III Convenzione di Ginevra |
Art. 118
I prigionieri di guerra saranno liberati e rimpatriati immediatamente dopo la fine delle ostilità attive.
In mancanza di disposizioni a tale riguardo in una convenzione conchiusa tra le Parti belligeranti per por fine alle ostilità, o in mancanza di tale convenzione, ciascuna delle Potenze detentrici preparerà essa stessa ed attuerà senz'indugio un piano di rimpatrio conforme al principio stabilito nel precedente capoverso.
Nell'uno come nell'altro caso, i provvedimenti adottati saranno resi noti ai prigionieri di guerra.
Le spese di rimpatrio dei prigionieri di guerra saranno in ogni caso ripartite equamente tra la Potenza detentrice e la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri.
A questo scopo saranno osservate le seguenti norme per la ripartizione:
Se le due Potenze di cui si tratta sono limitrofe, la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra assumerà le spese del loro rimpatrio a partire dal confine della Potenza detentrice;
Se le due Potenze di cui si tratta non sono limitrofe, la Potenza detentrice assumerà le spese di trasporto dei prigionieri di guerra nel suo territorio fino al suo confine o al suo porto d'imbarco più vicino alla Potenza dalla quale dipendono.
Quanto al rimanente delle spese cagionate dal rimpatrio, le Parti interessate si metteranno d'accordo per ripartirle equamente tra di loro.
La conclusione di un tale accordo non potrà in nessun caso giustificare il minimo ritardo nel rimpatrio dei prigionieri di guerra.
Art. 119 I rimpatri saranno eseguiti in condizioni analoghe a quelle previste dagli articoli dal 46 al 48 incluso della presente Convenzione per il trasferimento dei prigionieri di guerra e tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 118 nonchè di quelle seguenti.
Al momento del rimpatrio, gli oggetti di valore ritirati ai prigionieri di guerra, in conformità delle disposizioni dell'articolo 18, e le somme di danaro in valuta estera che non fossero state convertite nella valuta della Potenza detentrice, saranno loro restituiti.
Gli oggetti di valore e le somme di danaro in valuta estera che, per un motivo o per l'altro, non fossero stati restituti ai prigionieri di guerra al momento del loro rimpatrio, saranno consegnati all'Ufficio d'informazioni previsto dall'articolo 122.
I prigionieri di guerra saranno autorizzati a portare con sè i loro effetti personali, la loro corrispondenza e i colli giunti al loro indirizzo; il peso di questi effetti potrà essere limitato, qualora le circostanze del rimpatrio lo esigono, a quanto il prigioniero possa ragionevolmente portare; ogni prigioniero sarà in ogni caso autorizzato a portare con sè almeno venticinque chilogrammi.
Gli altri effetti personali del prigioniero rimpatriato saranno custoditi dalla Potenza detentrice; questa glieli farà pervenire non appena avrà conchiuso con la Potenza, dalla quale il prigioniero dipende, un accordo che fissi le modalità del loro trasporto e il pagamento delle spese che cagionerà.
I prigionieri di guerra che si trovassero sotto procedimento penale per un crimine o un delitto di diritto penale potranno essere trattenuti sino alla fine del processo, e quando ne sia il caso, fino all'espiazione della pena.
Altrettanto sarà di coloro che siano condannati per un crimine od un delitto di diritto penale.
Le Parti belligeranti si comunicheranno i nomi dei prigionieri di guerra che saranno trattenuti sino alla fine del processo o dell'esecuzione della pena.
Le Parti belligeranti si metteranno d'accordo per istituire delle commissioni allo scopo di rintracciare i prigionieri dispersi e di assicurarne il rimpatrio nel più breve tempo possibile.
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