione degli abusi e delle infrazioni

Art. 49

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, una delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell'articolo seguente.

Ogni parte contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso, o di aver dato l'ordine di commettere, una di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali.

Essa potrà pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla propria legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente interessata al procedimento perché questa Parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti.

Ogni Parte contraente prenderà i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente.

Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.

Art. 50

Le infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione:

l'omicidio intenzionale,

la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici,

il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrità fisica o alla salute,

la distruzione e l'appropriamento di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari.

Art. 51

Nessuna parte contraente potrà esonerare se stessa, né esonerare un'altra Parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un'altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previste dall'articolo precedente.

Art. 52

A richiesta di una Parte in conflitto, dovrà essere aperta una inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione.

Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro, che deciderà sulla procedura da seguire.

Accertata la violazione, le Parti in conflitto vi porranno fine e la reprimeranno il piu rapidamente possibile.

Art. 53

L'uso, da parte di privati, di società o ditte commerciali sia pubbliche che private, che non vi abbiano diritto in virtù della presente convenzione, dell'emblema o della denominazione di "croce rossa" o di "croce di Ginevra", nonché di qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituisca un'imitazione, sarà vietato in qualunque tempo, qualunque sia lo scopo di questo uso e qualunque possa essere stata la data anteriore d'adozione.

In ragione dell'omaggio reso alla Svizzera con l'adozione dei colori federali invertiti e della confusione che può sorgere tra gli stemmi della Svizzera e il segno distintivo della Convenzione, l'uso da parte di privati, di società o di ditte commerciali, degli stemmi della Confederazione Svizzera, come pure di qualunque segno che ne costituisca un'imitazione, sia come marchi di fabbrica o di commercio o come elementi di questi marchi, sia ad uno scopo contrario alla lealtà commerciale, sia in condizioni suscettibili di ferire il sentimento nazionale svizzero, sarà vietato in qualunque tempo.

Tuttavia, le Alte Parti della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 potranno accordare a coloro che hanno finora fatto uso degli emblemi, delle denominazioni o dei marchi indicati nel primo comma, un termine massimo di tre anni, a contare dall'entrata in vigore della presente Convenzione, per rinunciare a detto uso, rimanendo inteso che durante detto termine l'uso non potrà apparire, in tempo di guerra. come destinato a conferire la protezione della convenzione.

Il divieto previsto dal primo comma di questo articolo si applica parimenti senz'effetto per i diritti acquisiti dagli utenti anteriori, agli emblemi e alle denominazioni indicate nel secondo comma dell'art. 38.

Art. 54

Le Alte Parti contraenti la cui legislazione non fosse già sufficiente, prenderanno le misure necessarie per impedire e reprimere in ogni tempo gli abusi previsti dall'art. 53.

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