III Convenzione di Ginevra

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Titolo II

Protezione generale dei prigionieri di guerra

Art. 12 I prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica, ma non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati.

Indipendentemente dalle responsabilità individuali che possano esistere, la Potenza detentrice è responsabile del trattamento loro applicato.

I prigionieri di guerra possono essere trasferiti dalla Potenza detentrice soltanto a una Potenza che partecipa alla Convenzione e quando la Potenza detentrice si sia accertata che la Potenza di cui si tratta abbia la volontà e sia in grado di applicare la Convenzione.

Nel caso in cui dei prigionieri di guerra fossero in tal modo trasferiti, la responsabilità dell'applicazione della Convenzione incomberà alla Potenza che ha accettato di accoglierli per il tempo in cui le saranno affidati.

Nondimeno, qualora questa Potenza mancasse ai suoi obblighi di eseguire le disposizioni della Convenzione su qualsiasi punto importante, la Potenza che ha proceduto al trasferimento dei prigionieri di guerra dovrà, in seguito a notifica da parte della Potenza protettrice prendere misure efficaci per rimediare alla situazione, o chiedere che i prigionieri di guerra le siano rinviati.

Dovrà essere dato seguito a tale richiesta.

Art. 13 I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità.

Ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave della presente Convenzione.

In particolare, nessun prigioniero di guerra potrà essere sottoposto ad una mutilazione corporale o ad un esperimento medico o scientifico di qualsiasi natura, che non sia giustificato dalla cura medica del prigioniero interessato e che non sia nel suo interesse.

I prigionieri di guerra devono parimente essere protetti in ogni tempo specialmente contro gli atti di violenza e d'intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità.

Le misure di rappresaglia in loro confronto sono proibite.

Art. 14 I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro personalità e del loro onore.

Le donne devono essere trattate con tutti i riguardi dovuti al loro sesso e fruire in ogni caso di un trattamento tanto favorevole quanto quello accordato agli uomini.

I prigionieri di guerra conservano la loro piena capacità civile come essa esisteva al momento della loro cattura.

La Potenza detentrice potrà limitarne l'esercizio sia sul suo territorio, sia fuori di questo, soltanto nella misura in cui la cattività lo esiga.

Art. 15 La Potenza che detiene prigionieri di guerra è tenuta a provvedere gratuitamente al loro sostentamento e ad accordar loro gratuitamente le cure mediche che il loro stato di salute richiede.

Art. 16 Tenuto conto delle disposizioni della presente Convenzione concernenti il grado come pure il sesso, e con riserva di ogni trattamento privilegiato che fosse accordato ai prigionieri di guerra in considerazione dello stato della loro salute, della loro età o delle loro attitudini professionali, i prigionieri devono essere trattati tutti allo stesso modo dalla Potenza detentrice, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, alla nazionalità, alla religione, alle opinioni politiche o altra, fondata su criteri analoghi.

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