Codice di Diritto Canonico

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Il noviziato e la formazione dei novizi

Can. 646

Il noviziato, con il quale si inizia la vita nell'istituto, è ordinato a far sì che i novizi possano prendere meglio coscienza della vocazione divina, quale è propria dell'istituto, sperimentarne lo stile di vita, formarsi mente e cuore secondo il suo spirito; e al tempo stesso siano verificate le loro intenzioni e la loro idoneità.

Can. 647

§1. L'erezione della casa di noviziato, la sua soppressione o il trasferimento della sede siano fatti mediante un decreto scritto del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio.

§2. Il noviziato per essere valido deve essere compiuto in una casa regolarmente designata allo scopo.

In casi particolari, e a modo di eccezione, su concessione del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio, un candidato può fare il noviziato in un'altra casa dell'istituto sotto la guida di un religioso provato, che faccia le veci del maestro dei novizi.

§3. Il Superiore maggiore può permettere che il gruppo dei novizi, per determinati periodi di tempo, dimori in un'altra casa dell'istituto, da lui stesso designata.

Can. 648

§1. Per essere valido il noviziato deve comprendere dodici mesi, da trascorrere nella stessa comunità del noviziato, fermo restando il disposto del can. 647, §3.

§2. Per integrare la formazione dei novizi le costituzioni possono stabilire, oltre al tempo di cui al §1, uno o più periodi di esercitazioni apostoliche, da compiersi fuori dalla comunità del noviziato.

§3. Il noviziato non sia prolungato oltre i due anni.

Can. 649

§1. Salvo il disposto dei can. 647, §3 e can. 648, §2, una assenza dalla casa del noviziato che superi i tre mesi, continui o discontinui, rende invalido il noviziato.

Una assenza che superi i quindici giorni deve essere ricuperata.

§2. Con il permesso del Superiore maggiore competente la prima professione può essere anticipata, non oltre quindici giorni.

Can. 650

§1. Lo scopo del noviziato esige che i novizi siano formati sotto la direzione del maestro, secondo un regolamento di formazione, da determinarsi dal diritto proprio.

§2. La direzione dei novizi, sotto l'autorità dei Superiori maggiori, è riservata unicamente al maestro.

Can. 651

§1. Il maestro dei novizi deve essere un membro dell'istituto che abbia emesso i voti perpetui e sia stato legittimamente designato.

§2. Al maestro si possono assegnare, quando occorre, degli aiutanti i quali devono a lui sottostare per quanto riguarda la direzione del noviziato e il regolamento della formazione.

§3. Alla formazione dei novizi devono essere preposti religiosi accuratamente preparati i quali, senza essere distolti da altri impegni, possano assolvere il loro compito in modo efficace e stabile.

Can. 652

§1. Spetta al maestro e ai suoi aiutanti discernere e verificare la vocazione dei novizi e gradatamente formarli a vivere la vita di perfezione secondo le norme proprie dell'istituto.

§2. I novizi devono essere aiutati a coltivare le virtù umane e cristiane;

introdotti in un più impegnativo cammino di perfezione mediante l'orazione e il rinnegamento di sé;

guidati alla contemplazione del mistero della salvezza e alla lettura e meditazione delle sacre Scritture;

preparati a rendere culto a Dio nella sacra liturgia; formati alle esigenze della vita consacrata a Dio e agli uomini in Cristo attraverso la pratica dei consigli evangelici;

informati infine sull'indole e lo spirito, le finalità e la disciplina, la storia e la vita dell'istituto, ed educati all'amore verso la Chiesa e i suoi sacri Pastori.

§3. I novizi, consapevoli della propria responsabilità, si impegnino ad una attiva collaborazione con il proprio maestro per poter rispondere fedelmente alla grazia della vocazione divina.

§4. I membri dell'istituto si adoperino nel cooperare alla formazione dei novizi, per la parte che loro spetta, con l'esempio della vita e con la preghiera.

§5. Il tempo di noviziato, di cui al can. 648, §1, sia dedicato all'opera di formazione vera e propria; perciò i novizi non siano occupati in studi o incarichi non direttamente finalizzati a tale formazione.

Can. 653

§1. Il novizio può liberamente lasciare l'istituto, e d'altra parte l'autorità competente dell'istituto può dimetterlo.

§2. Compiuto il noviziato, se il novizio viene giudicato idoneo, sia ammesso alla professione temporanea, altrimenti sia dimesso; se rimane qualche dubbio sulla sua idoneità il Superiore maggiore può prolungare il periodo di prova a norma del diritto proprio, ma non oltre sei mesi.

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