Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea |
1. Gli Stati membri considerano la loro politica di congiuntura come una questione d'interesse comune.
Essi si consultano reciprocamente e con la Commissione circa le misure da adottare in funzione delle circostanze.
2. Senza pregiudizio delle altre procedure previste dal presente Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità in merito alle misure adatte alla situazione.
3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, ove occorra, le direttive necessarie in ordine alle modalità d'applicazione delle misure decise a termini del paragrafo 2.
4. Le procedure previste dal presente articolo sono altresì applicabili in caso di difficoltà sopravvenute nell'approvvigionamento di determinati prodotti.
Ogni Stato membro attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della sua bilancia globale dei pagamenti e a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire un alto livello di occupazione e la stabilità del livello dei prezzi.
1. Allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 104, gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche.
Essi istituiscono all'uopo una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni e tra i loro istituti bancari centrali.
La Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni per l'attuazione di tale collaborazione.
2. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri nel campo monetario in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato comune, è istituito un Comitato monetario a carattere consultivo, con il compito di:
- seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri e della Comunità, nonché il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente al Consiglio ed alla Commissione,
- formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni.
Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del Comitato monetario.
1. Ciascuno Stato membro s'impegna ad autorizzare che vengano effettuati, nella valuta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, come anche i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è liberalizzata tra gli Stati membri in applicazione del presente Trattato.
Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei loro pagamenti oltre quanto previsto dal comma precedente, nella misura in cui ciò sia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.
2. Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi e i movimenti di capitale sono limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, sono per analogia applicate, ai fini della graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni dei capi che trattano dell'abolizione delle restrizioni quantitative, della liberalizzazione dei servizi e della libera circolazione dei capitali
3. Gli Stati membri s'impegnano a non introdurre nei loro rapporti nuove restrizioni per i trasferimenti relativi alle transazioni invisibili, enumerate nell'elenco di cui all'allegato III del presente Trattato.
La graduale soppressione delle restrizioni esistenti si effettua conformemente alle disposizioni degl'articoli da 63 a 65 inclusi, semprechè non sia disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 o dal capo relativo alla libera circolazione dei capitali
4. Ove necessario, gli Stati membri si accordano sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e trasferimenti di cui al presente articolo; tali misure non possono essere pregiudizievoli agli obiettivi enunciati nel presente capo.
1. Ogni Stato membro considera la propria politica, in materia di tassi di cambio, come un problema d'interesse comune.
2. Qualora uno Stato membro proceda ad una modificazione del suo tasso di cambio che non risponda agli obiettivi di cui all'articolo 104 e alteri gravemente le condizioni di concorrenza, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può autorizzare altri Stati membri ad adottare, per un periodo strettamente limitato, le misure necessarie, di cui essa definisce le condizioni e modalità, per ovviare alle conseguenze di tale azione.
1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia del pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da un equilibrio globale della bilancia, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapresa o può intraprendere conformemente alle disposizioni dell'articolo 104, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone.
La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato.
Se l'azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del Comitato monetario, il concorso reciproco e i metodi del caso.
La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.
2. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalità.
Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:
a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possono ricorrere,
b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi,
c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.
Inoltre, durante il periodo transitorio, il concorso reciproco può assumere altresì la forma di riduzioni speciali dei dazi doganali o di aumenti di contingenti destinati a favorire l'incremento delle importazioni provenienti dal paese in difficoltà, a condizione di ottenere l'accordo degli Stati che adotterebbero tali misure.
3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.
Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti, e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie.
Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.
2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore.
La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco a termini dell'articolo 108.
Su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato monetario, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.
Con l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione delle barriere doganali.
La politica commerciale comune tiene conto dell'incidenza favorevole che la soppressione dei dazi fra gli Stati membri può esercitare sullo sviluppo della capacità di concorrenza delle imprese di tali Stati.
Senza pregiudizio degli articoli 115 e 116, sono applicabili durante il periodo transitorio le disposizioni seguenti:
1. Gli Stati membri procedono al coordinamento dei loro rapporti commerciali con i paesi terzi, in modo che al termine del periodo transitorio sussistano le condizioni necessarie all'attuazione di una politica comune in materia di commercio estero.
