Catechismo della Chiesa Cattolica

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IV. Le offese alla dignità del matrimonio

2382 Il divorzio

Il Signore Gesù ha insistito sull'intenzione originaria del Creatore, che voleva un matrimonio indissolubile. ( Mt 5,31-32; Mt 19,3-9; Mc 10,9; Lc 16,18; 1 Cor 7,10-11 )

1614

Abolisce le tolleranze che erano state a poco a poco introdotte nella Legge antica. ( Mt 19,7-9 )

Tra i battezzati « il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte ».130

2383 La separazione degli sposi con la permanenza del vincolo matrimoniale può essere legittima in certi casi contemplati dal Diritto canonico.131

1649

Se il divorzio civile rimane l'unico modo possibile di assicurare certi diritti legittimi, quali la cura dei figli o la tutela del patrimonio, può essere tollerato, senza che costituisca una colpa morale.

2384 Il divorzio è una grave offesa alla legge naturale.

1650

Esso pretende di sciogliere il patto liberamente stipulato dagli sposi, di vivere l'uno con l'altro fino alla morte.

Il divorzio offende l'Alleanza della salvezza, di cui il matrimonio sacramentale è segno.

Il fatto di contrarre un nuovo vincolo nuziale, anche se riconosciuto dalla legge civile, accresce la gravità della rottura: il coniuge risposato si trova in tal caso in una condizione di adulterio pubblico e permanente:

Se il marito, dopo essersi separato dalla propria moglie, si unisce ad un'altra donna, è lui stesso adultero, perché fa commettere un adulterio a tale donna; e la donna che abita con lui è adultera, perché ha attirato a sé il marito di un'altra.132

2385 Il carattere immorale del divorzio deriva anche dal disordine che esso introduce nella cellula familiare e nella società.

Tale disordine genera gravi danni: per il coniuge, che si trova abbandonato; per i figli, traumatizzati dalla separazione dei genitori, e sovente contesi tra questi; per il suo effetto contagioso, che lo rende una vera piaga sociale.

2386 Può avvenire che uno dei coniugi sia vittima innocente del divorzio pronunciato dalla legge civile; questi allora non contravviene alla norma morale.

1640

C'è infatti una differenza notevole tra il coniuge che si è sinceramente sforzato di rimanere fedele al sacramento del Matrimonio e si vede ingiustamente abbandonato, e colui che, per sua grave colpa, distrugge un matrimonio canonicamente valido.133

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130 Cod. Diritto Can. 1141
131 Cod. Diritto Can. 1151-1155
132 San Basilio di Cesarea, Moralia, regola 73: PG 31, 849D-853B
133 Giovanni Paolo II, Familiaris consortio 84