Codice dei Canoni delle Chiese Orientali

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Titolo II - Le chiese sui iuris e i riti

Can. 27

Si chiama, in questo Codice, Chiesa sui iuris, un raggruppamento di fedeli cristiani congiunto dalla gerarchia, a norma del diritto, che la suprema autorità della Chiesa riconosce espressamente o tacitamente come sui iuris.

Can. 28

§1. Il rito è il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, distinto per cultura e circostanze storiche di popoli, che si esprime in un modo di vivere la fede che è proprio di ciascuna Chiesa sui iuris.

§2. I riti di cui si tratta nel Codice sono, a meno che non consti altrimenti, quelli che hanno origine dalle tradizioni Alessandrina, Antiochena, Armena, Caldea e Costantinopolitana.

Capitolo I - L'ascrizione a una chiesa sui iuris

Can. 29

§1. Il figlio che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, col battesimo è ascritto alla Chiesa sui iuris a cui è ascritto il padre cattolico; se invece solo la madre è cattolica oppure se entrambi i genitori lo richiedono con volontà concorde è ascritto alla Chiesa sui iuris a cui la madre appartiene, salvo restando il diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica.

§2. Se invece il figlio, che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età:

1° è nato da madre non sposata, viene ascritto alla Chiesa sui iuris a cui appartiene la madre;

2° è di genitori ignoti, è ascritto alla Chiesa sui iuris alla quale sono ascritti coloro alle cui cure è legittimamente affidato; se però si tratta di padre e madre che lo adottano, si applichi il §1;

3° è di genitori non battezzati, è ascritto alla Chiesa sui iuris alla quale appartiene colui che si è assunto la sua educazione nella fede cattolica.

Can. 30

Qualsiasi battezzando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, può scegliere liberamente qualunque Chiesa sui iuris alla quale viene ascritto ricevendo in essa il battesimo, salvo restando il diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica.

Can. 31

Nessuno presuma di indurre in alcun modo qualunque fedele cristiano a passare a un'altra Chiesa sui iuris.

Can. 32

§1. Nessuno può passare validamente a un'altra Chiesa sui iuris senza il consenso della Sede Apostolica.

§2. Se però si tratta di un fedele cristiano dell'eparchia di qualche Chiesa sui iuris che chiede di passare a un'altra Chiesa sui iuris che ha nello stesso territorio la propria eparchia, questo consenso della Sede Apostolica si presume, purché i Vescovi eparchiali di entrambe le eparchie acconsentano per iscritto al passaggio.

Can. 33

Una donna ha pieno diritto di passare alla Chiesa sui iuris del marito, nella celebrazione del matrimonio o mentre perdura lo stesso; ma sciolto il matrimonio, può liberamente tornare alla precedente Chiesa sui iuris.

Can. 34

Se i genitori o il coniuge cattolico nel matrimonio misto passano ad altra Chiesa sui iuris, i figli al di sotto del quattordicesimo anno di età compiuto sono ascritti per il diritto stesso alla medesima Chiesa; se invece, nel matrimonio fra cattolici, soltanto uno dei genitori passa ad altra Chiesa sui iuris, i figli passano soltanto se entrambi i genitori consentono; compiuto però il quattordicesimo anno di età, i figli possono ritornare alla precedente Chiesa sui iuris.

Can. 35

I battezzati acattolici che convengono alla piena comunione con la Chiesa cattolica conservino il proprio rito, lo rispettino e, nella misura delle proprie forze, lo osservino dappertutto; siano perciò ascritti alla Chiesa sui iuris del medesimo rito, salvo il diritto di ricorrere alla Sede Apostolica in casi speciali di persone, di comunità o di regioni.

Can. 36

Ogni passaggio a un'altra Chiesa sui iuris ha valore dal momento della dichiarazione fatta davanti al Gerarca del luogo della stessa Chiesa o al parroco proprio, oppure al sacerdote delegato dall'uno o dall'altro e davanti a due testimoni, a meno che il rescritto della Sede Apostolica non disponga diversamente.

Can. 37

Ogni ascrizione a una Chiesa sui iuris o passaggio a un'altra Chiesa sui iuris sia annotato nel libro dei battezzati della parrocchia anche, se è il caso, della Chiesa latina, dove è stato celebrato il battesimo; se invece non lo si può fare, si annoti in un altro documento da conservare nell'archivio parrocchiale del parroco della propria Chiesa sui iuris alla quale è stata fatta l'ascrizione.

Can. 38 I fedeli cristiani delle Chiese orientali, anche se affidati alla cura del Gerarca o del parroco di un'altra Chiesa sui iuris, rimangono tuttavia ascritti alla propria Chiesa sui iuris.

Capitolo II - L'osservanza dei riti

Can. 39

I riti delle Chiese orientali, quale patrimonio della Chiesa universale di Cristo nel quale risplende la tradizione che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri e che afferma la divina unità nella varietà della fede cattolica, siano religiosamente osservati e promossi.

Can. 40

§1. I Gerarchi che presiedono le Chiese sui iuris e tutti gli altri Gerarchi curino con la massima diligenza la custodia fedele e l'osservanza accurata del proprio rito e non ammettano in esso dei mutamenti se non per ragione di un organico progresso, tenendo tuttavia presente la vicendevole benevolenza e l'unità dei cristiani.

§2. Tutti gli altri chierici e tutti i membri degli istituti di vita consacrata sono tenuti a osservare fedelmente il proprio rito e ad acquistarne una sempre maggiore conoscenza e un'osservanza più perfetta.

§3. Anche tutti gli altri fedeli cristiani curino la conoscenza e la stima del proprio rito e sono tenuti a osservarlo in ogni luogo, a meno che qualcosa non sia eccettuato dal diritto.

Can. 41

I fedeli cristiani di qualsiasi Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina, che per ragione di ufficio, di ministero o di incarico hanno relazioni frequenti con i fedeli cristiani di un'altra Chiesa sui iuris, siano formati accuratamente nella conoscenza e nella venerazione del rito della stessa Chiesa, secondo l'importanza dell'ufficio, del ministero o dell'incarico che adempiono.

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