IV Convenzione di Ginevra

Indice

Capitolo VII. - Amministrazione e disciplina

Art. 99

Ogni luogo d'internamento sarà sottoposto all'autorità di un ufficiale o funzionario responsabile, scelto nelle forze militari regolari o nei ruoli dell'amministrazione civile regolare della Potenza detentrice.

L'ufficiale o il funzionario comandante del luogo d'internamento possiederà, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del suo Paese, il testo della presente Convenzione e risponderà dell'applicazione della stessa.

Il personale di sorveglianza sarà istruito sulle disposizioni della presente Convenzione e dei regolamenti concernenti la sua applicazione.

Il testo della presente Convenzione e i testi degli accordi speciali conchiusi conformemente alla presente Convenzione saranno affissi nell'interno del luogo d'internamento in una lingua compresa dagli internati o saranno in possesso del comitato d'internati.

I regolamenti, ordini, avvenimenti e avvisi d'ogni genere dovranno essere comunicati agli internati ed essere affissi all'interno dei luoghi d'internamento in una lingua che essi comprendano.

Tutti gli ordini e comandi rivolti individualmente a internati dovranno parimenti essere dati in una lingua che essi comprendano.

Art. 100

La disciplina nei luoghi d'internamento dov'essere compatibile con i principi d'umanità e non comprenderà in nessun caso regolamenti che impongano agli internati fatiche fisiche pericolose alla loro salute o vessazioni di carattere fisico o morale.

Il tatuaggio o l'apposizione di marchi o di segni corporali d'identificazione sono vietati.

In particolare, sono proibiti le soste e gli appelli prolungati, gli esercizi fisici punitivi, l'addestramento e le esercitazioni militari e le restrizioni di vitto.

Art. 101

Gli internati avranno il diritto di presentare alle autorità in cui potere si trovano le loro richieste concernenti il regime al quale sono sottoposti.

Essi avranno parimenti, senza limitazione alcuna, il diritto di rivolgersi, sia per tramite del comitato d'internati, sia direttamente se lo ritenesscro necessario, ai rappresentanti della Potenza protettrice per indicar loro i punti sui quali avessero da presentare doglianze nei riguardi del regime di internamento.

Queste richieste e queste doglianze dovranno essere trasmesse d'urgenza e senza modificazioni.

Quand'anche fossero riconosciute infondate, esse non potranno dar luogo a punizione alcuna.

I comitati d'internati potranno inviare ai rappresentanti della Potenza protettrice dei rapporti periodici sulla situazione nei luoghi d'internamento e sui bisogni degli internati.

Art. 102

In ogni luogo d'internamento, gli internati nomineranno liberamente, ogni sei mesi, a scrutinio segreto, i membri di un comitato incaricato di rappresentarli davanti alle autorità della Potenza detentrice, alle Potenze protettrici, al Comitato internazionale della Croce Rossa e ad ogni altro ente che li soccorresse.

I membri di questo comitato saranno rieleggibili.

Gli internati eletti entreranno in funzione dopo che la loro nomina sarà stata approvata dall'autorità detentrice.

I motivi eventuali di rifiuto o di destituzione saranno comunicati alle Potenze protettrici interessate.

Art. 103

I comitati d'internati dovranno contribuire al benessere fisico, morale e intellettuale degli internati.

In particolare, nel caso in cui gli internati decidessero di organizzare tra loro un sistema di mutua assistenza, l'organizzazione stessa competerebbe ai comitati, indipendentemente dai compiti speciali loro affidati da altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 104

I membri dei comitati d'internati non saranno costretti ad altro lavoro, se l'adempimento delle loro funzioni dovesse esserne reso più difficile.

I membri dei comitati potranno designare fra gli internati gli ausiliari che fossero loro necessari.

Sarà loro concessa ogni facilitazione materiale e, in particolare, una certa libertà di movimento necessaria all'adempimento dei loro compiti ( visite a distaccamenti di lavoro, presa in consegna di merci, ecc. ).

Ogni facilitazione sarà parimenti concessa ai membri dei comitati per la loro corrispondenza postale e telegrafica con le autorità detentrici, con le Potenze protettrici, col Comitato internazionale della Croce Rossa e i loro delegati, come pure con gli enti che soccorressero gli internati.

I membri dei comitati che si trovano in distaccamenti fruiranno delle stesse facilitazioni per la loro corrispondenza con il loro comitato del luogo principale d'internamento.

Queste corrispondenze non saranno limitate nè entreranno in linea di conto per il calcolo del numero di lettere e cartoline indicato nell'art. 107.

Nessun membro del comitato potrà essere trasferito senza che gli sia stato lasciato il tempo ragionevolmente necessario per mettere il suo successore al corrente degli affari pendenti.

Indice