Codice di Diritto Canonico |
Can. 1073
L'impedimento dirimente rende la persona inabile a contrarre validamente il matrimonio.
Can. 1074
L'impedimento si ritiene pubblico se può essere provato in foro esterno; altrimenti è occulto.
Can. 1075
§1. Spetta solo alla autorità suprema della Chiesa dichiarare autenticamente quando il diritto divino proibisca o dirima il matrimonio.
§2. È pure diritto della sola autorità suprema stabilire altri impedimenti per i battezzati.
Can.1076
È riprovata ogni consuetudine che introduca un nuovo impedimento o che sia contraria a quelli esistenti.
Can. 1077
§1. L'Ordinario del luogo può vietare il matrimonio ai propri sudditi, dovunque dimorino, e a tutti quelli che vivono attualmente nel suo territorio, in un caso peculiare, ma solo per un tempo determinato, per una causa grave e fin tanto che questa perduri.
§2. Solo l'autorità suprema della Chiesa può aggiungere al divieto una clausola dirimente.
Can. 1078
§1. L'Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi, dovunque dimorino, e quanti vivono attualmente nel suo territorio, da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico, eccetto quelli la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica.
§2. Gli impedimenti la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica, sono:
1° l'impedimento proveniente dai sacri ordini o dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso di diritto pontificio;
2° l'impedimento di crimine, di cui al can. 1090.
§3. Mai si dà dispensa dall'impedimento di consanguineità nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale.
Can. 1079
§1. In urgente pericolo di morte, l'Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi, dovunque dimorino, e quanti vivono attualmente nel suo territorio, sia dalla osservanza della forma prescritta per la celebrazione del matrimonio, sia da tutti e singoli gli impedimenti di diritto ecclesiastico, pubblici e occulti, eccetto l'impedimento proveniente dal sacro ordine del presbiterato.
§2. Nelle medesime circostanze di cui al §1, ma solo nei casi in cui non sia possibile ricorrere neppure all'Ordinario del luogo, hanno uguale facoltà di dispensare, sia il parroco sia il ministro sacro legittimamente delegato sia il sacerdote o diacono che assiste al matrimonio a norma del can. 1116, §2.
§3. In pericolo di morte il confessore ha la facoltà di dispensare dagli impedimenti occulti nel foro interno, sia durante sia fuori della confessione sacramentale.
§4. Nel caso di cui al §2, si ritiene impossibile il ricorso all'Ordinario del luogo, se lo si può fare solo tramite telegrafo o telefono.
Can. 1080
§1. Ogniqualvolta si scopra un impedimento mentre tutto è già pronto per le nozze, e non è possibile, senza probabile pericolo di grave male, differire il matrimonio finché non si ottenga la dispensa dall'autorità competente, hanno facoltà di dispensare da tutti gli impedimenti, eccetto quelli di cui al can. 1078, §2, n. 1, l'Ordinario del luogo e, purché il caso sia occulto, tutti quelli di cui al can. 1079, §§2-3, alle condizioni ivi determinate.
§2. Tale facoltà vale anche per la convalidazione del matrimonio, qualora vi sia il medesimo pericolo nell'attesa e manchi il tempo di ricorrere alla Sede Apostolica o all'Ordinario del luogo, relativamente agli impedimenti da cui questi può dispensare.
Can. 1081
Il parroco oppure il sacerdote o il diacono, di cui al can. 1079, §2, informi subito l'Ordinario del luogo della dispensa da essi concessa in foro esterno; e la medesima sia annotata nel libro dei matrimoni.
Can. 1082
Se il rescritto della Penitenzieria non dispone diversamente, la dispensa da impedimento occulto concessa nel foro interno non sacramentale, sia annotata nel libro che si deve conservare nell'archivio segreto della curia; né occorre altra dispensa per il foro esterno, qualora l'impedimento occulto in seguito divenisse pubblico.
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