Codice di Diritto Canonico |
Can. 573
§1. La vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici è una forma stabile di vita con la quale i fedeli, seguendo Cristo più da vicino per l'azione dello Spirito Santo, si danno totalmente a Dio amato sopra ogni cosa.
In tal modo, dedicandosi con nuovo e speciale titolo al suo onore, alla edificazione della Chiesa e alla salvezza del mondo, sono in grado di tendere alla perfezione della carità nel servizio del Regno di Dio e, divenuti nella Chiesa segno luminoso, preannunciano la gloria celeste.
§2. Negli istituti di vita consacrata, eretti canonicamente dalla competente autorità della Chiesa, una tale forma di vita viene liberamente assunta dai fedeli che mediante i voti, o altri vincoli sacri a seconda delle leggi proprie degli istituti, professano di volere osservare i consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza e per mezzo della carità, alla quale i consigli stessi conducono, si congiungono in modo speciale alla Chiesa e al suo mistero.
Can. 574
§1. Lo stato di coloro che professano i consigli evangelici in tali istituti appartiene alla vita e alla santità della Chiesa e deve perciò nella Chiesa essere sostenuto e promosso da tutti.
§2. A questo stato alcuni fedeli sono da Dio chiamati con speciale vocazione, per usufruire di un dono peculiare nella vita della Chiesa e, secondo il fine e lo spirito del proprio istituto, giovare alla sua missione di salvezza.
Can. 575
I consigli evangelici, fondati sull'insegnamento e sugli esempi di Cristo Maestro, sono un dono divino che la Chiesa ha ricevuto dal Signore e con la sua grazia sempre conserva.
Can. 576
Spetta alla competente autorità della Chiesa interpretare i consigli evangelici, regolarne la prassi con leggi, costituirne forme stabili di vita mediante l'approvazione canonica e parimenti, per quanto le compete, curare che gli istituti crescano e si sviluppino secondo lo spirito dei fondatori e le sane tradizioni.
Can. 577
Nella Chiesa sono moltissimi gli istituti di vita consacrata, che hanno differenti doni secondo la grazia che è stata loro concessa: essi infatti seguono più da vicino Cristo che prega, che annuncia il Regno di Dio, che fa del bene agli uomini o ne condivide la vita nel mondo, ma sempre compie la volontà del Padre.
Can. 578
L'intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto, così come le sane tradizioni, cose che costituiscono il patrimonio dell'istituto, devono essere da tutti fedelmente custoditi.
Can. 579
I Vescovi diocesani possono, ciascuno nel proprio territorio, erigere con formale decreto istituti di vita consacrata, previa autorizzazione scritta della Sede Apostolica. ( modificato in Authenticum Charismatis )
Can. 580
L'aggregazione di un istituto di vita consacrata ad un altro è riservata all'autorità competente dell'istituto aggregante, salva sempre l'autonomia canonica dell'istituto aggregato.
Can. 581
Spetta all'autorità competente dell'istituto a norma delle costituzioni dividere l'istituto stesso in parti, con qualunque nome designate, erigerne di nuove, fondere quelle già costituite o circoscriverle in modo diverso.
Can. 582
Sono riservate unicamente alla Sede Apostolica le fusioni e le unioni di istituti di vita consacrata, come anche le confederazioni e federazioni.
Can. 583
Le modifiche negli istituti di vita consacrata, che riguardino elementi già approvati dalla Sede Apostolica, non si possono effettuare senza il suo benestare.
Can. 584
Sopprimere un istituto spetta unicamente alla Sede Apostolica, alla quale compete pure disporre dei beni temporali relativi.
Can. 585
Spetta invece all'autorità competente dell'istituto la soppressione di parti dell'istituto stesso.
Can. 586
§1. È riconosciuta ai singoli istituti una giusta autonomia di vita, specialmente di governo, mediante la quale abbiano nella Chiesa una propria disciplina e possano conservare integro il proprio patrimonio, di cui al can. 578.
§2. È compito degli Ordinari dei luoghi conservare e tutelare tale autonomia.
