Codice di Diritto Canonico |
Can. 875
Colui che amministra il battesimo faccia in modo che, qualora non sia presente il padrino, vi sia almeno un testimone mediante il quale possa essere provato il conferimento del battesimo.
Can. 876
Per provare l'avvenuto conferimento del battesimo, se non si reca pregiudizio ad alcuno, è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto, o il giuramento dello stesso battezzato, se egli ha ricevuto il battesimo in età adulta.
Can. 877
§1. Il parroco del luogo dove si celebra il battesimo, deve diligentemente e senza alcun indugio registrare nel libro dei battesimi i nomi dei battezzati, facendo menzione del ministro, dei genitori, dei padrini e, se vi sono, dei testimoni, del luogo e del giorno del battesimo conferito, indicando al tempo stesso il giorno e il luogo della nascita.
§2. Trattandosi di un bambino nato da madre non sposata, si deve annotare il nome della madre, se consta pubblicamente della sua maternità o lei stessa spontaneamente lo richiede, per iscritto o davanti a due testimoni; ugualmente si deve scrivere il nome del padre, se la sua paternità è provata con documento pubblico, o per sua dichiarazione fatta davanti al parroco e due testimoni; negli altri casi si iscriva il battezzato senza porre alcuna indicazione circa il nome del padre o dei genitori.
§3. Se si tratta di un figlio adottivo, si scrivano i nomi degli adottanti, e, almeno se così viene fatto nell'atto civile della regione, dei genitori naturali a norma dei §§1 e 2, attese le disposizioni della Conferenza Episcopale.
Can. 878
Qualora il battesimo non sia stato amministrato né dal parroco, né alla sua presenza, il ministro del battesimo, chiunque egli sia, è tenuto a informare del suo conferimento il parroco della parrocchia nella quale il battesimo è stato amministrato, perché lo annoti a norma del can. 877, §1.
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