IV Convenzione di Ginevra  

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Allegato II - Progetto di Regolamento concernente i soccorsi collettivi agli internati civili

Art. 1

I Comitati d'internati saranno autorizzati a distribuire gli invii di soccorsi collettivi, di cui sono responsabili, a tutti gli internati che dipendono amministrativamente dal loro luogo d'internamento, come pure a quelli che si trovano negli ospedali, o nelle prigioni o in altri stabilimenti penitenziari.

Art. 2

La distribuzione degli invii di soccorsi collettivi si farà secondo le istruzioni dei donatori e in conformità del piano stabilito dai Comitati d'internati; tuttavia, la distribuzione dei soccorsi sanitari si farà, a preferenza, d'intesa con i medici in capo; questi potranno, negli ospedali e nei lazzaretti, derogare a dette istruzioni nella misura in cui i bisogni dei loro malati lo esigono.

Nei limiti così precisati, la distribuzione si farà sempre in modo equo.

Art. 3

Per poter verificare la qualità come pure la quantità delle merci ricevute e stendere su questi punti rapporti particolareggiati destinati ai donatori, i membri dei Comitati d'internati saranno autorizzati a recarsi nelle stazioni e altri luoghi di arrivo, vicini al loro luogo d'internamento, dove giungono loro gli invii di soccorsi collettivi.

Art. 4

I Comitati d'internati beneficeranno delle facilitazioni necessarie per accertare se la distribuzione dei soccorsi collettivi in tutte le sottodivisioni e in tutti gli annessi del loro luogo d'internamento é stata fatta conformemente alle loro istruzioni.

Art. 5

I Comitati d'internati saranno autorizzati a compilare, come pure a far compilare dai membri dei Comitati d'internati nei distaccamenti di lavoro o dai medici in capo dei lazzaretti e ospedali, dei moduli o questionari destinati ai donatori e che si riferiscono ai soccorsi collettivi ( distribuzione, bisogni, quantità, ecc. ).

Questi moduli e questionari, debitamente compilati, saranno trasmessi senz'indugio ai donatori.

Art. 6

Allo scopo di garantire una distribuzione regolare di soccorsi collettivi agli internati del loro luogo d'internamento e, eventualmente, di sopperire ai bisogni provocati dall'arrivo di nuovi internati, i Comitati d'internati saranno autorizzati a costituire e a conservare scorte sufficienti di soccorsi collettivi.

Essi disporranno a questo fine, di magazzini adeguati; ogni magazzino sarà provvisto di due serrature; le chiavi dell'una saranno in mano del Comitato d'internati e quello dell'altra in mano del comandante del luogo d'internamento.

Art. 7

Le Alte Parti contraenti e, in particolare, le Potenze detentrici autorizzeranno, nella misura del possibile e con riserva del disciplinamento relativo al vettovagliamento della popolazione, qualsiasi acquisto che fosse fatto sul loro territorio allo scopo di distribuire soccorsi collettivi agli internati; esse faciliteranno parimenti i trasferimenti di denaro e altri provvedimenti finanziari, tecnici o amministrativi eseguiti in considerazione di tali acquisti.

Art. 8

Le disposizioni che precedono non devono limitare il diritto degli internati di ricevere soccorsi collettivi prima del loro arrivo al luogo d'internamento o durante il trasferimento, nè la possibilità per i rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di qualsiasi altro ente umanitario che soccorra gli internati e fosse incaricato di trasmettere tali soccorsi, di garantirne la distribuzione ai loro destinatari con qualunque altro mezzo che ritenessero opportuno.

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