Can. 587
§1. Per custodire più fedelmente la vocazione e l'identità dei singoli istituti il codice fondamentale, o costituzioni, di ciascuno deve contenere, oltre a ciò che è stabilito da osservarsi nel can. 578, le norme fondamentali relative al governo dell'istituto e alla disciplina dei membri, alla loro incorporazione e formazione, e anche l'oggetto proprio dei sacri vincoli.
§2. Tale codice è approvato dalla competente autorità della Chiesa e soltanto con il suo consenso può essere modificato.
§3. In tale codice siano adeguatamente armonizzati gli elementi spirituali e quelli giuridici; tuttavia non si moltiplichino le norme senza necessità.
§4. Tutte le altre norme, stabilite dall'autorità competente dell'istituto, siano opportunamente raccolte in altri codici e potranno essere rivedute e adattate convenientemente secondo le esigenze dei luoghi e dei tempi.
Can. 588
§1. Lo stato di vita consacrata, per natura sua, non è né clericale né laicale.
§2. Si dice istituto clericale quello che, secondo il fine o il progetto inteso dal fondatore, oppure in forza di una legittima tradizione, è governato da chierici, assume l'esercizio dell'ordine sacro e come tale viene riconosciuto dall'autorità della Chiesa.
§3. Si chiama istituto laicale quello che, riconosciuto come tale dalla Chiesa stessa, in forza della sua natura, dell'indole e del fine, ha un compito specifico, determinato dal fondatore o in base ad una legittima tradizione, che non comporta l'esercizio dell'ordine sacro.
Can. 589
Un istituto di vita consacrata si dice di diritto pontificio se è stato eretto oppure approvato con decreto formale dalla Sede Apostolica; di diritto diocesano invece se, eretto dal Vescovo diocesano, non ha ottenuto dalla Sede Apostolica il decreto di approvazione.
Can. 590
§1. Gli istituti di vita consacrata, in quanto dediti in modo speciale al servizio di Dio e di tutta la Chiesa, sono per un titolo peculiare soggetti alla suprema autorità della Chiesa stessa.
§2. I singoli membri sono tenuti ad obbedire al Sommo Pontefice, come loro supremo Superiore, anche a motivo del vincolo sacro di obbedienza.
Can. 591
Per meglio provvedere al bene degli istituti e alle necessità dell'apostolato il Sommo Pontefice, in ragione del suo primato sulla Chiesa universale, può esimere gli istituti di vita consacrata dal governo degli Ordinari del luogo e sottoporli soltanto alla propria autorità, o ad altra autorità ecclesiastica, in vista di un vantaggio comune.
Can. 592
§1. Perché sia più efficacemente favorita la comunione degli istituti con la Sede Apostolica, ogni Moderatore supremo trasmetta alla medesima, nel modo e nel tempo da questa fissati, una breve relazione sullo stato e sulla vita del proprio istituto.
§2. I Moderatori di ogni istituto provvedano a far conoscere i documenti della Santa Sede riguardanti i membri loro affidati, e ne curino l'osservanza.
Can. 593
Fermo restando il disposto del can. 586, gli istituti di diritto pontificio sono soggetti in modo immediato ed esclusivo alla potestà della Sede Apostolica in quanto al regime interno e alla disciplina.
Can. 594
L'istituto di diritto diocesano, fermo restando il can. 586, rimane sotto la speciale cura del Vescovo diocesano.
Can. 595
§1. Spetta al Vescovo della sede principale approvare le costituzioni e confermare le modifiche in esse legittimamente apportate, salvo ciò su cui fosse intervenuta la Sede Apostolica, e inoltre trattare gli affari di maggiore rilievo riguardanti l'intero istituto, quando superano l'ambito di potestà dell'autorità interna, non senza però avere consultato gli altri Vescovi diocesani, qualora l'istituto fosse esteso in più diocesi.
§2. Il Vescovo diocesano può concedere dispense dalle costituzioni in casi particolari.
Can. 596
§1. I Superiori e i capitoli degli istituti hanno sui membri quella potestà che è definita dal diritto universale e dalle costituzioni.
