Decreto generale sul Matrimonio Canonico  

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VIII. Dispensa dal matrimonio rato e non consumato

63. La situazione che si viene a creare tra i coniugi in caso di matrimonio rato e non consumato è spesso delicata e complessa e può legittimamente indurre i medesimi, alle condizioni previste dal diritto della Chiesa, a inoltrare domanda per la concessione della dispensa "super rato et non consummato".

Per la cura pastorale di questi casi e per l'assicurazione di un'opportuna consulenza giuridica ci si attenga, per analogia, alle indicazioni dei n. 56 e n. 58.

64. Competente per ricevere la domanda e per svolgere l'istruttoria in vista del rescritto di dispensa è il Vescovo diocesano della parte oratrice, che si avvale della collaborazione del Tribunale diocesano o interdiocesano o regionale oppure di un sacerdote idoneo debitamente delegato.

Il voto conclusivo dell'istruttoria dev'essere dato personalmente dal Vescovo, e deve riguardare il fatto della non consumazione, l'esistenza della giusta causa e l'opportunità della concessione della dispensa.

65. Il Vescovo, cui la Sede Apostolica trasmette il rescritto pontificio di dispensa, deve notificarlo alle parti e nello stesso tempo dar mandato sia al parroco della parrocchia in cui fu celebrato il matrimonio sia a quello della parrocchia in cui ciascuno degli sposi fu battezzato di annotare la concessione della dispensa nel libro dei matrimoni e in quello dei battezzati ( cfr can. 1706 ).

66. La rimozione del divieto di passare a nuove nozze "inconsulto Ordinario", contenuto in un rescritto di dispensa "super rato et non consummato", si intende di competenza dell'Ordinario del luogo nel quale viene istruita la pratica per la celebrazione del nuovo matrimonio, salva diversa precisazione.

Per la regolarizzazione della situazione delle parti interessate ci si attenga a quanto indicato nel n. 44, par. 4 del presente decreto

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