III Convenzione di Ginevra |
Art. 21 La Potenza detentrice potrà sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento.
Essa potrà imporre loro l'obbligo di non allontanarsi oltre un certo limite dal campo dove sono internati, oppure, se il campo è chiuso, di non varcarne il recinto.
Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione relative alle sanzioni penali e disciplinari, questi prigionieri potranno essere rinchiusi o consegnati soltanto se siffatto provvedimento risulta necessario per proteggere la loro salute; tale situazione non potrà tuttavia prolungarsi oltre la durata delle circostanze che l'avessero resa necessaria.
I prigionieri di guerra potranno esser messi parzialmente o completamente in libertà su parola o promessa, per quanto lo permettano loro le leggi della Potenza dalla quale dipendono.
Questo provvedimento sarà preso specialmente nei casi in cui possa contribuire a migliorare lo stato di salute dei prigionieri.
Nessun prigioniero potrà essere costretto ad accettare la sua libertà su parola o promessa.
Fin dall'inizio delle ostilità, ciascuna Parte belligerante notificherà alla Parte avversaria le leggi e i regolamenti che permettono o proibiscono ai suoi attinenti di accettare la libertà su parola o promessa.
I prigionieri messi in libertà su parola o promessa, in conformità delle leggi e dei regolamenti cosi notificati, saranno obbligati, sul loro onore personale, ad adempiere scrupolosamente, sia verso la Potenza dalla quale dipendono, sia verso quella che li ha catturati, gli impegni che avessero assunto.
In siffatti casi, la Potenza dalla quale dipendono sarà tenuta a non esigere nè ad accettare da essi alcun servizio contrario alla parola o alla promessa data.
Art. 22 I prigionieri di guerra potranno essere internati soltanto in stabilimenti situati sulla terra ferma e che offrano ogni garanzia d'igiene e di salubrità; salvo in casi speciali giustificati dall'interesse dei prigionieri stessi, questi non saranno internati in penitenziari.
I prigionieri di guerra internati in regioni malsane o il cui clima fosse loro pernicioso saranno trasferiti al più presto possibile in clima più favorevole.
La Potenza detentrice raggrupperà i prigionieri di guerra nei campi o in sezioni di campi tenendo conto della loro nazionalità, della loro lingua e delle loro usanze, con riserva che questi prigionieri non siano separati dai prigionieri di guerra appartenenti alle forze armate nelle quali servivano al momento della loro cattura, a meno che vi consentano.
Art. 23 Nessun prigioniero di guerra potrà mai essere mandato o trattenuto in una regione che sia esposta al fuoco della zona di combattimento, nè utilizzato per porre al riparo dalle operazioni militari, con la sua presenza, certi punti o certe regioni.
I prigionieri di guerra disporranno, in misura pari a quella prevista per la popolazione civile locale, di rifugi contro i bombardamenti aerei e altri pericoli della guerra; ad eccezione di quelli fra essi che partecipassero alla protezione dei loro accantonamenti contro detti pericoli, essi potranno recarsi nei rifugi il più rapidamente possibile, non appena sarà dato l'allarme.
Sarà loro parimente applicata ogni altra misura di protezione che fosse presa in favore della popolazione.
Le Potenze detentrici si comunicheranno reciprocamente, per il tramite delle Potenze protettrici, ogni indicazione utile sulla situazione geografica dei campi di prigionieri di guerra.
Ogni qualvolta lo permetteranno le considerazioni di carattere militare, i campi di prigionieri di guerra saranno segnalati con le lettere PG o PW collocate in modo da essere distintamente visibili di giorno dall'alto dello spazio aereo; tuttavia, le Potenze interessate potranno intendersi su un altro mezzo di segnalazione.
Solo i campi di prigionieri di guerra potranno essere segnalati in tal modo.
Art. 24 I campi di transito o di selezione di carattere permanente saranno sistemati in condizioni analoghe a quelle previste nella presente sezione, e i prigionieri di guerra vi fruiranno di un trattamento uguale a quello usato negli altri campi.
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