La Commissione sottopone al Consiglio proposte relative alla procedura da applicare durante il periodo transitorio per la realizzazione di un'azione comune, e all'uniformazione della politica commerciale.
2. La Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni in merito ai negoziati tariffari con paesi terzi sulla tariffa doganale comune.
Il Consiglio autorizza la Commissione ad aprire i negoziati.
La Commissione conduce tali negoziati in consultazione con un Comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in tale compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.
3. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo, il Consiglio delibera all'unanimità, durante le due prime tappe, ed alla maggioranza qualificata in seguito.
4. Gli Stati membri, in consultazione con la Commissione, adottano tutte le necessarie misure dirette in particolare ad adattare gli accordi tariffari in vigore con i paesi terzi, affinché l'entrata in vigore della tariffa doganale comune non venga ritardata.
5. Gli Stati membri si prefiggono come obiettivo di uniformare tra loro i propri elenchi di liberalizzazione nei confronti di paesi terzi o di gruppi di paesi terzi al livello più elevato possibile.
A tal fine, la Commissione sottopone agli Stati membri tutte le raccomandazioni del caso.
Se gli Stati membri procedono all'abolizione o alla riduzione delle restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi, sono tenuti ad informarne preventivamente la Commissione e ad applicare lo stesso trattamento nei confronti degli altri Stati membri.
1. Senza pregiudizio degli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito di altre organizzazioni internazionali, i regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle esportazioni nei paesi terzi saranno progressivamente armonizzati prima del termine del periodo transitorio, nella misura necessaria per evitare che venga alterata la concorrenza fra le imprese della Comunità.
Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce, all'unanimità fino al termine della seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie a tal fine.
2. Le disposizioni che precedono non si applicano ai ristorni di dazi doganali o di tasse di effetto equivalente ne ai ristorni di imposizioni indirette, ivi comprese le imposte sulla cifra d'affari, le imposte di consumo e le altre imposte indirette, concessi all'atto dell'esportazione di una merce da uno Stato membro in un paese terzo, nella misura in cui tali ristorni non siano superiori agli oneri che hanno gravato direttamente o indirettamente sui prodotti esportati
1. Dopo lo spirare del periodo transitorio, la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica d'esportazione e le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.
2. Ai fini dell'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione sottopone delle proposte al Consiglio.
3. Qualora si debbano negoziare accordi con paesi terzi, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari.
Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un Comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.
4. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Gli accordi di cui agli articoli 111, paragrafo 2, e 113, sono conclusi a nome della Comunità dal Consiglio, il quale delibera all'unanimità durante le due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito.
Per assicurare che l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente Trattato non sia impedita da deviazioni di traffico, ovvero qualora delle disparità nelle misure stesse provochino difficoltà economiche in uno o più Stati, la Commissione raccomanda i metodi con i quali gli altri Stati membri apportano la necessaria cooperazione.
In mancanza, la Commissione autorizza gli Stati membri ad adottare le misure di protezione necessarie definendone le condizioni e modalità.
In caso d'urgenza e durante il periodo transitorio gli Stati membri possono adottare direttamente le misure necessarie e le notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, che può decidere se devono modificarle o sopprimerle.
In ordine di priorità, devono essere scelte le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e che tengano conto della necessità di affrettare, nei limiti del possibile, l'instaurazione della tariffa doganale comune.
Per tutte le questioni che rivestono un interesse particolare per il mercato comune, gli Stati membri, a decorrere dalla fine del periodo transitorio, condurranno unicamente un'azione comune nell'ambito delle organizzazioni internazionali a carattere economico.
A tal fine, la Commissione sottopone al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, proposte relative alla portata ed all'attuazione di tale azione comune.
Durante il periodo transitorio, gli Stati membri si consultano per concertare la loro azione e adottare, per quanto possibile, un atteggiamento uniforme.
Indice |