Codice dei Canoni delle Chiese Orientali |
Can. 1
I canoni di questo Codice riguardano tutte e sole le Chiese orientali cattoliche, a meno che, per quanto riguarda le relazioni con la Chiesa latina, non sia espressamente stabilito diversamente.
Can. 2
I canoni del Codice, nei quali per lo più è recepito o adattato il diritto antico delle Chiese orientali, devono essere valutati prevalentemente partendo da quel diritto.
Can. 3
Anche se il Codice si riferisce spesso alle prescrizioni dei libri liturgici, per lo più non decide in materia liturgica; perciò queste prescrizioni devono essere osservate diligentemente, a meno che non siano contrarie ai canoni del Codice.
Can. 4
I canoni del Codice non abrogano né derogano alle convenzioni stipulate oppure approvate dalla Santa Sede con nazioni o con altre società politiche; le stesse perciò continuano tuttora ad aver vigore non ostando per nulla le prescrizioni contrarie del Codice.
Can. 5
I diritti acquisiti come pure i privilegi concessi dalla Sede Apostolica fino al presente a persone fisiche o giuridiche e che sono in uso e non sono stati revocati, rimangono integri, a meno che non siano espressamente revocati dai canoni del Codice.
Can. 6
Con l'entrata in vigore del Codice:
1° sono abrogate tutte le leggi di diritto comune o di diritto particolare che sono contrarie ai canoni del Codice, oppure che riguardano una materia che è stata integralmente ordinata nel Codice;
2° sono revocate tutte le consuetudini che sono riprovate dai canoni del Codice, oppure quelle che sono contrarie a essi, ma non le centenarie o immemorabili.
Indice |