Codice di Diritto Canonico |
Can. 1040
Non siano ammessi a ricevere gli ordini coloro che vi sono trattenuti da qualche impedimento sia perpetuo, che viene sotto il nome di irregolarità, sia semplice; non si contrae alcun impedimento all'infuori di quelli elencati nei canoni che seguono.
Can. 1041
Sono irregolari a ricevere gli ordini:
1° chi è affetto da qualche forma di pazzia o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero;
2° chi ha commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma;
3° chi ha attentato al matrimonio anche soltanto civile, o perché lui stesso è impedito da vincolo matrimoniale o da ordine sacro o da voto pubblico perpetuo di castità dal contrarre il matrimonio, oppure ha attentato al matrimonio con una donna sposata validamente o legata dallo stesso voto;
4° chi ha commesso omicidio volontario o ha procurato l'aborto, ottenuto l'effetto, e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente;
5° chi ha mutilato gravemente e dolosamente se stesso o un altro o ha tentato di togliersi la vita;
6° chi ha posto un atto di ordine riservato a coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del presbiterato, o essendone privo o avendo la proibizione del suo esercizio in seguito a pena canonica dichiarata o inflitta.
Can. 1042
Sono semplicemente impediti di ricevere gli ordini:
1° l'uomo sposato, a meno che non sia legittimamente destinato al diaconato permanente;
2° chi esercita un ufficio o un'amministrazione vietata ai chierici a norma dei can. 285 e can. 286 di cui deve render conto, fintantoché, abbandonato l'ufficio e l'amministrazione e fatto il rendiconto, è divenuto libero;
3° il neofita, a meno che, a giudizio dell'Ordinario, non sia stato sufficientemente provato.
Can. 1043
I fedeli sono tenuti all'obbligo di rivelare gli impedimenti ai sacri ordini, se ne sono a conoscenza, all'Ordinario o al parroco, prima dell'ordinazione.
Can. 1044
§1. Sono irregolari a esercitare gli ordini ricevuti:
1° colui che mentre era impedito da irregolarità a ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente;
2° colui che ha commesso il delitto di cui al can. 1041, n. 2, se il delitto è pubblico;
3° colui che ha commesso i delitti di cui al can. 1041 nn. 3, 4,5,6.
§2. Sono impediti di esercitare gli ordini:
1° colui che, trattenuto da impedimenti per ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente;
2° colui che è affetto da pazzia o da altre infermità psichiche di cui al can. 1041, n. 1, fino a che l'Ordinario, consultato il perito, non avrà consentito l'esercizio del medesimo ordine.
Can. 1045
L'ignoranza delle irregolarità e degli impedimenti non esime dai medesimi.
Can. 1046
Le irregolarità e gli impedimenti si moltiplicano a seconda delle loro diverse cause, non però per ripetizione della stessa causa, a meno che non si tratti dell'irregolarità da omicidio volontario o da procurato aborto, ottenuto l'effetto.
Can. 1047
§1. La dispensa da tutte le irregolarità è riservata esclusivamente alla Sede Apostolica, se il fatto su cui si fondano sia stato deferito al foro giudiziale.
§2. Ad essa è anche riservata la dispensa dalle seguenti irregolarità e impedimenti a ricevere gli ordini:
1° dalle irregolarità provenienti dai delitti pubblici di cui al can. 1041, nn. 2 e 3;
2° dall'irregolarità proveniente da delitto sia pubblico sia occulto di cui al can. 1041, n. 4;
3° dall'impedimento di cui al can. 1042, n. 1.
§3. È inoltre riservata alla Sede Apostolica la dispensa dalle irregolarità nell'esercizio dell'ordine ricevuto, delle quali al can. 1041, n. 3, soltanto nei casi pubblici, e al n. 4 del medesimo canone, anche nei casi occulti.
§4. L'Ordinario può validamente dispensare dalle irregolarità e impedimenti non riservati alla Santa Sede.
Can. 1048
Nei casi occulti più urgenti, se non si possa ricorrere al Vescovo o quando si tratti delle irregolarità di cui al can. 1041, nn. 3 e 4, alla Penitenzieria, e se incomba il pericolo di grave danno o infamia, colui che è impedito dalla irregolarità di esercitare l'ordine, può esercitarlo, fermo però restando l'onere di ricorrere quanto prima all'Ordinario o alla Penitenzieria, taciuto il nome e tramite il confessore.
Can. 1049
§1. Nelle domande per ottenere la dispensa dalle irregolarità e dagli impedimenti, debbono essere indicate tutte le irregolarità e gli impedimenti; tuttavia, la dispensa generale vale anche per quelli taciuti in buona fede eccettuate le irregolarità di cui al can. 1041, n. 4, o le altre deferite al foro giudiziale, ma non per quelle taciute in cattiva fede.
§2. Se si tratta di irregolarità per omicidio volontario o procurato aborto, deve essere espresso anche il numero dei delitti, per la validità della dispensa.
§3. La dispensa generale dalle irregolarità e dagli impedimenti a ricevere gli ordini, vale per tutti gli ordini.
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