Codice di Diritto Canonico

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L'elezione

Can. 164

Nelle elezioni canoniche si osservino le disposizioni dei canoni che seguono, eccetto che il diritto non abbia previsto altro.

Can. 165

Qualora non sia stato disposto altro dal diritto oppure dai legittimi statuti del collegio o del gruppo, se un collegio o un gruppo di persone avesse il diritto di eleggere a un ufficio, l'elezione non sia differita oltre il trimestre utile da computarsi dalla ricezione della notizia della vacanza dell'ufficio; trascorso inutilmente questo termine, l'autorità ecclesiastica, cui compete il diritto di confermare l'elezione o il diritto di provvedere sucessivamente, provveda liberamente all'ufficio vacante.

Can. 166

§1. Il presidente del collegio o del gruppo convochi tutti gli appartenenti al collegio o al gruppo; la convocazione poi, quando deve essere personale, ha valore, se viene fatta nel luogo del domicilio o del quasi-domicilio oppure nel luogo di dimora.

§2. Se qualcuno di quelli che devono essere chiamati fu trascurato e perciò è stato assente, l'elezione vale; purtuttavia su istanza del medesimo, una volta provata l'omissione e l'assenza, l'elezione, anche se fu confermata, deve essere rescissa dall'autorità competente, purché consti giuridicamente che il ricorso è stato trasmesso almeno entro tre giorni dalla ricezione della notizia dell'elezione.

§3. Che se fosse stata trascurata più della terza parte degli elettori, l'elezione è nulla per il diritto stesso, a meno che tutti i non convocati non siano effettivamente intervenuti.

Can. 167

§1. Fatta legittimamente la convocazione, hanno il diritto di dare il voto i presenti nel giorno e nel luogo determinati nella stessa convocazione, esclusa la facoltà di dare il voto sia per lettera sia per procuratore, a meno che non sia disposto legittimamente altro dagli statuti.

§2. Se qualcuno degli elettori è presente nella casa, in cui si tiene l'elezione, ma non può partecipare all'elezione per malferma salute, sia richiesto il suo voto scritto da parte degli scrutatori.

Can. 168

Sebbene qualcuno abbia per più titoli il diritto di dare il voto a nome proprio, non può darne che uno solo.

Can. 169

Perché l'elezione sia valida, non può essere ammesso al voto nessuno, che non appartenga al collegio o al gruppo.

Can. 170

L'elezione, la cui libertà sia stata in qualche modo effettivamente impedita, è invalida per lo stesso diritto.

Can. 171

§1. Sono inabili a dare il voto:

1° chi è incapace di atto umano;

2° colui che manca di voce attiva;

3° chi è legato dalla pena della scomunica sia per sentenza giudiziale sia per decreto con il quale la pena viene inflitta o dichiarata;

4° colui che si è staccato notoriamente dalla comunione della Chiesa

§2. Se uno dei predetti viene ammesso, il suo voto è nullo, ma l'elezione vale, a meno che non consti che, tolto quel voto, l'eletto non ha riportato il numero dei voti richiesto.

Can. 172

§1. Perché il voto sia valido, deve essere:

1° libero; e perciò è invalido il voto di colui, che per timore grave o con dolo, direttamente o indirettamente, fu indotto ad eleggere una determinata persona o diverse persone disgiuntamente;

2° segreto, certo, assoluto, determinato.

§2. Le condizioni poste al voto prima dell'elezione si ritengano come non aggiunte.

Can. 173

§1. Prima che cominci l'elezione, siano designati tra i membri del collegio o del gruppo almeno due scrutatori.

§2. Gli scrutatori raccolgano i voti e di fronte al presidente dell'elezione esaminino se il numero delle schede corrisponda al numero degli elettori, procedano allo scrutinio dei voti stessi e facciano a tutti sapere quanti voti abbia riportato ciascuno.

§3. Se il numero dei voti supera il numero degli elettori, nulla si è realizzato.

§4. Tutti gli atti dell'elezione siano accuratamente descritti da colui che funge da attuario, e, firmati almeno dallo stesso attuario, dal presidente e dagli scrutatori, siano diligentemente custoditi nell'archivio del collegio.

Can. 174

§1. L'elezione, se non è disposto altrimenti dal diritto o dagli statuti, può essere fatta anche per compromesso, a condizione cioè che gli elettori, con consenso unanime e scritto, trasferiscano per quella volta il diritto di eleggere ad una o a più persone idonee, sia membri sia estranee, le quali eleggano a nome di tutti in forza della facoltà ricevuta.

§2. Se si tratta di un collegio o di un gruppo formato da soli chierici, i compromissari devono essere costituiti nell'ordine sacro; altrimenti l'elezione è invalida.

§3. I compromissari devono osservare le disposizioni del diritto sulle elezioni e, per la validità dell'elezione, devono attenersi alle condizioni apposte al compromesso, non contrarie al diritto; le condizioni invece contrarie al diritto si ritengano come non apposte.

Can. 175

Il compromesso cessa e il diritto di dare il voto ritorna ai compromettenti:

1° con la revoca fatta dal collegio o dal gruppo, quando ancor nulla si è fatto;

2° se rimane inadempiuta qualche condizione apposta al compromesso;

3° se l'elezione effettuata risulta nulla.

Can. 176

Se non è disposto altro dal diritto o dagli statuti, si ritenga eletto e venga proclamato dal presidente del collegio o del gruppo colui che ha riportato il numero richiesto dei voti, a norma del can. 119, n. 1.

Can. 177

§1. L'elezione deve essere intimata immediatamente all'eletto, il quale deve notificare entro otto giorni utili dalla ricezione dell'intimazione al presidente del collegio o del gruppo se accetta l'elezione o no; altrimenti l'elezione non ha effetto.

§2. Se l'eletto non ha accettato, perde ogni diritto proveniente dall'elezione né questo rivive per una accettazione susseguente, ma può essere di nuovo eletto; il collegio o il gruppo, precisamente entro un mese dall'aver conosciuto la non-accettazione, deve procedere a una nuova elezione.

Can. 178

L'eletto, accettata l'elezione, che non necessiti di conferma, ottiene immediatamente l'ufficio con pieno diritto; altrimenti, non acquista se non il diritto alla cosa.

Can. 179

§1. Se l'elezione necessita di conferma, l'eletto, entro otto giorni dal giorno dell'accettazione dell'elezione, deve richiedere personalmente o per mezzo di un altro la conferma all'autorità competente; altrimenti è privato di ogni diritto, se non avrà provato di essere stato trattenuto da un giusto impedimento nel chiedere la conferma.

§2. L'autorità competente, se avrà trovato idoneo l'eletto a norma del can. 149, §1, e l'elezione sia stata compiuta a norma del diritto, non può negare la conferma.

§3. La conferma deve essere data per iscritto.

§4. Prima dell'intimazione della conferma, non è lecito all'eletto intromettersi nell'amministrazione dell'ufficio sia nelle cose spirituali sia in quelle temporali, e gli atti eventualmente da lui posti sono nulli.

§5. Intimata la conferma, l'eletto ottiene l'ufficio con pieno diritto, a meno che non si disponga altrimenti dal diritto.

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