Codice dei Canoni delle Chiese Orientali

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Canoni preliminari

Can. 1

I canoni di questo Codice riguardano tutte e sole le Chiese orientali cattoliche, a meno che, per quanto riguarda le relazioni con la Chiesa latina, non sia espressamente stabilito diversamente.

Can. 2

I canoni del Codice, nei quali per lo più è recepito o adattato il diritto antico delle Chiese orientali, devono essere valutati prevalentemente partendo da quel diritto.

Can. 3

Anche se il Codice si riferisce spesso alle prescrizioni dei libri liturgici, per lo più non decide in materia liturgica; perciò queste prescrizioni devono essere osservate diligentemente, a meno che non siano contrarie ai canoni del Codice.

Can. 4

I canoni del Codice non abrogano né derogano alle convenzioni stipulate oppure approvate dalla Santa Sede con nazioni o con altre società politiche; le stesse perciò continuano tuttora ad aver vigore non ostando per nulla le prescrizioni contrarie del Codice.

Can. 5

I diritti acquisiti come pure i privilegi concessi dalla Sede Apostolica fino al presente a persone fisiche o giuridiche e che sono in uso e non sono stati revocati, rimangono integri, a meno che non siano espressamente revocati dai canoni del Codice.

Can. 6

Con l'entrata in vigore del Codice:

1° sono abrogate tutte le leggi di diritto comune o di diritto particolare che sono contrarie ai canoni del Codice, oppure che riguardano una materia che è stata integralmente ordinata nel Codice;

2° sono revocate tutte le consuetudini che sono riprovate dai canoni del Codice, oppure quelle che sono contrarie a essi, ma non le centenarie o immemorabili.

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