IV Convenzione di Ginevra |
I Comitati d'internati saranno autorizzati a distribuire gli invii di soccorsi collettivi, di cui sono responsabili, a tutti gli internati che dipendono amministrativamente dal loro luogo d'internamento, come pure a quelli che si trovano negli ospedali, o nelle prigioni o in altri stabilimenti penitenziari.
La distribuzione degli invii di soccorsi collettivi si farà secondo le istruzioni dei donatori e in conformità del piano stabilito dai Comitati d'internati; tuttavia, la distribuzione dei soccorsi sanitari si farà, a preferenza, d'intesa con i medici in capo; questi potranno, negli ospedali e nei lazzaretti, derogare a dette istruzioni nella misura in cui i bisogni dei loro malati lo esigono.
Nei limiti così precisati, la distribuzione si farà sempre in modo equo.
Per poter verificare la qualità come pure la quantità delle merci ricevute e stendere su questi punti rapporti particolareggiati destinati ai donatori, i membri dei Comitati d'internati saranno autorizzati a recarsi nelle stazioni e altri luoghi di arrivo, vicini al loro luogo d'internamento, dove giungono loro gli invii di soccorsi collettivi.
I Comitati d'internati beneficeranno delle facilitazioni necessarie per accertare se la distribuzione dei soccorsi collettivi in tutte le sottodivisioni e in tutti gli annessi del loro luogo d'internamento é stata fatta conformemente alle loro istruzioni.
I Comitati d'internati saranno autorizzati a compilare, come pure a far compilare dai membri dei Comitati d'internati nei distaccamenti di lavoro o dai medici in capo dei lazzaretti e ospedali, dei moduli o questionari destinati ai donatori e che si riferiscono ai soccorsi collettivi ( distribuzione, bisogni, quantità, ecc. ).
Questi moduli e questionari, debitamente compilati, saranno trasmessi senz'indugio ai donatori.
Allo scopo di garantire una distribuzione regolare di soccorsi collettivi agli internati del loro luogo d'internamento e, eventualmente, di sopperire ai bisogni provocati dall'arrivo di nuovi internati, i Comitati d'internati saranno autorizzati a costituire e a conservare scorte sufficienti di soccorsi collettivi.
Essi disporranno a questo fine, di magazzini adeguati; ogni magazzino sarà provvisto di due serrature; le chiavi dell'una saranno in mano del Comitato d'internati e quello dell'altra in mano del comandante del luogo d'internamento.
Le Alte Parti contraenti e, in particolare, le Potenze detentrici autorizzeranno, nella misura del possibile e con riserva del disciplinamento relativo al vettovagliamento della popolazione, qualsiasi acquisto che fosse fatto sul loro territorio allo scopo di distribuire soccorsi collettivi agli internati; esse faciliteranno parimenti i trasferimenti di denaro e altri provvedimenti finanziari, tecnici o amministrativi eseguiti in considerazione di tali acquisti.
Le disposizioni che precedono non devono limitare il diritto degli internati di ricevere soccorsi collettivi prima del loro arrivo al luogo d'internamento o durante il trasferimento, nè la possibilità per i rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di qualsiasi altro ente umanitario che soccorra gli internati e fosse incaricato di trasmettere tali soccorsi, di garantirne la distribuzione ai loro destinatari con qualunque altro mezzo che ritenessero opportuno.
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