IV Convenzione di Ginevra

Indice

Capitolo X - Trasferimenti degli internati

Art. 127

Il trasferimento degli internati si farà sempre con umanità.

Vi si procederà, di regola, per ferrovia o con altri mezzi di trasporto e in condizioni almeno pari a quelle di cui fruiscono le truppe della Potenza detentrice per i loro spostamenti.

Qualora i trasferimenti dovessero, in via eccezionale, effettuarsi a piedi, essi potranno aver luogo soltanto se le condizioni fisiche degli internati lo permettono e non dovranno in nessun caso imporre loro fatiche eccessive.

La Potenza detentrice fornirà agli internati, durante il trasferimento, acqua potabile e viveri in quantità, qualità e varietà sufficienti per mantenerli in buona salute, nonchè il vestiario, i rifugi adeguati e le cure mediche necessarie.

Essa prenderà tutte le precauzioni utili per garantire la loro sicurezza durante il trasferimento e allestirà, prima della loro partenza, l'elenco completo degli internati trasferiti.

Gli internati malati, feriti o infermi, come pure le puerpere, non saranno trasferiti fintanto che la loro salute può essere compromessa dal viaggio, a meno che la loro sicurezza non lo esiga imperiosamente.

Se il fronte si avvicina ad un luogo d'internamento, gli internati che vi si trovano saranno trasferiti soltanto se il loro trasferimento può compiersi in condizioni sufficienti di sicurezza o se corrono maggiori rischi rimanendo sul posto che ad essere trasferiti.

La Potenza detentrice, decidendo il trasferimento degli internati, dovrà tener conto dei loro interessi, specialmente per non accrescere le difficoltà del rimpatrio o del ritorno al loro luogo di domicilio.

Art. 128

In caso di trasferimento, gli internati saranno preavvertiti ufficialmente della loro partenza e del loro nuovo indirizzo postale, quest'avviso sarà comunicato loro in tempo utile perchè possano preparare i loro bagagli e avvertire la loro famiglia.

Essi saranno autorizzati a portare con sè i loro effetti personali, la loro corrispondenza ed i colli giunti al loro indirizzo; il peso di questi bagagli potrà essere ridotto se le circostanze del trasferimento lo esigono, ma in nessun caso a meno di venticinque chilogrammi per internato.

La corrispondenza ed i colli mandati al luogo d'internamento precedente saranno loro recapitati immediatamente.

Il comandante del luogo d'internamento prenderà, d'intesa con il comitato d'internati, i provvedimenti necessari per assicurare il trasferimento dei beni collettivi degli internati e dei bagagli che gli internati non potessero portare con sè in seguito ad una limitazione decisa in virtù del secondo comma del presente articolo.

Indice