III Convenzione di Ginevra  

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Sezione II

Disposizioni finali

Art. 133 La presente Convenzione è stesa in francese e in inglese.

Ambedue i testi sono parimente autentici.

Il Consiglio federale svizzero farà eseguire traduzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnuola.

Art. 134 La presente Convenzione sostituisce la Convenzione del 27 luglio 1929 nei rapporti tra le Alte Parti contraenti.

Art. 135 Nei rapporti tra le Potenze legate dalla Convenzione dell'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, si tratti della Convenzione del 29 luglio 1899 o di quella del 18 ottobre 1907 , e che partecipano alla presente Convenzione, questa completerà il capitolo II del Regolamento allegato alle suddette Convenzioni dell'Aja.

Art. 136 La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà, sino al 12 febbraio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla Conferenza che si è aperta a Ginevra il 21 aprile 1949, nonchè delle Potenze non rappresentate a questa Conferenza che partecipano alla Convenzione del 27 luglio 1929.

Art. 137 La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile e le ratifiche saranno depositate a Berna.

Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata per il tramite del Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze nel cui nome la Convenzione sarà stata firmata o l'adesione sarà stata notificata.

Art. 138 La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati.

Essa entrerà successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica.

Art. 139 A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta alle adesioni di qualunque Potenza in nome della quale non sia stata firmata.

Art. 140 Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data alla quale gli saranno giunte.

Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione.

Art. 141 Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti belligeranti prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione.

La comunicazione delle ratifiche od adesioni ricevute dalle Parti belligeranti sarà fatta dal Consiglio federale svizzero per la via più rapida.

Art. 142 Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione.

La denuncia sarà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero.

Questi comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti.

La denuncia produrrà i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero.

Tuttavia, la denuncia notificata mentre la Potenza denunciante è implicata in un conflitto non produrrà effetto alcuno fino a tanto che la pace non sarà stata conchiusa e, in ogni caso, sino a tanto che le operazioni di liberazione e di rimpatrio delle persone protette dalla presente Convenzione non saranno finite.

La denuncia varrà soltanto nei confronti della Potenza denunciante.

Essa non avrà effetto alcuno sugli obblighi che le Parti belligeranti rimarranno tenute ad adempiere in virtù dei principî del diritto delle genti, come risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza.

Art. 143 Il Consiglio federale svizzero farà registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

Il Consiglio federale svizzero informerà parimente il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese.

L'originale sarà depositato nell'Archivio della Confederazione Svizzera.

Il Consiglio federale svizzero trasmetterà una copia, certificata conforme, della Convenzione a ciascuno degli Stati firmatari, come pure agli Stati che avranno aderito alla Convenzione.

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