Codice di Diritto Canonico |
Can. 447
La Conferenza Episcopale, organismo di per sé permanente, è l'assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio, per promuovere maggiormente il bene che la Chiesa offre agli uomini, soprattutto mediante forme e modalità di apostolato opportunamente adeguate alle circostanze di tempo e di luogo, a norma del diritto.
Can. 448
§1. La Conferenza Episcopale, come regola generale, comprende i presuli di tutte le Chiese particolari della medesima nazione, a norma del can. 450.
§2. Se poi, a giudizio della Sede Apostolica, sentiti i Vescovi diocesani interessati, le circostanze relative alle persone o alle cose lo suggeriscono, la Conferenza Episcopale può essere eretta per un territorio di ampiezza minore o maggiore, in modo che comprenda solamente i Vescovi di alcune Chiese particolari costituite in un determinato territorio oppure i presuli di Chiese particolari esistenti in diverse nazioni; spetta alla Sede Apostolica stabilire norme peculiari per ciascuna di esse.
Can. 449
§1. Spetta unicamente alla suprema autorità della Chiesa, sentiti i Vescovi interessati, erigere, sopprimere o modificare le Conferenze Episcopali.
§2. La Conferenza Episcopale, una volta eretta legittimamente, gode di personalità giuridica per il diritto stesso.
Can. 450
§1. Appartengono alla Conferenza Episcopale per il diritto stesso tutti i Vescovi diocesani del territorio e quelli che nel diritto sono loro equiparati; inoltre i Vescovi coadiutori, i Vescovi ausiliari e gli altri Vescovi titolari che esercitano in tale territorio uno speciale incarico loro affidato dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale; possono esservi invitati anche gli Ordinari di un altro rito, in modo tuttavia che abbiano soltanto voto consultivo, a meno che gli statuti della Conferenza Episcopale non stabiliscano diversamente.
§2. Gli altri Vescovi titolari e il Legato del Romano Pontefice non sono membri di diritto della Conferenza Episcopale.
Can. 451
Ogni Conferenza Episcopale elabori i propri statuti, che devono essere riveduti dalla Sede Apostolica; in essi, fra l'altro, vengano regolate le riunioni plenarie della Conferenza, si provveda alla costituzione del consiglio permanente, della segreteria generale della Conferenza e anche di altri uffici e commissioni che, a giudizio della Conferenza, contribuiscano più efficacemente al conseguimento delle sue finalità.
Can. 452
§1. Ogni Conferenza Episcopale si elegga il presidente, determini chi assume la funzione di pro-presidente se il presidente è legittimamente impedito e designi il segretario generale, a norma degli statuti.
§2 Il presidente della conferenza e, se questi è legittimamente impedito, il pro-presidente, presiede non solo le riunioni generali della conferenza dei Vescovi, ma anche il consiglio permanente.
Can. 453
Le riunioni plenarie della Conferenza Episcopale si tengano almeno una volta all'anno e inoltre ogni volta che lo richiedano speciali circostanze, secondo le disposizioni degli statuti.
Can. 454
§1. Nelle riunioni plenarie della Conferenza Episcopale per il diritto stesso il voto deliberativo compete ai Vescovi diocesani e a quelli che nel diritto sono loro equiparati, nonché ai Vescovi coadiutori.
§2. Ai Vescovi ausiliari e ai Vescovi titolari che appartengono alla Conferenza Episcopale, compete il voto deliberativo oppure consultivo, secondo le disposizioni degli statuti della Conferenza; fermo restando tuttavia che il voto deliberativo compete solo a quelli di cui al §1, quando si tratta di elaborare o modificare gli statuti.
Can. 455
§1. La Conferenza Episcopale può emanare decreti generali solamente nelle materie in cui lo abbia disposto il diritto universale, oppure lo stabilisce un mandato speciale della Sede Apostolica, sia motu proprio, sia su richiesta della conferenza stessa.
§2. Perché i decreti di cui al §1 siano emanati validamente, devono essere espressi nella riunione plenaria almeno mediante i due terzi dei voti dei Presuli che appartengono alla Conferenza con voto deliberativo, e non ottengono forza obbligante se non vengono legittimamente promulgati, dopo essere stati autorizzati dalla Sede Apostolica.
§3. Il modo di promulgazione e il tempo in cui i decreti acquistano forza obbligante vengono determinati dalla stessa Conferenza Episcopale.
§4. Nei casi in cui né il diritto universale né uno speciale mandato della Sede Apostolica abbiano concesso alla Conferenza Episcopale la potestà di cui al §1, rimane intatta la competenza di ogni singolo Vescovo diocesano e la Conferenza Episcopale o il suo presidente non possono agire validamente in nome di tutti i Vescovi, a meno che tutti e singoli i Vescovi non abbiano dato il loro consenso.
Can. 456
Conclusa la riunione plenaria della Conferenza Episcopale, la relazione sugli atti della Conferenza e i suoi decreti vengano trasmessi alla Sede Apostolica, sia per farle conoscere gli atti, sia perché i decreti, se ci sono, possano essere riveduti dalla stessa.
Can. 457
Spetta al consiglio permanente dei Vescovi curare che vengano preparate le questioni da trattare nella riunione plenaria della conferenza e che siano fatte debitamente eseguire le decisioni prese in essa; ad esso spetta pure trattare gli altri affari che gli vengono affidati, a norma degli statuti.
Can. 458
Spetta alla segreteria generale:
1° stendere la relazione degli atti e dei decreti della riunione plenaria della Conferenza e degli atti del consiglio permanente e comunicarla a tutti i membri della Conferenza, stendere inoltre gli altri atti commissionati ad essa dal presidente della Conferenza o dal consiglio permanente;
2° comunicare alle Conferenze Episcopali confinanti gli atti e i documenti che la Conferenza nella riunione plenaria o il consiglio permanente hanno stabilito di trasmettere loro.
Can. 459
§1. Si favoriscano le relazioni fra le Conferenze Episcopali, soprattutto viciniori, per la promozione e la tutela del bene maggiore.
§2. Ogni qualvolta però le Conferenze intraprendono attività o modi di procedere che assumono un carattere internazionale, e necessario che venga sentita la Sede Apostolica.
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