III Convenzione di Ginevra

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Capitolo VI

Disciplina

Art. 39 Ogni campo di prigionieri di guerra sarà sottoposto all'autorità diretta di un ufficiale responsabile appartenente alle forze armate regolari della Potenza detentrice.

Quest'ufficiale sarà in possesso del testo della presente Convenzione, vigilerà che le disposizioni ne siano conosciute dal personale ai suoi ordini e sarà responsabile della loro applicazione, sotto il controllo del suo governo.

I prigionieri di guerra, eccettuati gli ufficiali, dovranno il saluto e le manifestazioni esterne di rispetto previste dai regolamenti vigenti presso i loro propri eserciti a tutti gli ufficiali della Potenza detentrice.

Gli ufficiali prigionieri di guerra non saranno tenuti a salutare che gli ufficiali di grado superiore di questa Potenza; tuttavia essi dovranno il saluto al comandante del campo, qualunque sia il suo grado.

Art. 40 Sarà data l'autorizzazione di portare le insegne del grado e della nazionalità, come pure le decorazioni.

Art. 41 Il testo della presente Convenzione, dei suoi allegati, come pure il contenuto d'ogni accordo speciale previsto dall'articolo 6, saranno affissi in ogni campo, nella lingua dei prigionieri di guerra, in luoghi dove possono essere consultati da tutti i prigionieri.

Saranno comunicati, a richiesta, ai prigionieri che si trovassero nell'impossibilità di conoscere il testo affisso.

I regolamenti, ordini, avvertimenti e pubblicazioni d'ogni genere relativi alla condotta dei prigionieri di guerra saranno loro comunicati in una lingua che essi comprendano; saranno affissi nelle condizioni sopra indicate e ne saranno trasmesse delle copie alla persona di fiducia.

Tutti gli ordini e comandi rivolti individualmente a prigionieri dovranno parimente essere dati in una lingua che essi comprendano.

Art. 42 L'uso delle armi contro i prigionieri di guerra, specie contro quelli che evadono o tentano di evadere, non potrà costituire che un mezzo estremo e sarà sempre preceduto da intimazioni adeguate alle circostanze.

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