Codice di Diritto Canonico |
Can. 197
La prescrizione, come modo di acquistare o di perdere un diritto soggettivo e anche di liberarsi da obblighi, è recepita dalla Chiesa quale si trova nella legislazione civile della rispettiva nazione, salve le eccezioni stabilite nei canoni di questo Codice.
Can. 198
Nessuna prescrizione ha valore, se non è fondata sulla buona fede, non solo all'inizio, ma per tutto il decorso del tempo richiesto per la prescrizione, salvo il disposto del can. 1362.
Can. 199
Non sono sottoposti alla prescrizione:
1° i diritti e gli obblighi che sono di legge divina naturale o positiva;
2° i diritti che si possono ottenere per solo privilegio apostolico;
3° i diritti e gli obblighi che riguardano direttamente la vita spirituale dei fedeli;
4° i confini certi e indubitati delle circoscrizioni ecclesiastiche;
5° le elemosine e gli oneri delle Messe;
6° la provvisione dell'ufficio ecclesiastico che a norma del diritto richiede l'esercizio dell'ordine sacro;
7° il diritto di visita e l'obbligo di obbedienza, con la conseguenza che i fedeli non possano essere visitati da nessuna autorità ecclesiastica e non siano più soggetti ad alcuna autorità.
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