Codice di Diritto Canonico

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Norme comuni

Can. 35

L'atto amministrativo singolare, si tratti di un decreto o di un precetto oppure si tratti di un rescritto, può essere prodotto, entro i limiti della sua competenza, da colui che gode di potestà esecutiva, fermo restando il disposto del can. 76, §1.

Can. 36

§1. L'atto amministrativo è da intendersi secondo il significato proprio delle parole e l'uso comune del parlare; nel dubbio, gli atti che si riferiscono alle liti o che riguardano le pene da comminare o da infliggere, oppure restringono i diritti della persona, o che ledono i diritti acquisiti, o che sono contrari a una legge a vantaggio dei privati, sono sottoposti a interpretazione stretta; tutti gli altri a interpretazione larga.

§2. Un atto amministrativo non deve essere esteso ad altri casi al di fuori di quelli espressi.

Can. 37

L'atto amministrativo, che riguarda il foro esterno, si deve consegnare per iscritto; così pure il relativo atto di esecuzione, se viene fatto in forma commissoria.

Can. 38

L'atto amministrativo, anche se si tratta di un rescritto dato Motu proprio, è privo di effetto nella misura in cui lede un diritto acquisito oppure è contrario a una legge o a una consuetudine approvata, a meno che l'autorità competente non abbia aggiunto espressamente una clausola derogatoria.

Can. 39

Le condizioni nell'atto amministrativo allora soltanto si reputano aggiunte per la validità, quando sono espresse per mezzo delle congiunzioni "si", "nisi", "dummodo".

Can. 40

L'esecutore di un atto amministrativo espleta invalidamente il suo incarico, prima di aver ricevuto la lettera e di averne controllato l'autenticità e l'integrità, a meno che non ne sia stata a lui trasmessa previamente la notizia per autorità di colui che ha emesso l'atto.

Can. 41

L'esecutore dell'atto amministrativo cui viene affidato il semplice compito dell'esecuzione, non può negare l'esecuzione di tale atto, a meno che non appaia manifestamente che l'atto medesimo è nullo o per altra grave causa non può essere sostenuto, oppure che le condizioni apposte nello stesso atto amministrativo non furono adempiute; se tuttavia l'esecuzione dell'atto amministrativo sembri inopportuna a motivo delle circostanze di persona o di luogo, l'esecutore interrompa l'esecuzione; ma in questi casi ne informi immediatamente l'autorità che ha emesso l'atto.

Can. 42

L'esecutore dell'atto amministrativo deve procedere a norma del mandato; se però non avrà adempiuto le condizioni essenziali apposte nella lettera e non avrà osservato la procedura sostanziale, l'esecuzione è invalida.

Can. 43

L'esecutore dell'atto amministrativo può farsi sostituire da un altro a suo prudente arbitrio, a meno che la sostituzione non sia stata proibita, o non sia stata scelta l'abilità specifica della persona, o non sia stata prestabilita la persona del sostituto; in questi casi però è lecito all'esecutore affidare ad un altro gli atti preparatori.

Can. 44

L'atto amministrativo può essere mandato ad esecuzione anche dal successore nell'ufficio dell'esecutore, a meno che non sia stata scelta l'abilità specifica della persona.

Can. 45

È lecito all'esecutore, se ha errato in qualche modo nell'esecuzione dell'atto amministrativo, mandarlo di nuovo ad esecuzione.

Can. 46

L'atto amministrativo non cessa venuto meno il diritto di colui che lo stabilisce, eccetto che non sia disposto espressamente altro dal diritto.

Can. 47

La revoca dell'atto amministrativo per mezzo di un altro atto amministrativo dell'autorità competente ottiene effetto unicamente dal momento in cui viene legittimamente notificato alla persona per la quale è stato dato.

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