IV Convenzione di Ginevra

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Sezione V - Uffici e agenzia Centrale di Informazioni

Art. 136

Fin dall'inizio di un conflitto, come in tutti i casi di occupazione, ogni Parte in conflitto istituirà un Ufficio ufficiale d'informazioni incaricato di ricevere e di trasmettere informazioni sulle persone protette che si trovano in suo potere.

Entro il più breve termine possibile, ogni Parte in conflitto trasmetterà a detto Ufficio informazioni sui provvedimenti da essa presi nei confronti di ogni persona arrestata da più di due settimane, messa in residenza forzata o internata.

Essa incaricherà inoltre i suoi vari servizi interessati di fornire con sollecitudine all'Ufficio sopra menzionato le indicazioni concernenti i mutamenti avvenuti nella situazione di queste persone protette, come trasferimenti, liberazioni, rimpatri, evasioni, ospedalizzazione, nascite e decessi.

Art. 137

L'Ufficio nazionale d'informazioni farà giungere d'urgenza, servendosi dei mezzi più rapidi, e per tramite delle Potenze detentrici da un lato, e dell'Agenzia centrale contemplata dall'art. 140, dall'altro, le informazioni concernenti le persone protette alla Potenza di cui dette persone sono attinenti o alla Potenza sul cui territorio esse erano domiciliate.

Gli Uffici risponderanno parimenti a tutte le domande loro rivolte circa le persone predette.

Gli Uffici di informazioni trasmetteranno le informazioni relative ad una persona protetta, salvo nei casi in cui la loro trasmissione potesse nuocere alla persona interessata o alla sua famiglia.

Ma, anche in tal caso, le informazioni non potranno essere rifiutate all'Agenzia centrale che, avvertita delle circostanze, prenderà le precauzioni necessarie indicate nell'articolo 140.

Tutte le comunicazioni scritte fatte da un Ufficio saranno autenticate con una firma o con un sigillo.

Art. 138

Le informazioni ricevute dall'Ufficio nazionale d'informazioni e da esso ritrasmesse saranno tali da permettere di identificare esattamente la persona protetta e di avvertirne rapidamente la famiglia.

Esse comprenderanno per ogni persona almeno il cognome, i nomi, il luogo e la data completa della nascita, la nazionalità, l'ultima residenza, i segni particolari, il nome del padre e il cognome della madre, la data e il genere della misura presa nei confronti della persona, come pure il luogo dove é stata arrestata, l'indirizzo al quale può essere mandata la corrispondenza, nonchè il cognome e indirizzo della persona che dev'essere informata.

Del pari, informazioni sullo stato di salute degli internati malati o feriti gravemente saranno trasmesse regolarmente e, per quanto possibile, ogni settimana.

Art. 139

L'Ufficio nazionale d'informazioni sarà inoltre incaricato di raccogliere tutti gli oggetti personali di valore lasciati dalle persone protette indicate nell'art. 136, specie al momento del loro rimpatrio, evasione o morte, e di trasmetterli agli interessati, sia direttamente, sia, ove occorra, per il tramite dell'Agenzia centrale.

Questi oggetti saranno spediti dall'Ufficio in pacchi sigillati; a questi pacchi saranno allegate delle dichiarazioni che stabiliscono con precisione l'identità delle persone cui appartenevano gli oggetti, nonchè un inventario completo del pacco.

Il ricevimento e l'invio di tutti gli oggetti di valore di tal genere saranno iscritti particolareggiatamente nei registri.

Art. 140

Sarà istituita, in Paese neutrale, un'Agenzia centrale di informazioni sulle persone protette, specie sugli internati.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa proporrà alle Potenze interessate, quando lo giudichi necessario, l'organizzazione di tale Agenzia, che potrà essere quella prevista dall'art. 123 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.

Quest'Agenzia sarà incaricata di concentrare tutte le informazioni del carattere previsto dall'art. 136, che essa potrà avere in via ufficiale o privata; essa le trasmetterà il più rapidamente possibile al Paese d'origine o di residenza delle persone interessate, salvo nei casi in cui questa trasmissione potesse nuocere alle persone cui le informazioni si riferiscono, o alla loro famiglia.

Essa riceverà, da parte delle Potenze in conflitto, tutte le facilitazioni ragionevoli per procedere a dette trasmissioni.

Le Alte Parti contraenti e in particolare quelle i cui cittadini fruiscono dei servizi dell'Agenzia centrale sono invitate a fornire alla stessa l'appoggio finanziario che le occorresse.

Le disposizioni che precedono non devono essere mai interpretate come tali da limitare l'attività umanitaria del Comitato internazionale della Croce Rossa e delle Società di soccorso indicate nell'art. 142.

Art. 141

Gli uffici nazionali d'informazioni e l'Agenzia centrale di informazioni beneficeranno della franchigia di porto in ogni materia postale, come pure di tutte le esenzioni contemplate dall'art. 110, e, in tutta la misura del possibile, della franchigia telegrafica o, almeno, di importanti riduzioni di tasse.

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