III Convenzione di Ginevra |
Art. 33 I membri del personale sanitario e religioso trattenuti in potere della Potenza detentrice per assistere i prigionieri di guerra, non saranno considerati come prigionieri di guerra.
Tuttavia, essi fruiranno almeno di tutti i vantaggi e della protezione della presente Convenzione, come pure tutte le facilitazioni necessarie per permetter loro di accordare le loro cure mediche e la loro assistenza religiosa ai prigionieri di guerra.
Essi continueranno ad esercitare, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti militari della Potenza detentrice, sotto l'autorità dei suoi servizi competenti e in concordanza con la loro coscienza professionale, le loro funzioni mediche o spirituali a favore dei prigionieri di guerra appartenenti, di preferenza, alle forze armate dalle quali dipendono.
Essi fruiranno inoltre, per l'esercizio della loro missione sanitaria o spirituale, delle seguenti facilitazioni: essi saranno autorizzati a visitare periodicamente i prigionieri di guerra che si trovano nei distaccamenti di lavoro o negli ospedali situati fuori del campo.
L'autorità detentrice metterà a loro disposizione, a questo scopo, i necessari mezzi di trasporto; in ogni campo, il medico militare più anziano nel grado più elevato sarà responsabile, verso le autorità militari del campo, di tutto ciò che concerne le attività del personale sanitario trattenuto.
A questo scopo, le Parti belligeranti si metteranno d'accordo, sin dall'inizio delle ostilità, circa la corrispondenza dei gradi del loro personale sanitario, compreso quello delle società indicate nell'articolo 26 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.
Per tutte le questioni inerenti alla loro missione, detto medico, come pure i cappellani, avranno direttamente accesso presso le autorità competenti del campo.
Queste accorderanno loro tutte le agevolezze necessarie per la corrispondenza relativa a dette questioni: il personale trattenuto, pur essendo sottoposto alla disciplina interna del campo in cui si trova, non potrà essere costretto ad alcun lavoro estraneo alla sua missione sanitaria o religiosa.
Durante le ostilità, le Parti belligeranti si metteranno d'accordo per uno scambio eventuale del personale trattenuto e ne fisseranno le modalità.
Nessuna delle disposizioni che precedono esonera la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono nei confronti dei prigionieri di guerra in materia sanitaria e spirituale.
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