Codice di Diritto Canonico |
Can. 312
§1. L'autorità competente ad erigere associazioni pubbliche è:
1° la Santa Sede per le associazioni universali e internazionali;
2° la Conferenza Episcopale nell'ambito del proprio territorio per le associazioni nazionali, quelle cioè che sono destinate, mediante l'erezione stessa, ad esercitare la loro attività in tutta una nazione;
3° il Vescovo diocesano nell'ambito del suo territorio per le associazioni diocesane, non però l'Amministratore diocesano; tuttavia sono eccettuate le associazioni per le quali il diritto di erezione è riservato ad altri per privilegio apostolico.
§2. Per erigere validamente nella diocesi un'associazione o una sua sezione, anche se ciò avviene in forza di un privilegio apostolico, si richiede il consenso scritto del Vescovo diocesano; tuttavia il consenso del Vescovo diocesano per l'erezione di una casa di un istituto religioso vale anche per l'erezione, presso la stessa casa o presso la chiesa annessa, di una associazione propria di quell'istituto.
Can. 313
Un'associazione pubblica, come pure una confederazione di associazioni pubbliche, per lo stesso decreto con cui viene eretta dall'autorità ecclesiastica competente a norma del can. 312, è costituita persona giuridica e riceve, per quanto è richiesto, la missione per i fini che essa si propone di conseguire in nome della Chiesa.
Can. 314
Gli statuti di ogni associazione pubblica, la loro revisione e il loro cambiamento necessitano dell'approvazione dell'autorità ecclesiastica cui compete erigere l'associazione a norma del can. 312, §1.
Can. 315
Le associazioni pubbliche possono intraprendere spontaneamente quelle iniziative che sono confacenti alla loro indole; tali associazioni sono dirette a norma degli statuti, però sotto la superiore direzione dell'autorità ecclesiastica di cui al can. 312, §1.
Can. 316
§1. Non può essere validamente accolto nelle associazioni pubbliche chi ha pubblicamente abbandonato la fede cattolica, chi si è allontanato dalla comunione ecclesiastica e chi è irretito da una scomunica inflitta o dichiarata.
§2. Coloro che, dopo essere stati legittimamente associati, vengono a trovarsi nel caso di cui al §1, premessa un'ammonizione, siano dimessi dall'associazione, osservando gli statuti e salvo il diritto di ricorso all'autorità ecclesiastica di cui al can. 312, §1.
Can. 317
§1. Se non si prevede altro negli statuti, spetta all'autorità ecclesiastica di cui al can. 312, §1 confermare il moderatore dell'associazione pubblica eletto dalla stessa, istituire colui che è stato presentato, oppure nominarlo secondo il diritto proprio; la stessa autorità ecclesiastica poi nomina il cappellano o l'assistente ecclesiastico, dopo aver sentito, se risulta opportuno, gli officiali maggiori dell'associazione.
§2. La norma stabilita al §1 vale anche per le associazioni erette da membri di istituti religiosi in forza di un privilegio apostolico, al di fuori delle proprie chiese o delle proprie case; nelle associazioni poi erette da membri di istituti religiosi presso la propria chiesa o presso la propria casa, la nomina o la conferma del moderatore e del cappellano spetta al superiore dell'istituto, a norma degli statuti.
§3. Nelle associazioni non clericali, i laici possono ricoprire l'incarico di moderatore; il cappellano o l'assistente ecclesiastico non siano assunti a tale compito, a meno che negli statuti non sia disposto diversamente.
§4. Nelle associazioni pubbliche di fedeli finalizzate direttamente all'esercizio dell'apostolato, non siano moderatori coloro che occupano compiti direttivi nei partiti politici.
Can. 318
§1. In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, l'autorità ecclesiastica di cui al can. 312, §1 può designare un commissario che in suo nome diriga temporaneamente l'associazione.
§2. Il moderatore di un'associazione pubblica può essere rimosso, per giusta causa, da chi lo ha nominato o confermato, tuttavia dopo aver sentito sia il moderatore stesso, sia gli officiali maggiori dell'associazione, a norma degli statuti; il cappellano può essere rimosso, a norma dei cann. 192-195, da chi lo ha nominato.
Can. 319
§1. Un'associazione pubblica eretta legittimamente, a meno che non sia disposto in modo diverso, a norma degli statuti amministra i beni che possiede, sotto l'alta direzione dell'autorità ecclesiastica di cui al can. 312, §1, alla quale ogni anno deve rendere conto dell'amministrazione.
§2. Deve inoltre presentare alla medesima autorità un fedele rendiconto della distribuzione delle offerte e delle elemosine raccolte.
Can. 320
§1. Le associazioni erette dalla Santa Sede possono essere soppresse solo dalla Santa Sede stessa.
§2. Per gravi cause la conferenza dei Vescovi può sopprimere le associazioni erette dalla conferenza stessa; il Vescovo diocesano può sopprimere le associazioni che egli stesso ha eretto e anche le associazioni erette, per indulto apostolico, da membri di istituti religiosi col consenso del Vescovo diocesano.
§3. Un'associazione pubblica non venga soppressa dall'autorità competente, senza aver prima sentito il suo moderatore e gli altri officiali maggiori.
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