Convenzione contro la tortura |
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati Parti.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati.
L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o vi aderiranno successivamente al deposito del ventesimo strumento di ratifica o adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o adesione.
Articolo 28
1. Ogni Stato Parte può al momento della ratifica o della firma o della adesione a questa Convenzione, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato previsto all'art. 20.
2. Ogni Stato Parte che abbia posto una riserva in conformità al paragrafo 1 di questo articolo, può in ogni momento ritirare tale riserva mediante una notifica al Segretario generale delle Nazioni Unite.
1. Ogni Stato Parte alla presente Convenzione potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti.
Nel caso che entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione almeno un terzo degli Stati Parti si dichiari a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite.
Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto dal Segretario generale all'approvazione di tutti gli Stati Parti.
2. Un emendamento approvato in conformità al paragrafo 1 di questo articolo entrerà in vigore quando due terzi degli Stati Parti alla presente Convenzione abbiano notificato al Segretario generale delle Nazioni Unite che essi lo hanno accettato in conformità ai loro rispettivi procedimenti costituzionali.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati Parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati Parti rimarranno vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.
1. Qualsiasi contesa tra due o più Stati Parti riguardante l'intepretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta attraverso negoziato, sarà sottoposta, su richiesta di uno di tali Stati Parti, ad arbitrato.
Se entro sei mesi dalla data di richiesta di arbitrato le parti non sono in grado di trovare un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una di queste parti può deferire la disputa alla Corte Internazionale di Giustizia con una richiesta conforme allo Statuto della Corte.
2. Ogni Stato può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione o all'accessione ad essa, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 1 di questo articolo.
Gli altri Stati Parti non saranno vincolati dal paragrafo 1 di questo articolo nei confronti di quegli Stati parti che hanno posto tale riserva.
3. Ogni Stato Parte che abbia posto una riserva in conformità al paragrafo 2 di questo articolo può, in ogni momento, ritirare tale riserva mediante una notifica al Segretario generale delle Nazioni Unite.
1. Ogni Stato Parte potrà denunciare, in qualsiasi momento, la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.
La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.
2. Tale denuncia non avrà l'effetto di sollevare lo Stato Parte dagli obblighi assunti con la presente Convenzione rispetto a qualsiasi atto od omissione verificatisi prima della data in cui la denuncia diviene effettiva, né la denuncia impedirà in alcun modo di continuare ad esaminare un fatto che sia stato sottoposto all'attenzione del Comitato prima della data in cui la denuncia diviene effettiva.
3. Dal momento in cui la denuncia di uno Stato Parte prende effetto, il Comitato si asterrà dall'esaminare qualsiasi nuova questione riguardante quello Stato.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e tutti gli Stati che hanno firmato o acceduto alla presente Convenzione di quanto segue:
a) firme, ratifiche e accessioni depositate in conformità agli articoli 25 e 26;
b) data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore in conformità all'art. 27 e data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'art. 29;
c) denunce fatte in conformità all'art. 1.
1. La presente Convenzione, di cui i testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo, fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche della presente Convenzione a tutti gli Stati.
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