Codice di Diritto Canonico |
Can. 864
È capace di ricevere il battesimo ogni uomo e solo l'uomo non ancora battezzato.
Can. 865
§1. Affinché un adulto possa essere battezzato, è necessario che abbia manifestato la volontà di ricevere il battesimo, sia sufficientemente istruito nelle verità della fede e sui doveri cristiani e sia provato nella vita cristiana per mezzo del catecumenato; sia anche esortato a pentirsi dei propri peccati.
§2. L'adulto, che si trova in pericolo di morte, può essere battezzato qualora, avendo una qualche conoscenza delle verità principali della fede, in qualunque modo abbia manifestato l'intenzione di ricevere il battesimo e prometta che osserverà i comandamenti della religione cristiana.
Can. 866
L'adulto che viene battezzato, se non vi si oppone una grave ragione, subito dopo il battesimo riceva la confermazione e partecipi alla celebrazione eucaristica, ricevendo anche la comunione.
Can. 867
§1. I genitori sono tenuti all'obbligo di provvedere che i bambini siano battezzati entro le prime settimane; al più presto dopo la nascita, anzi anche prima di essa, si rechino dal parroco per chiedere il sacramento per il figlio e vi si preparino debitamente.
§2. Se il bambino è in pericolo di morte, lo si battezzi senza alcun indugio.
Can. 868
§1. Per battezzare lecitamente un bambino si esige:
1° che i genitori o almeno uno di essi o chi tiene legittimamente il loro posto, vi consentano;
2° che vi sia la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica fermo restando il §3; se tale speranza manca del tutto, il battesimo venga differito, secondo le disposizioni del diritto particolare, dandone ragione ai genitori. ( modificato in De concordia inter Codices )
§2. Il bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici, in pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori.
§3. Il bambino di cristiani non cattolici è lecitamente battezzato, se i genitori o almeno uno di essi o colui che tiene legittimamente il loro posto lo chiedono e se agli stessi sia impossibile, fisicamente o moralmente, accedere al proprio ministro. ( modificato in De concordia inter Codices )
Can. 869
§1. Se si dubita che uno sia stato battezzato, o che il battesimo non gli sia stato amministrato validamente e il dubbio persiste anche dopo una seria ricerca, il battesimo gli sia conferito sotto condizione.
§2. I battezzati in una comunità ecclesiale non cattolica non vanno battezzati sotto condizione, a meno che, esaminata la materia e la forma verbale usata nel conferimento del battesimo, considerata inoltre l'intenzione del battezzato adulto e del ministro battezzante, non persista una seria ragione per dubitare della validità del battesimo.
§3. Se nei casi di cui al §§1 e 2 il conferimento o la validità del battesimo rimanessero dubbi, il battesimo non venga conferito se non dopo che al battezzando sia stata esposta la dottrina sul sacramento del battesimo, se adulto, e che al medesimo o ai suoi genitori, se si tratta di un bambino, siano state illustrate le ragioni della dubbia validità del battesimo celebrato.
Can. 870
Il bambino esposto o trovatello sia battezzato, a meno che, condotta una diligente ricerca, non consti del suo battesimo.
Can. 871
I feti abortivi, se vivono, nei limiti del possibile, siano battezzati.
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