§2. Invece negli istituti religiosi clericali di diritto pontificio essi godono inoltre della potestà ecclesiastica di governo, tanto per il foro esterno quanto per quello interno.
§3. Alla potestà di cui al §1 si applicano le disposizioni dei can. 131, can. 133 e cann. 137-144.
Can. 597
§1. In un istituto di vita consacrata può essere ammesso ogni cattolico che abbia retta intenzione, che possegga le qualità richieste dal diritto universale e da quello proprio, e non sia vincolato da impedimento alcuno.
§2. Nessuno può essere ammesso senza adeguata preparazione.
Can. 598
§1. Ogni istituto, attese l'indole e le finalità proprie, deve stabilire nelle costituzioni il modo in cui, secondo il suo programma di vita, sono da osservarsi i consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza.
§2. Tutti i membri devono non solo osservare integralmente e con fedeltà i consigli evangelici, ma anche vivere secondo il diritto proprio dell'istituto, e in tal modo tendere alla perfezione del proprio stato.
Can. 599
Il consiglio evangelico di castità assunto per il Regno dei cieli, che è segno della vita futura e fonte di una più ricca fecondità nel cuore indiviso, comporta l'obbligo della perfetta continenza nel celibato.
Can. 600
Il consiglio evangelico della povertà, ad imitazione di Cristo che essendo ricco si è fatto povero per noi, oltre ad una vita povera di fatto e di spirito da condursi in operosa sobrietà che non indulga alle ricchezze terrene, comporta la limitazione e la dipendenza nell'usare e nel disporre dei beni, secondo il diritto proprio dei singoli istituti.
Can. 601
Il consiglio evangelico dell'obbedienza, accolto con spirito di fede e di amore per seguire Cristo obbediente fino alla morte, obbliga a sottomettere la volontà ai Superiori legittimi, quali rappresentanti di Dio, quando comandano secondo le proprie costituzioni.
Can. 602
La vita fraterna propria di ogni istituto, per la quale tutti i membri sono radunati in Cristo come una sola peculiare famiglia, sia definita in modo da riuscire per tutti un aiuto reciproco nel realizzare la vocazione propria di ciascuno.
I membri poi, con la comunione fraterna radicata e fondata nella carità, siano esempio di riconciliazione universale in Cristo.
Can. 603
§1. Oltre agli istituti di vita consacrata, la Chiesa riconosce la vita eremitica o anacoretica con la quale i fedeli, in una più rigorosa separazione dal mondo, nel silenzio della solitudine, nella continua preghiera e penitenza, dedicano la propria vita alla lode di Dio e alla salvezza del mondo.
§2. L'eremita è riconosciuto dal diritto come dedicato a Dio nella vita consacrata se con voto, o con altro vincolo sacro, professa pubblicamente i tre consigli evangelici nelle mani del Vescovo diocesano e sotto la sua guida osserva il programma di vita che gli è propria.
Can. 604
§1. A queste forme di vita consacrata è assimilato l'ordine delle vergini le quali, emettendo il santo proposito di seguire Cristo più da vicino, dal Vescovo diocesano sono consacrate a Dio secondo il rito liturgico approvato e, unite in mistiche nozze a Cristo Figlio di Dio, si dedicano al servizio della Chiesa.
§2. Le vergini possono riunirsi in associazioni per osservare più fedelmente il loro proposito e aiutarsi reciprocamente nello svolgere quel servizio alla Chiesa che è confacente al loro stato.
Can. 605
L'approvazione di nuove forme di vita consacrata è riservata unicamente alla Sede Apostolica.
I Vescovi diocesani però si adoperino per discernere i nuovi doni di vita consacrata che lo Spirito Santo affida alla Chiesa e aiutino coloro che li promuovono, perché ne esprimano le finalità nel modo migliore e le tutelino con statuti adatti, utilizzando soprattutto le norme generali contenute in questa parte.
Can. 606
Quanto si stabilisce per gli istituti di vita consacrata e per i loro membri vale a pari diritto per l'uno e per l'altro sesso, a meno che non risulti altrimenti dal contesto o dalla natura delle cose.
Indice |