Codice di Diritto Canonico |
Can. 342
Il sinodo dei Vescovi è un'assemblea di Vescovi i quali, scelti dalle diverse regioni dell'orbe, si riuniscono in tempi determinati per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi, e per prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo.
Can. 343
Spetta al sinodo dei Vescovi discutere sulle questioni proposte ed esprimere dei voti, non però dirimerle ed emanare decreti su tali questioni, a meno che in casi determinati il Romano Pontefice, cui spetta in questo caso ratificare le decisioni del sinodo, non gli abbia concesso potestà deliberativa.
Can. 344
Il sinodo dei Vescovi è direttamente sottoposto all'autorità del Romano Pontefice, al quale spetta propriamente:
1° convocare il sinodo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e designare il luogo in cui tenere le assemblee;
2° ratificare l'elezione dei membri che, a norma del diritto peculiare, devono essere eletti, e altresì designare e nominare gli altri membri;
3° stabilire gli argomenti delle questioni da trattare in tempo opportuno, a norma del diritto peculiare, prima della celebrazione del Sinodo;
4° definire l'ordine dei lavori;
5° presiedere il sinodo personalmente o attraverso altri;
6° concludere, trasferire, sospendere e sciogliere il sinodo.
Can. 345
Il sinodo dei Vescovi può riunirsi in assemblea generale ordinaria o straordinaria, in cui vengono trattati argomenti che riguardano direttamente il bene della Chiesa universale, oppure può riunirsi in assemblea speciale, in cui vengono trattati affari che riguardano direttamente una o più regioni determinate.
Can. 346
§1. Il sinodo dei Vescovi che si riunisce in assemblea generale ordinaria è composto di membri, la maggioranza dei quali Vescovi che vengono eletti per le singole assemblee dei Vescovi, secondo le modalità determinate dal diritto peculiare del sinodo; altri vengono deputati in forza del medesimo diritto, altri sono nominati direttamente dal Romano Pontefice; ad essi si aggiungono alcuni membri di istituti religiosi clericali, eletti a norma del medesimo diritto peculiare.
§2. Il sinodo dei Vescovi, riunito in assemblea generale straordinaria per trattare affari che richiedono una soluzione sollecita, è composto di membri, la maggioranza dei quali Vescovi, deputati dal diritto peculiare del sinodo in ragione dell'ufficio svolto; altri poi nominati direttamente dal Romano Pontefice; ad essi si aggiungono alcuni membri di istituti religiosi clericali eletti a norma del medesimo diritto.
§3. Il sinodo dei Vescovi che si riunisce in assemblea speciale è composto soprattutto di membri scelti da quelle regioni per le quali il sinodo viene convocato, a norma del diritto peculiare da cui è retto il sinodo.
Can. 347
§1. Quando l'assemblea del sinodo dei Vescovi viene conclusa dal Romano Pontefice, cessa l'incarico affidato nel sinodo stesso ai Vescovi e agli altri membri.
§2. Se la Sede Apostolica diviene vacante dopo la convocazione del sinodo o durante la sua celebrazione, per il diritto stesso è sospesa l'assemblea del sinodo, come pure l'incarico assegnato in esso ai membri, finché il nuovo Pontefice non abbia deciso o il suo scioglimento o la sua continuazione.
Can. 348
§1. Il sinodo dei Vescovi ha una segreteria generale permanente presieduta dal Segretario generale, nominato dal Romano Pontefice, al quale è d'aiuto il consiglio di segreteria composto di Vescovi, alcuni dei quali vengono eletti, a norma del diritto peculiare, dallo stesso sinodo dei Vescovi, altri nominati dal Romano Pontefice; l'incarico di tutti costoro però cessa quando inizia la nuova assemblea generale.
§2. Vengono inoltre costituiti per ogni assemblea del sinodo dei Vescovi uno o più segretari speciali, nominati dal Romano Pontefice, i quali rimangono nell'ufficio affidato solo fino al termine dell'assemblea del sinodo.
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