Statuto delle Nazioni Unite

Capitolo XII - Regime internazionale di amministrazione fiduciaria

Articolo 75

Le Nazioni Unite stabiliscono sotto la loro autorità un regime internazionale di amministrazione fiduciaria per l'amministrazione ed il controllo di quei territori che potranno essere sottoposti a tale regime con successive convenzioni particolari.

Questi territori sono qui di seguito indicati con l'espressione « territori in amministrazione fiduciaria ».

Articolo 76

Gli obiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria, in conformità ai fini delle Nazioni Unite enunciati nell'articolo l dei presente Statuto, sono i seguenti:

a. rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;

b. promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo degii abitanti dei territori in amministrazione fiduciaria, ed il loro progressivo avviamento all'autonomia o all'indipendenza, tenendo conto delle particolari condizioni di ciascun territorio e delle sue popolazioni, delle aspirazioni liberamente manifestate dalle popolazioni interessate, e delle disposizioni che potranno essere previste da ciascuna convenzione di amministrazione fiduciaria;

c. incoraggiare il rispetto del diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzìone di razza, sesso, lingua, o religione, ed incoraggiare il riconoscimento della interdipendenza dei popoli del mondo;

d. assicurare parità di trattamento in materia sociale, economica e commerciale a tutti i membri delle Nazioni Unite ed ai loro cittadini e cosi pure uguaglianza di trattamento a questi ultimi nell'amministrazione della giustizia senza pregiudizio per il conseguimento dei sopraindicati obiettivi, e subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 80.

Articolo 77

1. Il regime di amministrazione fiduciaria sarà applicato ai territori delle seguenti categorie che vi siano sottoposti mediante convenzioni di amministrazione fiduciaria:

a. territori attualmente sottoposti a mandato:

b. territori che vengono tolti a Stati nemici in conseguenza della seconda guerra mondiale;

c. territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati responsabili della loro amministrazione.

2. Sarà oggetto di successivo accordo stabilire quali territori delle precedenti categorie saranno sottoposti al regime di amministrazione fiduciaria ed a quali condizioni.

Articolo 78

Il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori che siano divenuti Membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni fra questi essere fondate sul rispetto del principio della sovrana uguaglianza.

Articolo 79

Le condizioni dell'amministrazione fiduciaria per ogni territorio da sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria, come pure i relativi mutamenti od emendamenti, saranno convenuti tra gli Stati direttamente interessati, inclusa la potenza mandataria nel caso di territori sotto mandato di un Membro delle Nazioni Unite, e saranno approvati secondo le disposizioni degli articoli 83 e 85.

Articolo 80

1. Salvo quanto possa essere convenuto in singole convenzioni di amministrazione fiduciaria, stipulate a norme degli articoli 77, 79 ed 81, per sottoporre ciascun territorio al regime di amministrazione fiduciaria, e fino a quando tali convenzioni non siano state concluse, nessuna disposizione di questo capitolo deve essere interpretata in maniera da modificare in alcun modo i diritti di uno Stato o di una popolazione, o le disposizioni di atti internazionali vigenti, di cui siano parte Membri delle Nazioni Unite.

2. Il paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato in modo da dar motivo a ritardo o rinvio della negoziazione e stipulazione di convenzione per sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria dei territori sotto mandato, od altri, secondo quanta è previsto dall'articolo 77.

Articolo 81

La convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso comprendere le condizioni in base alle quali il territorio in questione sarà amministrato e designare l'autorità che eserciterà l'amministrazione del medesimo.

Tale autorità, qui di seguito indicata con l'espressione « autorità amministratrice », potrà essere costituita da uno Stato o da più Stati o dall'Organizzazione stessa.

Articolo 82

In ogni convenzione di amministrazione fiduciaria potranno essere designate una o più zone strategiche che potranno comprendere tutto il territorio sottoposto all'amministrazione fiduciaria, od una sua parte, senza alcun pregiudizio dell'accordo o degli accordi speciali stipulati a norma dell'articolo 43.

Articolo 83

1. Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative alle zone strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dal Consiglio di Sicurezza.

2. Gli obiettivi fondamentali indicati nell'articolo 76 valgono per la popolazione di ogni zona strategica.

3. Il Consiglio di Sicurezza si avvale, nel rispetto delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e senza pregiudizio delle considerazioni: di sicurezza, dell'ausilio del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria per esercitare, nelle zone strategiche, quelle funzioni che, in base al regime di amministrazione fiduciaria spettano alle Nazioni Unite in materia politica, economica, sociale ed educativa.

Articolo 84

L'autorità amministratrice ha il dovere di fare in modo che il territorio amministrato prenda la sua parte al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

A questo fine l'autorità amministratrice può servirsi di forze armate volontarie, di facilitazioni e di assistenza da parte del territorio in amministrazione fiduciaria per l'adempimento degli obblighi da essa assunti a tale riguardo verso il Consiglio di Sicurezza, come pure per la difesa locale e per il mantenimento dell'ordine nel territorio in amministrazione.

Articolo 85

1. Le funzioni delle Nazioni Unite in rapporto alle convenzioni di amministrazione fiduciaria per tutte le zone non definite come strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dall'Assemblea Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la direzione dell'Assemblea Generale coadiuva quest'ultima nell'adempimento di tali funzioni.

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