Codice di Diritto Canonico

Indice

Irregolarità e altri impedimenti

Can. 1040

Non siano ammessi a ricevere gli ordini coloro che vi sono trattenuti da qualche impedimento sia perpetuo, che viene sotto il nome di irregolarità, sia semplice; non si contrae alcun impedimento all'infuori di quelli elencati nei canoni che seguono.

Can. 1041

Sono irregolari a ricevere gli ordini:

1° chi è affetto da qualche forma di pazzia o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero;

2° chi ha commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma;

3° chi ha attentato al matrimonio anche soltanto civile, o perché lui stesso è impedito da vincolo matrimoniale o da ordine sacro o da voto pubblico perpetuo di castità dal contrarre il matrimonio, oppure ha attentato al matrimonio con una donna sposata validamente o legata dallo stesso voto;

4° chi ha commesso omicidio volontario o ha procurato l'aborto, ottenuto l'effetto, e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente;

5° chi ha mutilato gravemente e dolosamente se stesso o un altro o ha tentato di togliersi la vita;

6° chi ha posto un atto di ordine riservato a coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del presbiterato, o essendone privo o avendo la proibizione del suo esercizio in seguito a pena canonica dichiarata o inflitta.

Can. 1042

Sono semplicemente impediti di ricevere gli ordini:

1° l'uomo sposato, a meno che non sia legittimamente destinato al diaconato permanente;

2° chi esercita un ufficio o un'amministrazione vietata ai chierici a norma dei can. 285 e can. 286 di cui deve render conto, fintantoché, abbandonato l'ufficio e l'amministrazione e fatto il rendiconto, è divenuto libero;

3° il neofita, a meno che, a giudizio dell'Ordinario, non sia stato sufficientemente provato.

Can. 1043

I fedeli sono tenuti all'obbligo di rivelare gli impedimenti ai sacri ordini, se ne sono a conoscenza, all'Ordinario o al parroco, prima dell'ordinazione.

Can. 1044

§1. Sono irregolari a esercitare gli ordini ricevuti:

1° colui che mentre era impedito da irregolarità a ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente;

2° colui che ha commesso il delitto di cui al can. 1041, n. 2, se il delitto è pubblico;

3° colui che ha commesso i delitti di cui al can. 1041 nn. 3, 4,5,6.

§2. Sono impediti di esercitare gli ordini:

1° colui che, trattenuto da impedimenti per ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente;

2° colui che è affetto da pazzia o da altre infermità psichiche di cui al can. 1041, n. 1, fino a che l'Ordinario, consultato il perito, non avrà consentito l'esercizio del medesimo ordine.

Can. 1045

L'ignoranza delle irregolarità e degli impedimenti non esime dai medesimi.

Can. 1046

Le irregolarità e gli impedimenti si moltiplicano a seconda delle loro diverse cause, non però per ripetizione della stessa causa, a meno che non si tratti dell'irregolarità da omicidio volontario o da procurato aborto, ottenuto l'effetto.

Can. 1047

§1. La dispensa da tutte le irregolarità è riservata esclusivamente alla Sede Apostolica, se il fatto su cui si fondano sia stato deferito al foro giudiziale.

§2. Ad essa è anche riservata la dispensa dalle seguenti irregolarità e impedimenti a ricevere gli ordini:

1° dalle irregolarità provenienti dai delitti pubblici di cui al can. 1041, nn. 2 e 3;

2° dall'irregolarità proveniente da delitto sia pubblico sia occulto di cui al can. 1041, n. 4;

3° dall'impedimento di cui al can. 1042, n. 1.

§3. È inoltre riservata alla Sede Apostolica la dispensa dalle irregolarità nell'esercizio dell'ordine ricevuto, delle quali al can. 1041, n. 3, soltanto nei casi pubblici, e al n. 4 del medesimo canone, anche nei casi occulti.

§4. L'Ordinario può validamente dispensare dalle irregolarità e impedimenti non riservati alla Santa Sede.

Can. 1048

Nei casi occulti più urgenti, se non si possa ricorrere al Vescovo o quando si tratti delle irregolarità di cui al can. 1041, nn. 3 e 4, alla Penitenzieria, e se incomba il pericolo di grave danno o infamia, colui che è impedito dalla irregolarità di esercitare l'ordine, può esercitarlo, fermo però restando l'onere di ricorrere quanto prima all'Ordinario o alla Penitenzieria, taciuto il nome e tramite il confessore.

Can. 1049

§1. Nelle domande per ottenere la dispensa dalle irregolarità e dagli impedimenti, debbono essere indicate tutte le irregolarità e gli impedimenti; tuttavia, la dispensa generale vale anche per quelli taciuti in buona fede eccettuate le irregolarità di cui al can. 1041, n. 4, o le altre deferite al foro giudiziale, ma non per quelle taciute in cattiva fede.

§2. Se si tratta di irregolarità per omicidio volontario o procurato aborto, deve essere espresso anche il numero dei delitti, per la validità della dispensa.

§3. La dispensa generale dalle irregolarità e dagli impedimenti a ricevere gli ordini, vale per tutti gli ordini.

Indice