Codice di Diritto Canonico

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Passaggio ad un altro istituto

Can. 684

§1. Un professo di voti perpetui non può passare dal proprio istituto religioso ad un altro se non per concessione del Moderatore supremo dell'uno e dell'altro istituto, previo consenso dei rispettivi consigli.

§2. Il religioso dopo avere trascorso un periodo di prova, che deve durare almeno tre anni, può essere ammesso alla professione perpetua nel nuovo istituto.

Se però non vuole emettere tale professione o non vi è ammesso dai Superiori competenti, ritorni all'istituto di provenienza, a meno che non abbia ottenuto l'indulto di secolarizzazione.

§3. Perché un religioso possa passare da un monastero sui iuris ad un altro dello stesso istituto o della federazione oppure della confederazione, si richiede ed è sufficiente il consenso del Superiore maggiore dell'uno e dell'altro monastero, oltre che del capitolo del monastero che lo accoglie, salvi altri requisiti determinati dal diritto proprio; non si richiede una nuova professione.

§4. Il diritto proprio determini la durata e le modalità del periodo di prova che il religioso deve compiere nel nuovo istituto prima della professione.

§5. Per passare ad un istituto secolare o ad una società di vita apostolica, oppure da questi ad un istituto religioso, è necessaria la licenza della Santa Sede, alle cui disposizioni ci si deve attenere.

Can. 685

§1. Fino al momento della professione nel nuovo istituto, mentre rimangono vincolanti i voti, sono sospesi i diritti e gli obblighi che il religioso aveva nel precedente istituto; tuttavia fin dall'inizio del periodo di prova il religioso è tenuto all'osservanza del diritto proprio del nuovo istituto.

§2. Con la professione nel nuovo istituto il religioso viene ad esso incorporato, mentre cessano i voti, i diritti e gli obblighi precedenti.

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